{"id":1867,"date":"2018-05-11T14:26:19","date_gmt":"2018-05-11T12:26:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1867"},"modified":"2018-05-11T14:26:19","modified_gmt":"2018-05-11T12:26:19","slug":"rottamazione-bis-adesione-revocabile-entro-il-15-maggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1867","title":{"rendered":"Rottamazione-bis, adesione revocabile entro il 15 maggio"},"content":{"rendered":"<p id=\"U404217168233RsD\" class=\"paragrafo@4\">La scadenza del 15 maggio prossimo non riguarda solo la facolt\u00e0 di presentare l\u2019istanza di rottamazione ma anche la possibilit\u00e0 di revocare o modificare la stessa, senza subire pregiudizi di sorta. Come confermato infatti da agenzia Entrate-Riscossione (Ader) nelle risposte a Telefisco 2018, anche nella seconda versione della definizione agevolata degli affidamenti all\u2019agente della riscossione \u00e8 possibile correggere o ripensare integralmente alla scelta fatta.<\/p>\n<p id=\"U404217168233B4B\" class=\"paragrafo@4\">Secondo i chiarimenti offerti da Equitalia in occasione della prima \u201ctornata\u201d di domande di sanatoria, l\u2019accesso alla disciplina agevolata si verifica con la mera presentazione dell\u2019istanza, senza che rilevi a tale scopo il pagamento della prima rata. A parziale rimedio di tale rigida interpretazione, tuttavia, \u00e8 espressamente consentito che il debitore possa liberamente intervenire sulle istanze gi\u00e0 presentate, purch\u00e9 entro la scadenza di legge (15 maggio prossimo). Poich\u00e9 non \u00e8 previsto un modulo particolare per comunicare la revoca di una domanda gi\u00e0 presentata, si ritiene che sia sufficiente allo scopo una Pec contenente gli estremi del modello trasmesso e la volont\u00e0 di porre nel nulla la scelta di aderire al condono. Allo stesso modo, sar\u00e0 possibile sostituire o integrare liberamente le istanze presentate, purch\u00e8 tale decisione sia chiaramente desumibile dal contenuto documentale dei moduli. Cos\u00ec, ad esempio, se i nuovi modelli riportano cartelle o avvisi diversi da quelli indicati nel modulo precedente \u00e8 evidente che vi \u00e8 stata una integrazione da parte del debitore. Se invece il nuovo modello riporta la precedente elencazione di partite affidate, depurata di alcune di esse, vi sar\u00e0 stata una sostituzione di istanze, che tuttavia \u00e8 bene sia evidenziata quantomeno nella pec di trasmissione.<\/p>\n<p id=\"U404217168233W4E\" class=\"paragrafo@4\">A tale riguardo, si ricorda che il debitore ben pu\u00f2 decidere di compilare pi\u00f9 modelli, con riferimento ad affidamenti distinti. Tanto, qualora si avesse il dubbio sulla complessiva sostenibilit\u00e0 della pretesa. In tale eventualit\u00e0, infatti, si potr\u00e0 far decadere la procedura riferita ad una o pi\u00f9 istanze, lasciando in vita le altre. L\u2019eventuale omesso o insufficiente pagamento di una rata, infatti, potrebbe determinare la caducazione dell\u2019intera definizione agevolata. Se invece si parcellizzano gli affidamenti in una pluralit\u00e0 di domande, si potr\u00e0 decidere per quale comunicazione dell\u2019Ader effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti.<\/p>\n<p id=\"U404217168233Bj\" class=\"paragrafo@4\">Al contrario, \u00e8 possibile utilizzare un unico modulo per rottamare carichi ante e post primo gennaio 2017. In questa ipotesi, se si sceglie la massima dilazione possibile, l\u2019agente della riscossione procede d\u2019ufficio a ripartire in tre ovvero cinque rate i pagamenti, a seconda dei carichi cui essi di riferiscono.<\/p>\n<p id=\"U4042171682333FH\" class=\"paragrafo@4\">Adeguata attenzione va posta sulla scelta del numero delle rate della rottamazione. Nel modulo DA 2000\/17 \u00e8 per la prima volta riportato che in caso di omessa indicazione da parte del debitore l\u2019intero importo sar\u00e0 dovuto in una unica soluzione. Nel corso di Telefisco 2018 \u00e8 stato chiesto se fosse possibile rimediare ad una eventuale dimenticanza da parte del contribuente dopo aver ricevuto la comunicazione dell\u2019agente della riscossione contenente la liquidazione delle somme dovute. L\u2019Ader ha risposto che scaduto il termine del 15 maggio non \u00e8 pi\u00f9 possibile apportare nessuna correzione al modello, anche con riferimento al numero delle rate.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La scadenza del 15 maggio prossimo non riguarda solo la facolt\u00e0 di presentare l\u2019istanza di rottamazione ma anche la possibilit\u00e0 di revocare o modificare la stessa, senza subire pregiudizi di sorta. 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