{"id":1768,"date":"2018-04-10T14:22:33","date_gmt":"2018-04-10T12:22:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1768"},"modified":"2018-04-10T14:22:33","modified_gmt":"2018-04-10T12:22:33","slug":"redditi-pf-le-entrate-estere-vanno-indicate-nel-quadro-rc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1768","title":{"rendered":"Redditi PF, le entrate estere vanno indicate nel quadro RC"},"content":{"rendered":"<p>I contribuenti dipendenti che prestano la propria opera all\u2019estero sono sempre pi\u00f9 numerosi e, ai fini di una corretta tassazione e, quindi, compilazione del modello Redditi PF o del 730, occorre domandarsi se il lavoratore si considera ancora residente in Italia e se con il Paese estero sia stata firmata una Convenzione contro le doppie imposizioni, in quanto, in caso di risposta affermativa alla prima domanda, si applica il principio della <i>world wide taxation<\/i>, secondo cui i soggetti residenti in Italia sono ivi tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre per un contribuente non residente sono imponibili i soli redditi prodotti in Italia (articolo 3, Tuir). La presenza della Convenzione, invece, influisce sulla possibilit\u00e0 di recuperare le imposte eventualmente pagate nell\u2019altro Stato tramite il credito d\u2019imposta oppure presentando un\u2019istanza di rimborso.<\/p>\n<p>Stando l\u2019articolo 2 del Tuir, una persona si considera residente quando per almeno 183 giorni dell\u2019anno solare \u00e8 iscritta nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell\u2019articolo 43 del Codice civile. In queste ipotesi, nonostante il lavoro sia prestato all\u2019estero, il contribuente si considera residente nel territorio dello Stato e, pertanto, i redditi esteri saranno tassati in Italia, dovendoli dichiarare nel quadro RC del modello Redditi PF 2018, nei righi da RC1 a RC3. Tuttavia, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato estero, occorre, <i>in primis,<\/i> verificare in che Stato il lavoratore si considera residente, per poi appurare se il reddito da lavoro dipendente sia imponibile in entrambi i Paesi oppure unicamente nello Stato di residenza.<\/p>\n<p>La maggior parte delle Convenzioni stipulate dall\u2019Italia ricalcano il modello Ocse, il quale all\u2019articolo 15, paragrafo 2, prevede la tassazione esclusiva da parte dello Stato di residenza e, quindi, l\u2019Italia quando si verificano congiuntamente le seguenti tre condizioni:<\/p>\n<p><b>1.<\/b> il lavoratore soggiorna nello Stato estero per un periodo non superiore a 183 giorni;<br \/>\n<b>2.<\/b> le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non \u00e8 residente del Paese estero;<br \/>\n<b>3.<\/b> le somme non sono erogate da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato estero.<\/p>\n<p>Sussistendo tali condizioni, i redditi da lavoro dipendente devono essere tassati esclusivamente in Italia, con la possibilit\u00e0 di richiedere il rimborso delle imposte pagate all\u2019estero alla corrispondente agenzia delle Entrate del Paese estero.<\/p>\n<p>Qualora, invece, la Convenzione preveda l\u2019imponibilit\u00e0 delle remunerazioni in entrambi gli Stati, il contribuente potr\u00e0 recuperare il versamento delle imposte estere fruendo del credito d\u2019imposta di cui all\u2019articolo 165 del Tuir. A tale fine, dovr\u00e0 compilare il quadro CE di Redditi PF quando l\u2019imposta estera sar\u00e0 definitiva, non potendo richiedere le eventuali ritenute a titolo di acconto subite nell\u2019altro Stato. Il credito d\u2019imposta non compete per l\u2019intero importo versato all\u2019estero, ma spetta fino a concorrenza dell\u2019imposta italiana calcolata sul rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo e, comunque, sempre nel limite dell\u2019imposta italiana di competenza del 2017. In assenza di una Convenzione, i fenomeni di doppia imposizione possono essere superati con lo stesso iter appena analizzato.<\/p>\n<p>Infine, si ricorda che ai fini della determinazione del reddito imponibile, le retribuzioni percepite da un lavoratore dipendente che presta il proprio lavoro all\u2019estero per un periodo superiore a 183 giorni nell\u2019arco di un anno, sono determinate sulla base di quelle convenzionali stabilite dal ministero del Lavoro con un decreto annuale e , per il 2017, sono fissate dal Dm 22 dicembre 2016, mentre per l\u2019anno 2018 il decreto di riferimento \u00e8 stato emanato in data 20 dicembre 2017.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I contribuenti dipendenti che prestano la propria opera all\u2019estero sono sempre pi\u00f9 numerosi e, ai fini di una corretta tassazione e, quindi, compilazione del modello Redditi PF o del 730, occorre domandarsi se il lavoratore si considera ancora residente in Italia e se con il Paese estero sia stata firmata una Convenzione contro le doppie &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1768\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Redditi PF, le entrate estere vanno indicate nel quadro RC<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"class_list":["post-1768","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-dichiarativi-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1768"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1768\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1769,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1768\/revisions\/1769"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}