{"id":1758,"date":"2018-04-09T11:25:11","date_gmt":"2018-04-09T09:25:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1758"},"modified":"2018-04-09T11:25:11","modified_gmt":"2018-04-09T09:25:11","slug":"vendite-dei-beni-garanzia-a-rischio-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1758","title":{"rendered":"Vendite dei beni-garanzia a rischio reato"},"content":{"rendered":"<p>di Laura Ambrosi e Antonio Iorio<\/p>\n<p id=\"U403928719935CMH\" class=\"paragrafo@4\">Le contestazioni del reato di sottrazione fraudolenta, negli ultimi tempi, sono decisamente aumentate: si tratta di un illecito particolarmente grave che deriva spesso da operazioni imprenditoriali straordinarie e\/o di disposizione del proprio patrimonio che gli organi accertatori ritengono compiute simulatamente in frode all\u2019Erario.<\/p>\n<p id=\"U403928719935Yv\" class=\"paragrafo@4\"><b>Reato e presupposti<\/b><br \/>\nL\u2019articolo 11 del Dgs 74\/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque simuli la vendita o compia altri atti fraudolenti per privarsi di ogni bene che l\u2019amministrazione potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, Iva, interessi o sanzioni di ammontare superiore a 50mila euro, con un\u2019aggravante di pena (da uno a sei anni) per debiti maggiori di 200mila euro.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><b> <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/09\/info_18_apre.pdf&amp;uuid=AEvOVwTE\" target=\"_blank\">VEDI IL GRAFICO: Gli esempi<\/a> <\/b><\/p>\n<p id=\"U403928719935bOH\" class=\"paragrafo@4\">La fattispecie costituisce una tutela nei confronti dell\u2019Erario, diretta non solo alla riscossione dei tributi, ma alla conservazione delle garanzie patrimoniali sulle quali potrebbe rivalersi in caso di inadempimento.<\/p>\n<p id=\"U403928719935FUC\" class=\"paragrafo@4\">Si tratta di un reato di pericolo, per il quale non \u00e8 necessaria la preesistenza del debito tributario, con la conseguenza che per ritenersi integrato \u00e8 sufficiente che gli atti fraudolenti posti in essere siano idonei a vanificare un\u2019ipotizzabile futura procedura di riscossione coattiva.<\/p>\n<p id=\"U403928719935xqD\" class=\"paragrafo@4\">In altre parole, non \u00e8 necessario che sussista un tentativo di riscossione in corso o un\u2019iscrizione a ruolo, poich\u00e9 va verificato se sia stato commesso un atto simulato per occultare i propri o altrui beni al fisco. Peraltro la Cassazione con la <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/09\/sentenza_15133-aprile-2018.PDF\" target=\"_blank\">sentenza n. 15133 del 5 aprile 2018<\/a> ha chiarito che il valore dei beni sottratti fraudolentemente al pagamento delle imposte pu\u00f2 essere inferiore a 50mila euro. L\u2019offensivit\u00e0 della condotta va infatti parametrata all&#8217;attitudine di ridurre o eliminare la garanzia patrimoniale, secondo un giudizio ex ante.<\/p>\n<p id=\"U403928719935oIB\" class=\"paragrafo@4\">Inoltre \u00e8 stato anche precisato che il reato di sottrazione fraudolenta non richiede l\u2019accertamento di un delitto tributario presupposto (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/09\/cassazione_7177-2017.pdf\" target=\"_blank\">Cassazione 7177\/2017<\/a> ).<\/p>\n<p id=\"U4039287199353E\" class=\"paragrafo@4\">Tuttavia, sebbene la giurisprudenza sul punto non sia univoca, \u00e8 verosimile che per integrare il delitto sia necessaria quanto meno la conoscenza da parte del contribuente di un\u2019attivit\u00e0 di controllo dell\u2019amministrazione. Se cos\u00ec non fosse si verificherebbe il reato in presenza di qualsiasi atto, ritenuto a posteriori simulato, cui poi seguirebbe la contestazione di una norma tributaria. Cos\u00ec, in assenza di qualsivoglia attivit\u00e0 di controllo, appare difficile ipotizzare la sussistenza dell\u2019illecito.