{"id":1797,"date":"2018-04-16T11:30:26","date_gmt":"2018-04-16T09:30:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1797"},"modified":"2018-04-16T11:30:26","modified_gmt":"2018-04-16T09:30:26","slug":"confisca-del-patrimonio-per-limputato-di-evasione-anche-se-non-condannato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1797","title":{"rendered":"Confisca del patrimonio per l\u2019imputato di evasione anche se non condannato"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@2\">Chi trae proventi con continuit\u00e0 e sistematicit\u00e0 dall\u2019evasione fiscale e dalle truffe in danno alla pubblica amministrazione espone il patrimonio cos\u00ec costituito al rischio della confisca, applicabile, anche a distanza di tempo, dal tribunale sezione misure di prevenzione. \u00c8 quanto emerge dalla <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/16\/sentenza_11846.PDF\" target=\"_blank\">sentenza 11846<\/a> della seconda sezione della Corte di cassazione depositata il 15 marzo scorso.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La vicenda riguarda un imprenditore calabrese che, tra il 1995 e il 2010, era stato coinvolto in diversi procedimenti penali che lo avevano visto indagato o imputato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (reato previsto dall\u2019articolo 640-bis del Codice penale) o di condotte di false fatturazioni ed evasione fiscale per ingenti volumi di affari. Tuttavia, nessuno dei procedimenti si era concluso con una condanna passata in giudicato; ci\u00f2 in quanto in alcuni si era verificata la prescrizione del reato in grado di appello dopo una condanna di primo grado e in altri erano mancate le condizioni di procedibilit\u00e0 anche prima dell\u2019inizio del dibattimento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nel 2016 il Procuratore aveva inoltrato al Tribunale di Reggio Calabria una richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico dell\u2019imprenditore. Egli veniva ritenuto soggetto pericoloso abitualmente dedito a traffici delittuosi, che viveva anche in parte con i proventi di attivit\u00e0 delittuose.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Veniva cos\u00ec invocata una ipotesi di \u00abpericolosit\u00e0 generica\u00bb, prevista dall\u2019articolo 4, lettera c), del decreto legislativo 159\/2011.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il Tribunale aveva ritenuto che dai vari fatti accertati nei procedimenti penali a carico dell\u2019imprenditore, pur conclusi per lui favorevolmente, era emersa una sua stabile dedizione ad attivit\u00e0 illecite che gli avevano consentito di acquisire ingenti capitali. Tuttavia, questa sua condotta risultava solo fino al 2010 e, in assenza di altri elementi a suo carico per il periodo successivo, la sua pericolosit\u00e0 non poteva essere ritenuta attuale. Per questo il Tribunale non aveva applicato la misura di prevenzione personale, ma aveva egualmente disposto la confisca dei beni dell\u2019imprenditore che risultavano essere stati da lui acquistati nel periodo in cui si era manifestata la sua pericolosit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La Cassazione quindi si \u00e8 trovata ad affrontare un\u2019ipotesi di confisca senza condanna e senza pericolosit\u00e0 attuale del titolare dei beni, ma ha considerato legittimo il provvedimento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Secondo la Cassazione, la sentenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo (Cedu) \u00abDe Tommaso contro Italia\u00bb del 23 febbraio 2017, che ha censurato la carenza di previsioni dettagliate nel Codice antimafia sul tipo di condotta da considerare espressiva di pericolosit\u00e0 sociale, non costituisce n\u00e9 sentenza pilota n\u00e9 diritto consolidato. Sicch\u00e9 non pu\u00f2 avere conseguenze sui giudizi in corso. In altri precedenti della Cedu, poi, l\u2019applicazione delle misure di prevenzione \u00e8 stata ritenuta legittima purch\u00e9 ancorata a elementi certi e provati. E tali erano quelli raccolti nei procedimenti penali conclusi con dichiarazione di prescrizione, di per s\u00e8 non preclusiva della valutazione della pericolosit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La confisca si deve considerare giustificata dall\u2019articolo 1, comma 2, del Protocollo addizionale 1 della Convenzione che salvaguarda le norme interne sull\u2019uso dei beni in conformit\u00e0 all\u2019interesse generale e che quindi consente le procedure che accertino la pericolosit\u00e0 soggettiva e la presumibile origine illecita dei patrimoni. E ci\u00f2 vale anche quando il patrimonio abbia origine illecita seppur il suo titolare non sia pi\u00f9 dedito ad attivit\u00e0 illecite. La sua origine, infatti, rende il patrimonio antisociale e altera la concorrenza sul mercato.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chi trae proventi con continuit\u00e0 e sistematicit\u00e0 dall\u2019evasione fiscale e dalle truffe in danno alla pubblica amministrazione espone il patrimonio cos\u00ec costituito al rischio della confisca, applicabile, anche a distanza di tempo, dal tribunale sezione misure di prevenzione. \u00c8 quanto emerge dalla sentenza 11846 della seconda sezione della Corte di cassazione depositata il 15 marzo &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1797\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Confisca del patrimonio per l\u2019imputato di evasione anche se non condannato<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-1797","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1797"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1797\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1798,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1797\/revisions\/1798"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}