{"id":1811,"date":"2018-04-20T09:18:29","date_gmt":"2018-04-20T07:18:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1811"},"modified":"2018-04-20T09:18:29","modified_gmt":"2018-04-20T07:18:29","slug":"societa-estinta-in-pendenza-del-giudizio-il-fisco-si-rivolge-agli-ex-soci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1811","title":{"rendered":"Societ\u00e0 estinta in pendenza del giudizio. Il Fisco si rivolge agli ex soci"},"content":{"rendered":"<h2>Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 19 aprile 2018<\/h2>\n<div class=\"testo\">\n<div class=\"p\">In tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, <strong>con la sentenza n. 9672\/2018<\/strong>, ha ribadito che, qualora l&#8217;estinzione della societ\u00e0 di capitali, all&#8217;esito della cancellazione dal Registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l&#8217;impugnazione della sentenza resa nei riguardi della societ\u00e0 deve essere rivolta agli (ex) soci, in quanto il limite di responsabilit\u00e0 degli stessi di cui all&#8217;art. 2495 C.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al pi\u00f9, sull&#8217;interesse ad agire del Fisco, interesse che, tuttavia, <strong>non \u00e8 di per s\u00e9 escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale<\/strong>, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della societ\u00e0 estinta, si sono trasferiti ai soci.<\/p>\n<p>La controversia riguarda una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600\/73 emessa nei confronti di una S.r.l. che \u00e8 cessata dopo l\u2019emissione della sentenza che ha chiuso il secondo grado di giudizio. Poich\u00e9 tale sentenza ha dato integralmente torto all\u2019Agenzia delle entrate, la difesa erariale ha proposto impugnazione presso la Suprema Corte, notificando il ricorso sia al liquidatore sia agli (ex) soci, i quali si sono tutti costituiti nel giudizio di legittimit\u00e0 <strong>eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.<\/strong><\/p>\n<p>Ebbene, gli Ermellini hanno accolto l\u2019eccezione <strong>soltanto rispetto al liquidatore.<\/strong> Mentre, per la parte riguardante gli (ex) soci, il ricorso del Fisco \u00e8 stato dichiarato <strong>ammissibile<\/strong> (oltrech\u00e9 fondato nel merito).<\/p>\n<ul>\n<li class=\"first\">I Massimi giudici <strong>non hanno ritenuto di alcuna rilevanza<\/strong> la prova fornita dai soci <strong>di non aver percepito nulla<\/strong> in sede di bilancio finale di liquidazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli Ermellini, con la sentenza in esame, prendono le distanze dal loro precedente orientamento (fra le altre, Cass. 23916\/2016) secondo il quale \u00ab<em>gli ex soci possono ritenersi subentrati nel lato passivo nel rapporto d\u2019imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione\u00bb<\/em> e, inoltre, <em>\u00abl\u2019accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualit\u00e0 di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Al contrario, \u00e8 corretto ritenere &#8211; come evidenziato dal pi\u00f9 recente indirizzo giurisprudenziale in materia (Cass. n. 9094\/2017, seguita da Cass. 15035\/2017) che rinvia all\u2019insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013) &#8211; che:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"first\"><em>\u00abi soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori gi\u00e0 facenti capo alla societ\u00e0 cancellata (ma non definiti all\u2019esito della cancellazione) <strong>a prescindere dall\u2019aver goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione\u00bb<\/strong>. <\/em>E difatti la <strong>possibilit\u00e0 di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio<\/strong><em> \u00abnon consentono di escludere l\u2019interesse dell\u2019Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell\u2019interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statistiche allo stato degli atti. E l\u2019esistenza di questi beni o crediti comporta, come pure rilevato dalle Sezioni Unite, che tra i soci medesimi s\u2019instauri \u201cun regime di contitolarit\u00e0 e di comunione indivisa\u201d\u00bb<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla luce di questi rilievi, dunque, il ricorso di legittimit\u00e0 dell\u2019Agenzia fiscale, nei confronti degli (ex) soci, \u00e8 stato dichiarato ammissibile dal Supremo Collegio ed esaminato nel merito; esame che si \u00e8 chiuso con <strong>il rinvio della causa alla CTR della Puglia<\/strong>, per nuovo giudizio, <strong>salvo che per le sanzioni irrogate<\/strong>. Gli Ermellini soltanto su questo punto hanno ritenuto di non poter condividere gli assunti dell\u2019Amministrazione finanziaria, posto che, ex art. 8 D.lgs. n. 472\/1997, <strong>le sanzioni non sono trasmissibili ai soci della societ\u00e0 estinta<\/strong><em>\u00abe ci\u00f2, a maggior ragione, a fronte del principio della riferibilit\u00e0 esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie introdotto dall\u2019art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003\u00bb<\/em>.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\">Autore:\u00a0<strong>Paola Mauro<\/strong><\/h5>\n<h5 class=\"fonte\">\u00a0<strong>\u00a9 Informati S.r.l. \u2013 Riproduzione Riservata<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 19 aprile 2018 In tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9672\/2018, ha ribadito che, qualora l&#8217;estinzione della societ\u00e0 di capitali, all&#8217;esito della cancellazione dal Registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l&#8217;impugnazione della sentenza resa nei riguardi &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1811\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Societ\u00e0 estinta in pendenza del giudizio. 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