{"id":1774,"date":"2018-04-10T14:38:11","date_gmt":"2018-04-10T12:38:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1774"},"modified":"2018-04-10T14:38:11","modified_gmt":"2018-04-10T12:38:11","slug":"dati-liquidazioni-iva-il-modello-si-aggiorna-a-operazioni-straordinarie-e-acconti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1774","title":{"rendered":"Dati liquidazioni Iva, il modello si aggiorna a operazioni straordinarie e acconti"},"content":{"rendered":"<header><small>di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware<\/small><\/p>\n<div class=\"label\">\u00c8 durato giusto un anno &#8211; o meglio quattro trimestri &#8211; il modello \u00abComunicazione liquidazioni periodiche Iva\u00bb approvato lo scorso anno con provvedimento delle Entrate del 27 marzo 2017, con le relative istruzioni, ed eccone pronta e gi\u00e0 approvata una versione per il 2018. Con provvedimento delle Entrate del 21 marzo 2018 (protocollo 62214) \u00e8 stato infatti approvato il modello con le relative istruzioni, che dovr\u00e0 essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni riferite al 1\u00b0 trimestre 2018 da presentarsi entro il 31 maggio 2018, e disposto che, per quanto non diversamente indicato nel provvedimento stesso, restano applicabili le disposizioni contenute nel provvedimento del 27 marzo 2017.<\/div>\n<\/header>\n<div class=\"contenuto\">\n<p>Il modello e le relative istruzioni contengono le seguenti novit\u00e0:<br \/>\n\u25a0nel rigo VP1 \u00e8 stata introdotta la casella 5 denominata \u00abOperazioni straordinarie\u00bb, tramite la quale il soggetto avente causa in una operazione straordinaria pu\u00f2 segnalare che nella liquidazione periodica confluisce il credito del periodo precedente (o il credito dell\u2019anno antecedente l\u2019operazione) maturato dal soggetto dante causa;<br \/>\n\u25a0nel rigo VP13, \u00e8 stata introdotta la casella 1 denominata \u00abMetodo\u00bb, con cui indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell\u2019acconto, analoga a quella gi\u00e0 presente nel modello di dichiarazione annuale Iva;<br \/>\n\u25a0nelle istruzioni, oltre alle indicazioni relative alle nuove caselle sopra menzionate, sono stati recepiti alcuni chiarimenti forniti con la pubblicazione sul sito internet dell\u2019Agenzia di alcune risposte alle domande pi\u00f9 frequenti (Faq).<\/p>\n<p>Di seguito un breve approfondimento di queste novit\u00e0 e qualche considerazione pi\u00f9 generale dopo un anno di comunicazioni.<\/p>\n<p><b>Operazioni straordinarie<\/b><br \/>\nLa compilazione della nuova casella 5 del rigo VP1 \u00e8 chiaramente limitata ai casi di operazioni straordinarie, le cui istruzioni sono contenute nel paragrafo \u00abContribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)\u00bb.<br \/>\nL\u2019aggiunta di questa casella \u00e8 significativa in quanto permette di non far scattare i controlli automatici che normalmente si attivano quando il credito indicato nel rigo VP8 di un periodo non coincide con il credito indicato nel rigo VP14, colonna 2, del periodo precedente.<br \/>\nIn particolare, nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell\u2019ultima liquidazione periodica, deve essere barrata la casella \u00abOperazioni straordinarie\u00bb nel rigo VP1.<br \/>\nLe istruzioni precisano che tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l\u2019intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all\u2019anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell\u2019operazione straordinaria.<br \/>\nLa casella va altres\u00ec barrata anche nell\u2019ipotesi in cui, a seguito dell\u2019interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell\u2019anno, l\u2019ente o societ\u00e0 controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.<\/p>\n<p><b>Acconto dovuto<\/b><br \/>\nL\u2019inserimento della nuova casella del rigo VP13, denominata \u00abMetodo\u00bb, allinea il modello di comunicazione al modello di dichiarazione annuale Iva, che gi\u00e0 conteneva la medesima informazione in corrispondenza dell\u2019omologo rigo VH17.<br \/>\nCi eravamo gi\u00e0 chiesti tutti, infatti, come mai nel quadro VH &#8211; che va compilato esclusivamente nel caso in cui risulti necessario correggere eventuali errori od omissioni delle comunicazioni periodiche &#8211; fosse presente un\u2019informazione che invece non era richiesta nelle stesse comunicazioni da correggere.<br \/>\nOra abbiamo la risposta. Evidentemente per esigenze di controllo tale informazione, che non era stata inizialmente inserita nella comunicazione, \u00e8 stata inserita e va ora compilata in caso di acconto dovuto, che a sua volta pu\u00f2 essere presente solo se il campo \u00abTrimestre\u00bb assume il valore 4 o 5 oppure se il campo \u00abMese\u00bb assume il valore 12.<br \/>\nIn relazione all\u2019acconto ricordiamo che fra le precisazioni fornite dalle istruzioni, vi \u00e8 quella che occorre indicare l\u2019ammontare dell\u2019acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, dai contribuenti obbligati al versamento dell\u2019acconto in base all\u2019articolo 6 della legge 405\/1990.<br \/>\nQualora l\u2019ammontare dell\u2019acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.<br \/>\nLa casella \u00abMetodo\u00bb deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell\u2019acconto:<br \/>\n\u2022\u00ab1\u00bb storico;<br \/>\n\u2022\u00ab2\u00bb previsionale;<br \/>\n\u2022\u00ab3\u00bb analitico &#8211; effettivo;<br \/>\n\u2022\u00ab4\u00bb soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.<br \/>\nSi evidenzia che nel caso di ente o societ\u00e0 controllato partecipante alla liquidazione Iva di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell\u2019acconto Iva) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di societ\u00e0 esterna, deve essere compreso nel presente rigo della comunicazione della societ\u00e0 incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall\u2019importo dell\u2019acconto dovuto dall\u2019ente o societ\u00e0 controllante per l\u2019ente o societ\u00e0 controllato incorporato.<\/p>\n<p><b>Aggiornamento delle procedure<\/b><br \/>\nLa documentazione tecnica \u00e8 stata resa disponibile la scorsa settimana (in particolare lo schema Xml), per cui le software house stanno gi\u00e0 provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche, che saranno rilasciate quanto prima.<br \/>\nCon l\u2019occasione gli analisti delle software house, che inizialmente si erano necessariamente dovuti concentrare sulla compilazione e sull\u2019invio del modello di comunicazione, stanno ora cercando di capire quali controlli \u00e8 possibile e opportuno realizzare &#8211; a livello di raffronto &#8211; tra le quattro comunicazioni e la dichiarazione annuale Iva, al fine di ridurre il pi\u00f9 possibile gli eventuali errori di compilazione da parte degli operatori.<br \/>\nSulla spinta delle richieste, le software house forniranno &#8211; come di consueto &#8211; le opportune risposte alle esigenze operative dei propri clienti.<\/p>\n<p>Fonte&#8221;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware \u00c8 durato giusto un anno &#8211; o meglio quattro trimestri &#8211; il modello \u00abComunicazione liquidazioni periodiche Iva\u00bb approvato lo scorso anno con provvedimento delle Entrate del 27 marzo 2017, con le relative istruzioni, ed eccone pronta e gi\u00e0 approvata una versione per il 2018. 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