{"id":1760,"date":"2018-04-09T11:33:01","date_gmt":"2018-04-09T09:33:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1760"},"modified":"2018-04-09T11:33:01","modified_gmt":"2018-04-09T09:33:01","slug":"reddito-dimpresa-leasing-e-comodato-iperammortamento-al-bivio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1760","title":{"rendered":"Reddito d&#8217;impresa  Leasing e comodato, iperammortamento al bivio"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\">In fase di chiusura del bilancio relativo all\u2019esercizio 2017 il calcolo della fiscalit\u00e0 assume un ruolo importante ed emerge la delicata questione della variazione diminutiva da iper\/super ammortamento, che presenta criticit\u00e0 non risolte in occasione di Telefisco 2018. Nonostante i chiarimenti dell\u2019Agenzia sull\u2019interconnessione, restano aperti altri dubbi che rendono delicato il calcolo della variazione diminutiva, e in particolare:<\/p>\n<p class=\"riquadro-block-N\">&#8211; se il bonus spetta qualora il bene strumentale sia concesso in comodato d\u2019uso;<\/p>\n<p class=\"riquadro-block-N\">&#8211; se interventi incrementativi su beni detenuti in leasing possano essere agevolati.<\/p>\n<p><b>I beni in locazione gratuita<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Dal punto di vista dell\u2019impresa comodataria, i beni strumentali nuovi assunti in locazione gratuita non sono oggetto di alcuna agevolazione in quanto non sussiste il presupposto dell\u2019acquisto in propriet\u00e0 (o della costruzione in economia) che rappresenta il requisito necessario per l\u2019agevolazione, con l\u2019unica eccezione dell\u2019acquisto tramite locazione finanziaria, ipotesi da sempre assimilata, sotto il profilo fiscale, all\u2019acquisto diretto.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il punto delicato \u00e8 valutare la questione dal punto di vista del comodante. I beni concessi in comodato non sono classificati tra i beni merce bens\u00ec tra quelli strumentali per l\u2019impresa comodante. Per valutare la sussistenza del bonus fiscale bisogna segnalare i precedenti interpretativi dell\u2019Agenzia (da ultima la <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/09\/Circ_entrate_23_E_2016.pdf&amp;uuid=AEB73rSE\" target=\"_blank\">circolare 23\/E\/2016<\/a> ma in materia di detassazione Tremonti-bis analoghe considerazioni erano presenti nella circolare 90\/E\/2001) che ha considerato il tema del comodato d\u2019uso. La conclusione a cui \u00e8 sempre pervenuta l\u2019Agenzia \u00e8 che il bene, per essere fiscalmente agevolabile pur se concesso in uso a terzi, deve cedere la propria utilit\u00e0 al soggetto comodante e non a quello comodatario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Tale situazione si manifesta nel caso in cui il cespite nuovo \u00e8 utilizzato dal comodatario per eseguire certe lavorazioni su un bene merce che poi va restituito al comodatario per le ulteriori lavorazioni. Il caso del bene strumentale locato gratuitamente a terzi manifesta tale caratteristica nella fattispecie, ad esempio, dell\u2019acquisto di un tintometro che viene ceduto in comodato ad una impresa che esegue lavorazioni sul prodotto per poi restituirlo all\u2019impresa comodante che commercializza la vernice. In tal caso, come affermato dalla circolare 23\/E\/2016 ( che a sua volta richiama la risoluzione 196\/E\/2008) il bene ceduto in comodato conserva la sua natura di bene strumentale in capo all\u2019impresa comodante , la quale, quindi potr\u00e0 fruire del superammortamento. Diversa la situazione dei beni locati a titolo oneroso poich\u00e9 in questo caso la stessa <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/09\/Circ_entrate_4_E_2017.pdf&amp;uuid=AEB73rSE\" target=\"_blank\">circolare 4\/E\/2017<\/a> , al paragrafo 5.2 ha riconosciuto che il beneficio spetta al locatore a condizione che l\u2019attivit\u00e0 di locazione costituisca l\u2019oggetto principale della attivit\u00e0 e ci\u00f2 in linea con la sentenza della Corte di cassazione 16453\/2014 in cui \u00e8 stato affermato il carattere di strumentalit\u00e0 anche per beni che sono concessi in locazione nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0.<\/p>\n<p><b>Incrementi su beni in leasing<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Altro tema delicato, gli interventi incrementativi sostenuti dall\u2019impresa utilizzatrice di un bene in leasing soggetto a iperammortamento. Il costo potr\u00e0 essere posto a base per il calcolo della variazione diminutiva del 150%?<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Genera spesso dubbi tra gli operatori il passaggio della circolare 4\/E\/2017, (par. 5.2) in cui si afferma che nel bonus (in senso generale posto che il passaggio \u00e8 inserito nella sezione superammortamento) non rientrano le spese sostenute su beni di terzi che \u00abessendo prive di autonoma funzionalit\u00e0, sono capitalizzabili nella voce \u201cAltre immobilizzazioni immateriali\u201d\u00bb. Nell\u2019ambito dell\u2019iperammortamento, un passaggio successivo (par. 6.1.2) fa presente che sono agevolabili anche interventi tesi a rendere beni, gi\u00e0 di propriet\u00e0 dell\u2019impresa, conformi al modello Industria 4.0, tramite ammodernamento o <i>revamping<\/i>. La circolare precisa in sostanza che tali interventi sono agevolabili, anche se eseguiti su beni non agevolati in quanto gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Tale precisazione dovrebbe risultare valida, a maggior ragione, se l\u2019intervento \u00e8 eseguito sul bene in leasing che \u00e8 a sua volta oggetto di iperammortamento. Del resto se l\u2019acquisto in leasing \u00e8 fiscalmente assimilato a quello eseguito tramite compravendita diretta, una discriminazione sulle spese incrementative risulterebbe iniqua. Il punto, per la sua delicatezza, meriterebbe una conferma da parte delle Entrate.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In fase di chiusura del bilancio relativo all\u2019esercizio 2017 il calcolo della fiscalit\u00e0 assume un ruolo importante ed emerge la delicata questione della variazione diminutiva da iper\/super ammortamento, che presenta criticit\u00e0 non risolte in occasione di Telefisco 2018. 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