{"id":1801,"date":"2018-04-16T11:35:46","date_gmt":"2018-04-16T09:35:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1801"},"modified":"2018-04-16T11:35:46","modified_gmt":"2018-04-16T09:35:46","slug":"induttivo-va-provato-che-la-contabilita-non-e-attendibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1801","title":{"rendered":"Induttivo, va provato che la contabilit\u00e0 non \u00e8 attendibile"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\">Illegittima l\u2019applicazione del metodo induttivo se l\u2019ufficio non prova l\u2019inattendibilit\u00e0 della contabilit\u00e0 e la correttezza dei dati utilizzati per la ricostruzione dei ricavi. Questi i principi contenuti nella <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/16\/Ctp_Reggio_Emilia_36_2_2018_OMISS.pdf&amp;uuid=AEGo99VE\" target=\"_blank\">sentenza 36\/2\/2018 della Ctp Reggio Emilia<\/a> (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 3 aprile.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La vicenda trae origine dall\u2019impugnazione da parte di una societ\u00e0 di un avviso di accertamento con il quale l\u2019ufficio rideterminava induttivamente i ricavi della contribuente. Tale modalit\u00e0 era stata utilizzata in quanto i verificatori contestavano la non coerenza agli studi di settore e una bassa redditivit\u00e0 dell\u2019impresa.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La societ\u00e0 e i soci, tassati per trasparenza, presentavano distinti ricorsi, poi riuniti, eccependo fondamentalmente l\u2019irrazionalit\u00e0 ed erroneit\u00e0 della metodologia ricostruttiva seguita dall\u2019ufficio.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">I giudici hanno ritenuto fondate le doglianze dei contribuenti. Innanzitutto \u00e8 stato evidenziato come pi\u00f9 volte la Cassazione ha confermato la possibilit\u00e0 di procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilit\u00e0 formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l\u2019esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purch\u00e8 qualificate.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Nella specie l\u2019ufficio aveva per\u00f2 completamente eluso l\u2019onere probatorio su di esso gravante, non avendo dato dimostrazione dell\u2019inattendibilit\u00e0 della contabilit\u00e0 della societ\u00e0, elemento ritenuto essenziale per l\u2019applicabilit\u00e0 della metodologia induttiva. L\u2019unico presupposto che si rinveniva in proposito nell\u2019accertamento riguardava infatti la non coerenza rispetto a un indice (coefficiente di ricarico medio) dello studio di settore di riferimento: si trattava per\u00f2 di un unico elemento, che peraltro faceva riferimento ad uno scostamento minimo tra il dato dichiarato e quello prospettato dagli studi di settore. Secondo il collegio, era troppo poco per poter ritenere sostanzialmente inattendibile la contabilit\u00e0 della contribuente.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In ogni caso, ha proseguito la Ctp, anche ritenendo legittima l\u2019applicazione della metodologia induttiva, la pretesa erariale risultava non provata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La ricostruzione che aveva portato all\u2019individuazione di maggiori ricavi non dichiarati era infatti basata su due elementi in particolare: la percentuale di sfrido e quella di invenduto. L\u2019ufficio assumeva di averle determinate utilizzato una logica equitativa e facendo riferimento a riscontri di altri esercizi similari operanti nella medesima provincia.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Tale comportamento non ha per\u00f2 convinto i giudici, i quali hanno ritenuto che non potessero essere considerate sufficienti delle mere enunciazioni, senza che vi fosse la prova delle stesse n\u00e9 un riscontro sulla loro fonte. In sintesi l\u2019ufficio avrebbe dovuto dimostrare che le percentuali applicate fossero realmente corrette e comunque attendibili, al fine di poter adeguatamente contrastare i valori dichiarati dalla contribuente.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In proposito anche recentemente la <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/16\/Cassazione_7003.pdf&amp;uuid=AEGo99VE\" target=\"_blank\">Cassazione (7003 del 21 marzo 2018)<\/a> ha ribadito che, in tema di presupposti per l\u2019accertamento induttivo, la prova presuntiva pu\u00f2 essere fondata anche su un solo elemento, purch\u00e9 fornito degli requisiti di gravit\u00e0, precisione e concordanza: spetta poi al giudice di merito la valutazione dell\u2019effettiva sussistenza di tali presupposti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Illegittima l\u2019applicazione del metodo induttivo se l\u2019ufficio non prova l\u2019inattendibilit\u00e0 della contabilit\u00e0 e la correttezza dei dati utilizzati per la ricostruzione dei ricavi. 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