{"id":1843,"date":"2018-05-02T12:25:43","date_gmt":"2018-05-02T10:25:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1843"},"modified":"2018-05-02T12:25:43","modified_gmt":"2018-05-02T10:25:43","slug":"rimanenze-lelenco-blocca-i-ricavi-induttivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1843","title":{"rendered":"Rimanenze, l\u2019elenco blocca i ricavi induttivi"},"content":{"rendered":"<div class=\"span2 span2ext sticky\"><\/div>\n<div class=\"span9\">\n<header>\n<h6 class=\"meta ac\"><a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/archivio\/home\/Accertamento-e-contenzioso\/\">Accertamento e contenzioso<\/a><\/h6>\n<header><small>di Fabio Mazzoleni<\/small><\/p>\n<\/header>\n<div class=\"contenuto\">\n<p class=\"paragrafo@4\">Non \u00e8 legittima la ricostruzione induttiva pura del reddito di una societ\u00e0 di persone che, non avendo tenuto la contabilit\u00e0 di magazzino (in quanto esonerata), aveva regolarmente predisposto il prospetto di dettaglio delle rimanenze. \u00c8 quanto affermato dalla <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/04\/30\/Ctp_Vicenza_678_2_2017ok.pdf&amp;uuid=AEZVYCfE\" target=\"_blank\">Ctp di Vicenza con la sentenza 678\/2\/2017<\/a> (presidente Block, relatore Spadaro).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">L\u2019agenzia delle Entrate, sulla scorta di una segnalazione della Guardia di finanza che evidenziava una serie di irregolarit\u00e0 contabili, procede alla ricostruzione induttiva dei ricavi dichiarati dalla societ\u00e0 per l\u2019anno 2012. In particolare, l\u2019ufficio ritiene che il presupposto per l\u2019accertamento condotto con il metodo induttivo puro (articolo 39, comma 2 del Dpr 600\/1973) sia da individuarsi nell\u2019assenza della tenuta della contabilit\u00e0 di magazzino.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il contribuente \u2013 presumibilmente in contabilit\u00e0 semplificata &#8211; impugna l\u2019avviso di accertamento lamentando che non aveva alcun obbligo di tenere le scritture di magazzino ex articolo 18 del Dpr 600\/1973. Inoltre, precisa il contribuente, l\u2019ufficio non ha tenuto conto della documentazione prodotta in sede di verifica, dalla quale risultava il dettaglio delle rimanenze.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">I giudici vicentini hanno in primo luogo ribadito il principio di diritto secondo il quale il discrimine tra l\u2019accertamento condotto con il metodo analitico-induttivo (articolo 39, comma 1 lettera d) e l\u2019accertamento induttivo puro (articolo 39, comma 2) risiede, rispettivamente, nella \u201cparziale o assoluta\u201d inattendibilit\u00e0 dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, poich\u00e9 le violazioni non sono tali da sconfessare la contabilit\u00e0 nel suo complesso, l\u2019ufficio pu\u00f2 soltanto colmare le lacune riscontrate accertando specifici ricavi non dichiarati o costi non deducibili; nel secondo caso, invece, poich\u00e9 le omissioni sono talmente gravi da rendere inattendibile la contabilit\u00e0, l\u2019ufficio procede alla quantificazione del reddito in base a dati e notizie comunque raccolti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In secondo luogo, nel comportamento della societ\u00e0, si legge nella sentenza, non si ravvisa alcuno degli elementi che giustificano il legittimo ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito. Ed infatti, affermano i giudici, la societ\u00e0 &#8211; che non aveva alcun obbligo di tenuta della contabilit\u00e0 &#8211; ha regolarmente redatto l\u2019inventario e fornito le schede contabili e il dettaglio delle rimanenze di magazzino (rispettando dunque il disposto normativo di cui all\u2019articolo 9, Dl 69\/1989 e articolo 2, Dm 2 maggio 1989).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La pronuncia si inserisce nel consolidato solco della giurisprudenza di legittimit\u00e0 che ritiene applicabile il metodo induttivo nei confronti delle imprese in contabilit\u00e0 semplificata &#8211; esonerate dalle registrazioni di magazzino &#8211; solamente allorquando tali soggetti non siano in grado di fornire prospetti di dettaglio delle rimanenze tali da consentire all\u2019amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli (Cassazione 15863\/2001, 9912\/1996, 7763\/1990).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Rimane da chiarire se nel nuovo regime di contabilit\u00e0 semplificata improntato al criterio di cassa \u2013 con irrilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito &#8211; il prospetto di dettaglio delle rimanenze richiesto dal citato articolo 9 (peraltro non espressamente abrogato) sia ancora obbligatorio anche alla luce della compilazione degli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<h1><\/h1>\n<\/header>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accertamento e contenzioso di Fabio Mazzoleni Non \u00e8 legittima la ricostruzione induttiva pura del reddito di una societ\u00e0 di persone che, non avendo tenuto la contabilit\u00e0 di magazzino (in quanto esonerata), aveva regolarmente predisposto il prospetto di dettaglio delle rimanenze. \u00c8 quanto affermato dalla Ctp di Vicenza con la sentenza 678\/2\/2017 (presidente Block, relatore Spadaro). &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1843\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Rimanenze, l\u2019elenco blocca i ricavi induttivi<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-1843","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-commissioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1843"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1843\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1844,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1843\/revisions\/1844"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}