{"id":1819,"date":"2018-04-24T10:21:17","date_gmt":"2018-04-24T08:21:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1819"},"modified":"2018-04-24T10:21:17","modified_gmt":"2018-04-24T08:21:17","slug":"modello-730-due-vie-per-comunicare-alle-entrate-la-sede-telematica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1819","title":{"rendered":"Modello 730, due vie per comunicare alle Entrate la \u00absede telematica\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>Quella della circolare 4\/E\/2018 del 12 marzo 2018 sull\u2019assistenza fiscale del modello 730\/2018 \u00e8 una di quelle letture che anche gli addetti ai lavori difficilmente affrontano con piacevole disinvoltura, per cui viene di solito \u201cposticipata\u201d a data da destinarsi, salvo poi ricordarsi che ci pu\u00f2 essere d\u2019aiuto al sopraggiungere del primo problema.<br \/>\nProblema che comunque puntualmente si verifica, vista la complessit\u00e0 dell\u2019intero processo dell\u2019assistenza fiscale, quando, per esempio, vi \u00e8 una variazione del sostituto in corso d\u2019anno, un\u2019operazione straordinaria del sostituto stesso o semplicemente quando al dipendente o al pensionato non arriva il conguaglio tanto atteso.<br \/>\nUn processo che comunque a livello operativo &#8211; rispetto a quando i modelli 730-4 venivano recapitati ai sostituti d\u2019imposta in forma cartacea, per posta ordinaria o con raccomandata &#8211; ha beneficiato in modo sostanziale della completa informatizzazione, che si \u00e8 di recente completata con la consegna telematica ai sostituti d\u2019imposta di tutti i modelli 730-4, compresi quelli delle dichiarazioni da loro stessi tramitate nell\u2019ambito dell\u2019assistenza diretta.<br \/>\nInformatizzazione in cui hanno avuto ruolo attivo molte delle aziende associate ad AssoSoftware, produttrici delle procedure e delle infrastrutture informatiche in uso ai Caf e ai professionisti, nonch\u00e9 ai sostituti d\u2019imposta, per l\u2019intera gestione del processo, dalla compilazione del modello 730 effettuata a partire della dichiarazione precompilata, fino alla busta paga.<br \/>\nProviamo quindi ad esaminare, in modo necessariamente sintetico, alcune delle novit\u00e0 contenute nella circolare sull\u2019assistenza fiscale, in considerazione del fatto che la citata circolare \u00e8 articolata su ben nove capitoli che trattano molteplici argomenti.<br \/>\nIn questo primo appuntamento ci occupiamo di alcuni aspetti di dettaglio relativi alla comunicazione da parte dei sostituti d\u2019imposta all\u2019AdE, della \u201cSede telematica\u201d per la ricezione dei flussi dei modelli 730-4 di conguaglio, attivit\u00e0 di cui di solito \u00e8 incaricato chi nell\u2019azienda \u00e8 responsabile della gestione del personale. Nel successivo appuntamento ci occuperemo di alcune situazioni particolari che si possono incontrare durante le operazioni di conguaglio.<\/p>\n<p><b><br \/>\n<\/b> <b>Comunicazione della \u201cSede telematica\u201d per la ricezione dei flussi 730-4<\/b><\/p>\n<p>Va ricordato che nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di assistenza fiscale, sia i Caf ed i professionisti che prestano assistenza indiretta, che (dallo scorso anno) anche i sostituti d\u2019imposta che prestano assistenza diretta, devono trasmettere in via telematica all\u2019agenzia delle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni (730-4), unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (730).<br \/>\nA seguire l\u2019agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d\u2019imposta i dati dei modelli 730 4 relativi a tutte le dichiarazioni presentate, indipendentemente dalla modalit\u00e0 di presentazione utilizzata dal contribuente (Caf o professionista, sostituto, FiscOnline).<br \/>\nAffinch\u00e9 la messa a disposizione dei dati dei modelli 730-4 da parte dell\u2019AdE ai sostituti d\u2019imposta possa aver luogo, questi ultimi devono preventivamente comunicare all\u2019AdE la sede telematica (propria o di un intermediario fiscale) dove desiderano ricevere i relativi flussi telematici.<br \/>\nCi\u00f2 pu\u00f2 avvenire utilizzando:<br \/>\n\u2022 il quadro CT presente all\u2019interno della Certificazione Unica (CU), esclusivamente qualora la comunicazione venga effettuata per la prima volta;<br \/>\n\u2022 il modello \u00abComunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall\u2019Agenzia delle Entrate\u00bb (di seguito CSO) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta qualora non si sia utilizzato il quadro CT.<br \/>\nPrima di passare all\u2019illustrazione delle modalit\u00e0 di compilazione del quadro CT e del modello CSO, segnaliamo un interessante passaggio della circolare che riguarda la procedura da mettere in atto per poter esercitare la revoca della delega da parte dell\u2019intermediario (qualora il sostituto d\u2019imposta non vi abbia colposamente provveduto), procedura che illustriamo nell\u2019ultimo paragrafo di questa breve disamina.<b> <\/b><\/p>\n<p><b><br \/>\nComunicazione effettuata con il quadro CT<\/b><\/p>\n<p>Il quadro CT della Certificazione Unica \u00e8 riservato ai sostituti d\u2019imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, il modello CSO.<br \/>\nIl quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d\u2019imposta effettui pi\u00f9 invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la \u201cSede telematica\u201d e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell\u2019ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.<br \/>\nTenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7 marzo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all\u2019acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima met\u00e0 del mese di marzo non \u00e8 consentito inserire all\u2019interno della Certificazione Unica il quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell\u2019ultimo invio effettuato entro la suddetta data.