{"id":1845,"date":"2018-05-03T11:49:51","date_gmt":"2018-05-03T09:49:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1845"},"modified":"2018-05-03T11:49:51","modified_gmt":"2018-05-03T09:49:51","slug":"rottamazione-per-le-sole-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1845","title":{"rendered":"Rottamazione per le sole sanzioni"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Luigi Lovecchio<\/small><\/h1>\n<p class=\"paragrafo@4\">\u00c8 possibile rottamare anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o contributive. In tale eventualit\u00e0, la definizione potrebbe anche perfezionarsi a costo zero. \u00c8 inoltre ammessa la scelta del carico da condonare, in presenza di una pluralit\u00e0 di debiti. Non \u00e8 tuttavia possibile scindere la singola partita di ruolo, poich\u00e9 essa rappresenta una unit\u00e0 indivisibile.<\/p>\n<p id=\"U404159306094nJI\" class=\"paragrafo@4\">Nell\u2019individuare le entrate definibili con la presentazione dell\u2019istanza entro il prossimo 15 maggio, occorre ricordare che la regola \u00e8 che tutto \u00e8 condonabile con le sole eccezioni tassativamente previste nell\u2019articolo 6, comma 10, del Dl 193\/16. Ad esse si aggiungono le entrate appartenenti ad altri Stati Ue affidate all\u2019agente della riscossione in forza degli accordi internazionali sul recupero coattivo dei tributi. Una delle eccezioni di maggior rilievo riguarda le sanzioni di natura diversa da quella tributaria e contributiva. Le multe stradali sono un caso a s\u00e9. Per esse la definizione comporta l\u2019azzeramento degli interessi moratori e delle maggiorazioni di legge, mentre resta dovuta la sorte capitale.<\/p>\n<p id=\"U404159306094y9E\" class=\"paragrafo@4\">Per distinguere le sanzioni tributarie da quelle aventi diversa qualificazione, la circolare n. 2 del 2017 dell\u2019agenzia delle Entrate utilizza il criterio della giurisdizione. Si afferma pertanto che se si \u00e8 in presenza di entrata devoluta alla cognizione delle Commissioni tributarie allora la sanzione \u00e8 definibile. Si tratta di un criterio sostanzialmente condivisibile, poich\u00e9 la Corte di cassazione (sentenza 8870\/2016) ha pi\u00f9 volte affermato la generalit\u00e0 della giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia fiscale. Ne consegue che, ad esempio, saranno senz\u2019altro rottamabili i diritti camerali, il contributo unificato per le spese di giustizia e i contributi ai consorzi obbligatori. Non possono tuttavia escludersi casi dubbi, in ragione della complessit\u00e0 della nozione di tributo. Si pensi ad esempio ai contributi dovuti all\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato. Secondo un recente intervento della Corte costituzionale (sentenza 269\/2017) non \u00e8 implausibile ipotizzarne la natura tributaria, nonostante un isolato arresto apparentemente contrario delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 19678\/2016). O ancora agli oneri di urbanizzazione, tradizionalmente in bilico tra la qualifica tributaria e quella patrimoniale (con prevalenza di quest\u2019ultima).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Non possono invece senz\u2019altro definirsi, ad esempio, le sanzioni per utilizzo di lavoro nero o irregolare, n\u00e9 quelle per omesso deposito di atti al Registro delle imprese. Per quanto riguarda le sanzioni comminate agli intermediari abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2007 le stesse sono state ricondotte all\u2019ambito tributario e possono dunque essere sanate.<\/p>\n<p id=\"U404159306094yvD\" class=\"paragrafo@4\">\u00c8 peraltro possibile scegliere il carico da rottamare, in presenza di una pluralit\u00e0 di debiti. A tale riguardo, va per\u00f2 ricordato che secondo la citata circolare n. 2 delle Entrate la singola partita (e non il codice tributo) affidata all\u2019agente della riscossione costituisce una unit\u00e0 indivisibile. Tale \u00e8 di regola quella scaturente da ciascun procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che, secondo l\u2019interpretazione ufficiale, non \u00e8 possibile decidere di definire, ad esempio, i rilievi Irpef e non quelli Iva del medesimo avviso di accertamento. O si definisce tutto o non si definisce nulla. Lo stesso dicasi con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per la liquidazione o il controllo formale della dichiarazione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Luigi Lovecchio \u00c8 possibile rottamare anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o contributive. In tale eventualit\u00e0, la definizione potrebbe anche perfezionarsi a costo zero. \u00c8 inoltre ammessa la scelta del carico da condonare, in presenza di una pluralit\u00e0 di debiti. 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