{"id":1853,"date":"2018-05-11T10:37:31","date_gmt":"2018-05-11T08:37:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1853"},"modified":"2018-05-11T10:37:31","modified_gmt":"2018-05-11T08:37:31","slug":"il-rimborso-tracciabile-consente-la-deduzione-per-gli-acquisti-carburante-del-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1853","title":{"rendered":"Il rimborso tracciabile consente la deduzione per gli acquisti carburante del dipendente"},"content":{"rendered":"<p>S\u00ec a deduzione del costo e detrazione dell\u2019Iva sugli acquisti di carburante effettuati dal 1\u00b0 luglio 2018 dal lavoratore dipendente con la propria carta di credito e successivamente rimborsati dalla societ\u00e0, a condizione che il rimborso avvenga con i mezzi di pagamento tracciabili (provvedimento delle Entrate 4 aprile 2018). \u00c8 quanto emerge dalla circolare 8\/E\/2018.<\/p>\n<p><b>La precedente modifica<\/b><br \/>\nMa facciamo un passo indietro. In occasione delle modifiche apportate dal Dl 70\/2011 all\u2019articolo 1, comma 3-bis, del Dpr 444\/1997, che avevano permesso la deroga all\u2019obbligo di tenuta della scheda carburante a quei soggetti Iva che garantivano i pagamenti delle spese per carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, la circolare 42\/E\/2012 aveva precisato che tali modifiche \u00abnon possono far venire meno, in toto, l\u2019esigenza di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell\u2019esistenza del diritto alla detrazione Iva e della deducibilit\u00e0 del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente. Detti elementi, in particolare, sono indispensabili per ricollegare l\u2019acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa o un\u2019arte o una professione. Si ritiene, pertanto, necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l\u2019attivit\u00e0 economica, l\u2019arte o la professione e che dall\u2019estratto conto rilasciato dall\u2019emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l\u2019individuazione dell\u2019acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale \u00e8 effettuato il rifornimento, nonch\u00e9 l\u2019ammontare del relativo corrispettivo\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019interpretazione di prassi si poteva considerare coerente proprio in virt\u00f9 del fatto che l\u2019utilizzo della moneta elettronica, permettendo una sorta di documentazione insita consistente nelle risultanze degli estratti conto, rendeva inutile le annotazioni mediante compilazione della scheda carburante.<\/p>\n<p>Oggi, invece, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto la fatturazione elettronica obbligatoria nel settore dei carburanti dal 1\u00b0 luglio, eliminando la vecchia scheda carburante, mediante l\u2019abrogazione in toto del Dpr 444\/1997. La circolare 8\/E\/2018 rende validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d\u2019imposta in via mediata, come nel caso di rifornimento di benzina di un\u2019autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. L\u2019Agenzia spiega che se \u00abil pagamento avviene con carta di credito\/debito\/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi di una delle modalit\u00e0 individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi \u00e8 dubbio che la riferibilit\u00e0 della spesa al datore di lavoro ne consentir\u00e0 la deducibilit\u00e0 (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir)\u00bb.<\/p>\n<p><b>Il confronto tra le due interpretazioni<\/b><br \/>\nIl meccanismo del rimborso della spesa per carburante anticipata dal dipendente per l\u2019azienda, di fatto, rischia di costringere il dipendente stesso a richiedere la fattura elettronica per documentare un acquisto fatto per conto di un soggetto Iva, la societ\u00e0, obbligato alla ricezione della fattura elettronica in base all\u2019articolo 1, comma 920, della legge 205\/2017.<\/p>\n<p>Tale circostanza si sarebbe potuta evitare se fosse rimasta in piedi la \u201cprecedente\u201d semplificazione che la moneta elettronica aveva permesso di raggiungere e che ora si perdebbe con l\u2019abrogazione del regolamento. La circolare, richiamando implicitamente il comma 910 dell\u2019articolo 1 della legge 205\/2017, rende infatti indifferente l\u2019utilizzo dell\u2019assegno o del bonifico piuttosto che della carta di credito.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>S\u00ec a deduzione del costo e detrazione dell\u2019Iva sugli acquisti di carburante effettuati dal 1\u00b0 luglio 2018 dal lavoratore dipendente con la propria carta di credito e successivamente rimborsati dalla societ\u00e0, a condizione che il rimborso avvenga con i mezzi di pagamento tracciabili (provvedimento delle Entrate 4 aprile 2018). \u00c8 quanto emerge dalla circolare 8\/E\/2018. &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1853\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Il rimborso tracciabile consente la deduzione per gli acquisti carburante del dipendente<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1853","post","type-post","status-publish","format-aside","hentry","category-novita","post_format-post-format-aside"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1853"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1853\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1855,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1853\/revisions\/1855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}