<br \/>\n<b>Comunicazione effettuata con il modello CSO<\/b><\/p>\n<p>Il modello CSO, approvato con il provvedimento del direttore dell\u2019agenzia delle Entrate del 22\/2\/2013, deve essere utilizzato dai sostituti d\u2019imposta che:<\/p>\n<p>\u2022 non hanno presentato, a partire dal 2011, l\u2019apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT, quali, ad esempio, i sostituti d\u2019imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche;<\/p>\n<p>\u2022 intendono variare i dati gi\u00e0 comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica;<\/p>\n<p>\u2022 intendono revocare la comunicazione, in caso di cessazione dell\u2019attivit\u00e0 con conseguente perdita della qualifica di sostituto d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Qualora presentato la prima volta, il modello CSO produce effetti dal giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa, con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti gi\u00e0 fornita la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei risultati contabili. Nel modello \u00e8 richiesta l\u2019indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato dal sostituto d\u2019imposta nell\u2019anno precedente a quello di inoltro della comunicazione CSO.<\/p>\n<p>Il modello CSO deve essere altres\u00ec utilizzato dai sostituti d\u2019imposta quando intendono variare i dati gi\u00e0 comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO o a partire dal 2015 con il quadro CT della Certificazione Unica.<br \/>\nIn particolare pu\u00f2 essere utilizzato:<br \/>\n\u2022 per modificare la sede telematica propria o dell\u2019Intermediario gi\u00e0 scelto;<br \/>\n\u2022 per modificare l\u2019Intermediario con altro Intermediario;<br \/>\n\u2022 per modificare l\u2019utenza telematica da Fisconline a Entratel;<br \/>\n\u2022 per modificare l\u2019Intermediario con il sostituto stesso o viceversa.<br \/>\nIn caso di comunicazione di variazione dei dati gi\u00e0 inviati con il modello CSO, \u00e8 richiesta l\u2019indicazione del numero di protocollo, composto di 23 cifre, che \u00e8 stato attribuito all\u2019ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d\u2019imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare.<br \/>\nDiversamente, se si intendono variare i dati gi\u00e0 trasmessi con il quadro CT \u00e8 necessario indicare il numero di protocollo telematico dell\u2019ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale \u201c999999\u201d).<br \/>\nI citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d\u2019imposta.<br \/>\nI predetti dati possono anche essere richiesti a un qualunque ufficio dell\u2019agenzia delle Entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d\u2019imposta persona fisica o dal rappresentante legale della societ\u00e0 o ente.<br \/>\nA livello temporale \u00e8 sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti, salvo nel periodo di trasmissione delle CU in cui \u00e8 sospesa la trasmissione della comunicazione CSO. La sospensione inizia il 23 gennaio e termina il 25 marzo.<br \/>\nIl modello CSO deve essere utilizzato anche qualora il sostituto cessi l\u2019attivit\u00e0, con conseguente perdita della qualifica di sostituto d\u2019imposta e chiusura di tutte le partite IVA a lui intestate. Per indicare questa circostanza deve compilare l\u2019apposita sezione del modello CSO deputata ad accogliere la revoca della comunicazione.<br \/>\n<b>Revoca della delega da parte dell\u2019Intermediario<\/b><\/p>\n<p>Qualora l\u2019intermediario delegato cessi dall\u2019incarico e il sostituto d\u2019imposta non comunichi la circostanza con il modello CSO, l\u2019intermediario cessato dall\u2019incarico pu\u00f2 comunicare all\u2019agenzia delle Entrate l\u2019avvenuta risoluzione del rapporto di delega seguendo una procedura molto particolare, descritta nella circolare.<br \/>\nIn sintesi l\u2019Intermediario deve inviare dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) una comunicazione all\u2019indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it indicando nel campo dell\u2019oggetto del messaggio il testo \u00abComunicazione di cessazione dall\u2019incarico di ricevere i modelli 730-4\u00bb.<br \/>\nLa comunicazione deve contenere il codice fiscale dell\u2019intermediario e un suo recapito telefonico. Inoltre devono essere indicati il codice fiscale del sostituto d\u2019imposta, il numero di protocollo della comunicazione contenente la delega alla ricezione dei modelli 730-4 (CSO o CT) e la data di cessazione dall\u2019incarico. In allegato alla e-mail deve essere inviata copia della lettera di cessazione dall\u2019incarico indirizzata al sostituto d\u2019imposta da cui si evinca la data certa di trasmissione.<br \/>\nL\u2019agenzia delle Entrate, accertata la regolarit\u00e0 della richiesta pervenuta, contatter\u00e0 il sostituto d\u2019imposta attraverso messaggio all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dall\u2019Ini Pec (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dal ministero dello Sviluppo economico), per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.<br \/>\nAl riguardo, la circolare specifica che quella sopra descritta \u00e8 l\u2019unica modalit\u00e0 possibile, in quanto, al fine di comunicare all\u2019agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto di delega, l\u2019intermediario non pu\u00f2 utilizzare la sezione del modello CSO deputata ad accogliere la revoca della comunicazione e non pu\u00f2 neppure avvalersi dell\u2019istituto del diniego dei risultati contabili disciplinato dal provvedimento del direttore dell\u2019agenzia delle Entrate del 14\/4\/2017 e relativo alle ipotesi di dipendenti con rapporti mai stati in essere o cessati.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quella della circolare 4\/E\/2018 del 12 marzo 2018 sull\u2019assistenza fiscale del modello 730\/2018 \u00e8 una di quelle letture che anche gli addetti ai lavori difficilmente affrontano con piacevole disinvoltura, per cui viene di solito \u201cposticipata\u201d a data da destinarsi, salvo poi ricordarsi che ci pu\u00f2 essere d\u2019aiuto al sopraggiungere del primo problema. 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