<\/p>\n<p id=\"U4039287199356FH\" class=\"paragrafo@4\">Tuttavia, la giurisprudenza di legittimit\u00e0, anche con una recente sentenza (la 10161\/2018), ha confermato che per il perfezionamento del delitto occorrono due condotte alternative:<br \/>\n&#8211; vendita simulata dei beni;<br \/>\n&#8211; compimento di atti fraudolenti.<\/p>\n<p id=\"U403928719935SWC\" class=\"paragrafo@4\"><b>Vendita simulata e frode<\/b><br \/>\nLa vendita simulata \u00e8 il negozio caratterizzato da una divergenza tra la volont\u00e0 dichiarata e la volont\u00e0 reale. Il programma contrattuale, quindi, non corrisponde alla effettiva volont\u00e0 dei contraenti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La nozione di atto fraudolento, invece, non \u00e8 cos\u00ec univoca. Secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0 esso sussiste quando si tratta di:<\/p>\n<p class=\"riquadro-block-N\">&#8211; un\u2019alienazione che sebbene effettiva, sia idonea a rappresentare una realt\u00e0 (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero;<\/p>\n<p class=\"no-indent\"><span class=\"riquadro-inline\">&#8211; uno stratagemma artificioso finalizzato a sottrarre garanzie in favore dell\u2019erario;<\/span><\/p>\n<p class=\"no-indent\"><span class=\"riquadro-inline\">&#8211; una condotta atta a vanificare l\u2019esito dell\u2019eventuale esecuzione tributaria coattiva.<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il concetto di frode richiamato dalla norma presuppone cos\u00ec non soltanto la lesione del diritto (di garanzia) dell\u2019Erario, ma che la condotta sia attuata con l\u2019inganno volto a configurare una situazione di apparenza diversa dalla realt\u00e0. In altre parole occorre che sembri ridotto il patrimonio, ma in realt\u00e0 non lo sia. Non \u00e8 pertanto sufficiente una vendita in s\u00e9 e per s\u00e9, poich\u00e9 \u00e8 necessario che sia simulata o attuata con fraudolenza.<\/p>\n<p id=\"U403928719935PQH\" class=\"paragrafo@4\">Va da s\u00e9, ad esempio, che la cessione di beni a un prezzo di mercato e il successivo incasso di denaro non integrano la fattispecie delittuosa, nemmeno se le somme riscosse siano destinate al soddisfacimento di debiti diversi dall\u2019Erario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il soddisfacimento di altri creditori, infatti, non costituisce la fraudolenza richiesta dalla norma, se la cessione avviene senza alcuna simulazione o altri atti ingannevoli (sentenza 10161\/2018).<\/p>\n<p id=\"U40392871993520G\" class=\"paragrafo@4\">Peraltro, \u00e8 stato chiarito (Cassazione 13223\/2016) che in ogni caso la presenza di tale attivit\u00e0 simulatoria e\/o fraudolenta non \u00e8 sufficiente a integrare la condotta illecita, poich\u00e9 occorre che la pretesa erariale non possa essere altrimenti garantita dal patrimonio del contribuente.<\/p>\n<p id=\"U4039287199350PE\" class=\"paragrafo@4\"><b>La prescrizione<\/b><br \/>\nCirca i termini prescrizionali si ricorda, che, rispetto alla maggior parte dei delitti tributari la sottrazione si prescrive in sei anni da quando viene commesso l\u2019illecito ovvero in sette anni e sei mesi se, nel frattempo, sia intervenuta una causa interruttiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Laura Ambrosi e Antonio Iorio Le contestazioni del reato di sottrazione fraudolenta, negli ultimi tempi, sono decisamente aumentate: si tratta di un illecito particolarmente grave che deriva spesso da operazioni imprenditoriali straordinarie e\/o di disposizione del proprio patrimonio che gli organi accertatori ritengono compiute simulatamente in frode all\u2019Erario. 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