{"id":1835,"date":"2018-05-02T10:30:04","date_gmt":"2018-05-02T08:30:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1835"},"modified":"2018-05-02T10:30:04","modified_gmt":"2018-05-02T08:30:04","slug":"la-rottamazione-al-test-di-convenienza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1835","title":{"rendered":"La rottamazione al test di convenienza"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Rosanna Acierno<\/small><\/h1>\n<p class=\"paragrafo@4\">Si avvicina la scadenza del 15 maggio entro cui si dovr\u00e0 resentare la domanda per l\u2019istanza di adesione alla rottamazione-bis. Pertanto, calcolatori alla mano, i contribuenti che hanno carichi affidati ad agenzia Entrate Riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 30 settembre 2017 sono chiamati a valutare non solo l\u2019opportunit\u00e0 in termini di convenienza ma, soprattutto, la \u201cpossibilit\u00e0\u201d di aderire alla definizione agevolata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Ovviamente, la convenienza in termini di risparmio su sanzioni e interessi di mora potrebbe essere pi\u00f9 ampia sui carichi affidati alla riscossione in periodi antecedenti al 2016 perch\u00e9, in tal caso, sia le sanzioni che gli interessi di mora hanno importi pi\u00f9 elevati. Si ricorda, infatti, che fino al 31 dicembre 2015 le sanzioni irrogate dall\u2019Ufficio per le violazioni di infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette e Iva (articoli 1 e 5, Dlgs 471\/1997) oscillavano dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta, mentre dal 2016 (con l\u2019entrata in vigore del Dlgs 158\/2015) oscillano dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e, in caso di lievi infedelt\u00e0 contenute nel limite del 3% e comunque di 30mila euro, tra il 60 e il 120 per cento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Inoltre, il conteggio degli interessi di mora, applicati direttamente dall\u2019agente della riscossione (ex articolo 30 del Dpr 602\/73), decorre dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno di effettivo pagamento. Pertanto, \u00e8 evidente che laddove i debiti siano molto \u201cdatati\u201d, gli interessi di mora sono pi\u00f9 alti. Allo stesso modo, in caso di sanzioni e interessi di mora pi\u00f9 alti, anche l\u2019aggio della riscossione cresce, essendo commisurato a queste due poste oltrech\u00e9 all\u2019imposta e agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Nonostante, nel caso di carichi affidati prima del 2016 il risparmio sia davvero allettante, la scelta di presentare l\u2019istanza di rottamazione non \u00e8 per\u00f2 cos\u00ec scontata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Occorre, infatti, fare i conti con i rigorosi termini di rateazione introdotti dal legislatore: per le nuove istanze di rottamazione dei carichi affidati all\u2019agente della riscossione dal 2000 al 2016 presentate entro il 15 maggio 2018, sar\u00e0 possibile effettuare il pagamento delle somme dovute in un massimo di tre rate, peraltro molto ravvicinate tra loro. In particolare, per i carichi dal 2000 al 2016, la scelta di massima rateazione effettuata nel modello di istanza consentir\u00e0 al contribuente di versare gli importi complessivamente dovuti entro:<br \/>\n<span class=\"numero@1\">\u2022 i<\/span>l 31 ottobre 2018 per il 40%;<br \/>\n\u2022 il 30 novembre 2018 per l\u2019ulteriore 40%;<br \/>\n\u2022 <span class=\"numero@3\">i<\/span>l 28 febbraio 2019 per il restante 20 per cento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Pertanto bisogner\u00e0 disporre della liquidit\u00e0 sufficiente anche perch\u00e9, qualora il contribuente non dovesse pagare tempestivamente una rata o dovesse versarla in maniera insufficiente, decadr\u00e0 immediatamente dal beneficio, non essendo prevista l\u2019applicazione del ravvedimento operoso o alcuna tolleranza anche per \u00ablievi tardivit\u00e0\u00bb. Inoltre, non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile chiedere la dilazione del debito ad agenzia Entrate Riscossione ai sensi dell\u2019articolo 19 del Dpr 602\/73.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Va detto, comunque, che, al fine di non perdere l\u2019opportunit\u00e0 di questa nuova rottamazione e di trarne i massimi benefici, il contribuente potr\u00e0 comunque compiere una scelta in merito a quali carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento. Pertanto se, ad esempio, una cartella porta a riscossione ruoli Inps e dell\u2019agenzia delle Entrate, \u00e8 possibile sanare i soli ruoli Inps. Del pari, se il contribuente ha ricevuto due cartelle di pagamento, ne potr\u00e0 sanare solo una, presentando solo per questa l\u2019apposita istanza di definizione agevolata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Rosanna Acierno Si avvicina la scadenza del 15 maggio entro cui si dovr\u00e0 resentare la domanda per l\u2019istanza di adesione alla rottamazione-bis. 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