{"id":1827,"date":"2018-05-02T09:51:11","date_gmt":"2018-05-02T07:51:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1827"},"modified":"2018-05-02T09:51:11","modified_gmt":"2018-05-02T07:51:11","slug":"i-dati-sulle-liquidazioni-iva-chiedono-la-modalita-dellacconto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1827","title":{"rendered":"I dati sulle liquidazioni Iva chiedono la modalit\u00e0 dell\u2019acconto"},"content":{"rendered":"<header><small>di Pierpaolo Ceroli<\/small><\/p>\n<div class=\"label\">\n<p>Con la chiusura il prossimo 16 maggio delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2018 da parte dei contribuenti trimestrali, tutti i soggetti passivi Iva saranno pronti per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) all\u2019articolo 21-bis del Dl 78\/2010, da presentare entro il 31 maggio. Entro la stessa data dovr\u00e0 essere inviato lo spesometro, sia obbligatorio che opzionale, per coloro che non intendono fruire della trasmissione semestrale dei dati. Si precisa che per le comunicazioni relative alle liquidazioni non si potr\u00e0 beneficiare della stessa agevolazione, pertanto i dati del primo trimestre dell\u2019anno 2018 dovranno necessariamente essere trasmessi entro il prossimo 31 maggio. Per chi dovesse omettere l\u2019adempimento, si ricorda che qualora la comunicazione fosse inviata entro il 15 giugno 2018 (entro 15 giorni dalla scadenza), \u00e8 prevista la sanzione da 250 a mille euro, altrimenti raddoppiata per gli invii effettuati in data successiva, ma comunque ravvedibile (si veda la risoluzione 104\/E\/2017).<\/p>\n<p>La comunicazione relativa al primo trimestre 2018 dovr\u00e0 essere trasmessa con il nuovo modello approvato dal provvedimento dell\u2019agenzia delle Entrate del 21 marzo (62214\/2018), il quale si compone sempre di due parti: il frontespizio e il quadro VP. \u00c8 proprio quest\u2019ultimo prospetto ad essere stato modificato, al fine di allinearlo sempre pi\u00f9 al quadro VH della dichiarazione annuale Iva, la cui funzione \u00e8 stata mutata a partire dal modello Iva 2018 al fine di consentire ai contribuenti di correggere o comunicare i dati delle Lipe riferite all\u2019anno oggetto di dichiarazioni. Relativamente alle novit\u00e0 che interessano il modello approvato a marzo 2018 si evidenzia che sono state aggiunte le seguenti caselle:<br \/>\n\u2022VP1 (\u00aboperazioni straordinarie\u00bb);<br \/>\n\u2022VP13 (\u00abmetodo\u00bb riferito al criterio prescelto per il calcolo dell\u2019acconto).<\/p>\n<p>La novit\u00e0 del rigo VP13 si ritiene che riguardi esclusivamente la liquidazione dell\u2019ultimo trimestre, considerato che va indicato il codice abbinato al metodo utilizzato per la determinazione dell\u2019acconto (\u00ab1\u00bb storico; \u00ab2\u00bb previsionale; \u00ab3\u00bb analitico &#8211; effettivo; \u00ab4\u00bb soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera).<\/p>\n<p>La nuova casella del rigo VP1, invece, va barrata in due occasioni:<br \/>\n\u2022quando a seguito di un\u2019operazione straordinaria, il soggetto avente causa (incorporante, beneficiaria, conferitaria, cessionaria e donante) si riporti il credito Iva maturato dal dante causa nell\u2019ultima liquidazione periodica (che si indica nel rigo VP8) o quello indicato nella dichiarazione annuale Iva dello stesso dante causa (da riportare in VP9).<br \/>\n\u2022quando conseguentemente all\u2019interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell\u2019anno, la controllante indichi nella propria comunicazione, nel rigo VP8, le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.<\/p>\n<p>Infine, si precisa che il precedente modello Lipe (approvato con il provvedimento del 27 marzo 2017) poteva essere utilizzato fino allo scorso 30 aprile 2018, in quanto per chi dovesse correggere la liquidazione dell\u2019anno 2017 successivamente a tale data, dovr\u00e0 necessariamente presentare una dichiarazione integrativa del modello Iva 2018.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<div class=\"charts\"><\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Pierpaolo Ceroli Con la chiusura il prossimo 16 maggio delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2018 da parte dei contribuenti trimestrali, tutti i soggetti passivi Iva saranno pronti per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) all\u2019articolo 21-bis del Dl 78\/2010, da presentare entro il 31 maggio. 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