{"id":1736,"date":"2018-03-21T10:26:31","date_gmt":"2018-03-21T09:26:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1736"},"modified":"2018-03-21T10:26:31","modified_gmt":"2018-03-21T09:26:31","slug":"omessi-versamenti%e2%80%89per-lue-possibile-il-cumulo-di-sanzioni-amministrative-e-penali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1736","title":{"rendered":"Omessi versamenti:\u2009per l\u2019Ue possibile il cumulo di sanzioni amministrative e penali"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\">La Corte di Giustizia con la sentenza di ieri nella causa C- 524\/15 (si veda anche la pagina precedente) ipotizza la possibilit\u00e0 del cumulo delle sanzioni amministrative e penali nel caso di omesso versamento di imposte, ma condiziona tale cumulo alla verifica che gli effetti che si determinano non risultino eccessivi rispetto alla gravit\u00e0 del reato commesso e che, perseguendo un interesse generale, non violi il principio di proporzionalit\u00e0. La domanda che ci dobbiamo porre (ovvero a cui devono rispondere i giudici nazionali) \u00e8 se le fattispecie di omesso versamento e le relative sanzioni amministrative e penali previste rispondono effettivamente alle condizioni richieste.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Le norme unionali che informano le scelte del legislatore nazionale sono l&#8217;articolo 2 della direttiva 2006\/112\/CE, che prevede tutte le operazioni che sono soggette ad Iva, e l&#8217;articolo 273, che consente agli Stati membri di introdurre degli obblighi supplementari necessari ad assicurare l&#8217;esatta riscossione dell&#8217;Iva e ad evitare le evasioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Sul piano delle violazioni concorrenti bisogna far riferimento, da una parte, all&#8217;articolo 13 del Dlgs 471\/97 e, dall&#8217;altra, all&#8217;articolo 10 ter del Dlgs 74\/2000. La prima fattispecie prevede, in caso di ritardati o omessi versamenti, una sanzione amministrativa (definita dalla corte di natura penale) pari al 30% dell&#8217;importo non versato o versato in ritardo. In caso di versamento in ritardo la norma prevede, in presenza di un ritardo non superiore a 90 giorni, che la sanzione edittale sia ridotta alla met\u00e0 (15%). Inoltre, nel caso di ritardo nel versamento non superiore a 15 giorni, tale sanzione \u00e8 ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La fattispecie di reato di cui all&#8217;articolo 10 ter del Dlgs 74\/2000, invece, prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi, entro il termine per il versamento dell&#8217;acconto relativo al periodo d&#8217;imposta successivo, nn versa l&#8217;imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d&#8217;imposta. Tale sanzione penale in base all&#8217;articolo 13 dello stesso Dlgs non si applica (<i>rectius<\/i>: il reato non \u00e8 punibile) se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Le sanzioni considerate perseguono, come chiede la Corte, l&#8217;interesse generale di assicurare la riscossione integrale dell&#8217;Iva. Questo interesse per\u00f2, seppure importante, non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a consentire la cumulabilit\u00e0 delle sanzioni. In effetti, come specificato al punto 44 della sentenza, le sanzioni concorrenti devono riguardare scopi complementari vertenti su aspetti differenti della medesima condotta di reato interessata. Circostanza questa che nel caso di specie sembra non essere presente poich\u00e9 entrambe le fattispecie sono dirette a sanzionare l&#8217;omesso versamento Iva, anche se con tempistiche differenziate. Al contrario, sul piano della proporzionalit\u00e0 delle sanzioni e dell&#8217;esistenza di norme che consentano di garantire che la severit\u00e0 del complesso delle sanzioni sia adeguato, \u00e8 la stessa Corte che sembra individuare nelle norme e nei meccanismi attenuanti elementi sufficienti perch\u00e9 le condizioni siano soddisfatte. Ciononostante, la Corte evidenzia che i giudici sono chiamati a verificare se, in concreto, il cumulo sanzionatorio sia in linea con la gravit\u00e0 del reato commesso. E su questo punto, l&#8217;indagine \u00e8 molto pi\u00f9 complessa e solleva in concreto pi\u00f9 di un dubbio.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia con la sentenza di ieri nella causa C- 524\/15 (si veda anche la pagina precedente) ipotizza la possibilit\u00e0 del cumulo delle sanzioni amministrative e penali nel caso di omesso versamento di imposte, ma condiziona tale cumulo alla verifica che gli effetti che si determinano non risultino eccessivi rispetto alla gravit\u00e0 del &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1736\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Omessi versamenti:\u2009per l\u2019Ue possibile il cumulo di sanzioni amministrative e penali<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-1736","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-corte-europea"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1736"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1736\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1738,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1736\/revisions\/1738"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}