{"id":1865,"date":"2018-05-11T14:23:02","date_gmt":"2018-05-11T12:23:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1865"},"modified":"2018-05-11T14:23:02","modified_gmt":"2018-05-11T12:23:02","slug":"lestratto-di-ruolo-basta-a-provare-entita-e-natura-dei-debiti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1865","title":{"rendered":"L\u2019estratto di ruolo basta a provare entit\u00e0 e natura dei debiti"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019estratto di ruolo \u00e8 da solo idoneo a provare sia l\u2019entit\u00e0 che la natura dei crediti vantati dall\u2019Agente della Riscossione, essendo in esso elencati, in maniera dettagliata e non discrezionale, tutti i debiti del contribuente nei confronti dei diversi Enti impositori. Come tale, esso inoltre consente agevolmente l\u2019individuazione, ad opera del contribuente, del Giudice fornito di giurisdizione in caso di ricorso contro la cartella di pagamento che si assume non notificata.<br \/>\nSono queste le principali conclusioni cui \u00e8 giunta la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/05\/10\/11028.pdf&amp;uuid=AEatnmlE\" target=\"_blank\">ordinanza n. 11028 del 9 maggio 2018<\/a> .<br \/>\nLa pronuncia trae origine da una opposizione da parte di una societ\u00e0 in accomandita semplice alla procedura di pignoramento mobiliare che l\u2019allora Equitalia aveva avviato a seguito del mancato pagamento di 28 cartelle esattoriali a causa della loro presunta irregolare notifica. A fronte della predetta doglianza di irregolare notifica, rilevando tra gli atti prodotti da Equitalia (che a sua volta si era costituita in giudizio) soltanto l\u2019estratto di ruolo e non anche gli originali delle cartelle originali, il Tribunale di Taranto che con sentenza n. 2103 del 2016 accoglieva l\u2019opposizione della societ\u00e0 e, conseguentemente, annullava il pignoramento mobiliare e tutti gli atti presupposti, ritenendo l\u2019estratto di ruolo non idoneo a provare il credito dell\u2019Agente della Riscossione.<\/p>\n<p>Trattandosi di opposizione a ruoli ormai esecutivi, Equitalia impugnava direttamente la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo peraltro la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 57 del DPR 602\/73 per aver il Tribunale di Taranto negato l\u2019idoneit\u00e0 probatoria degli estratti di ruolo. La societ\u00e0 non presentava alcuna difesa.<br \/>\nNell\u2019accogliere il ricorso e rinviando al Tribunale di Taranto in nuova composizione, i Giudici della Corte Suprema hanno precisato innanzitutto che nell\u2019estratto di ruolo, rilasciato dal funzionario dell\u2019Agente della riscossione su richiesta del contribuente, sono fedelmente indicati i dati risultanti dal ruolo, che sono stati poi trasfusi nella cartella di pagamento.<\/p>\n<p>In particolare, secondo la Corte Suprema, la cartella esattoriale non \u00e8 altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Taranto, l\u2019estratto di ruolo \u00e8 una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso, infatti, riporta tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell\u2019Amministrazione esso si riferisca, oltrech\u00e9 tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale.<\/p>\n<p>L\u2019estratto di ruolo riporta, inoltre, tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l\u2019entit\u00e0 delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l\u2019importo dovuto, l\u2019importo gi\u00e0 riscosso e l\u2019importo residuo, l\u2019aggio, la descrizione del tributo, il codice e l\u2019anno di riferimento del tributo, l\u2019anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutivit\u00e0 del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l\u2019ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall\u2019art. 25 del DPR n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del DM n. 321 del 1999). L\u2019estratto del ruolo non \u00e8 quindi una sintesi del ruolo, operata a discrezione dell\u2019Agente della Riscossione, ma \u00e8 la riproduzione fedele dei ruoli che si riferiscono alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019estratto di ruolo \u00e8 da solo idoneo a provare sia l\u2019entit\u00e0 che la natura dei crediti vantati dall\u2019Agente della Riscossione, essendo in esso elencati, in maniera dettagliata e non discrezionale, tutti i debiti del contribuente nei confronti dei diversi Enti impositori. 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