{"id":1924,"date":"2018-05-17T11:34:01","date_gmt":"2018-05-17T09:34:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1924"},"modified":"2018-05-17T11:34:01","modified_gmt":"2018-05-17T09:34:01","slug":"falso-in-bilancio-serve-il-dolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1924","title":{"rendered":"Falso in bilancio, serve il dolo"},"content":{"rendered":"<p>di Giovanni Negri<\/p>\n<p>Per contestare il reato di falso in bilancio non \u00e8 sufficiente che la violazione di norme contabili sia stata rilevante. Serve il dolo. E poi, l&#8217;omissione di dati contabili imposti dalla legge e suscettibili di incidere sulla consistenza del patrimonio dell&#8217;impresa pu\u00f2 dare luogo a singoli reati istantanei di falso in bilancio, con ripercussioni sui termini prescrizione. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 21672 della Quinta sezione penale depositata ieri. La Corte ha cos\u00ec respinto il ricorso presentato contro la condanna ai soli effetti del risarcimento delle parti civili emessa nei confronti del legale rappresentante di una societ\u00e0 di costruzioni dalla Corte d&#8217;appello, in relazione alla mancata rappresentazione dell&#8217;importo del ricavato della vendita di una serie di unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n<p>Rispetto al motivo di ricorso che si concentrava sul riconoscimento della prescrizione e sul fatto che il falso in bilancio, nell&#8217;ipotesi contravvenzionale prevista dall&#8217;articolo 2621 del Codice civile, sia un reato istantaneo suscettibile di essere consumato in relazione a ciascun esercizio al momento del deposito del bilancio, senza trascinamento nel tempo, la Cassazione prende una linea diversa. Mette in evidenza cio\u00e8 come una violazione, anche di natura contravvenzionale, che ha la capacit\u00e0 di incidere sulla consistenza del patrimonio dell&#8217;impresa nel tempo, e quindi anche negli esercizi successivi rispetto all&#8217;esercizio in cui i valori economici sono venuti ad esistenza, pu\u00f2 andare a realizzare singoli reati istantanei di falso in bilancio riferiti a ciascun anno di esercizio, fino al momento in cui la condotta non viene a cessare.<\/p>\n<p>Quanto all&#8217;elemento psicologico, poi, la Cassazione, avverte che la prova del dolo non pu\u00f2 essere individuata nella rilevanza dell&#8217;importo contabile oggetto dell&#8217;omissione. Il dolo non pu\u00f2 essere ritenuto provato nella sola violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio e non pu\u00f2 neppure essere individuato nello scopo di fare vivere artificiosamente la societ\u00e0; l&#8217;accusa deve invece trovare elementi specifici e incontestabili in grado di mettere in evidenza nel redattore del bilancio la consapevolezza della sua azione irragionevole attraverso la realizzazione di artifizi contabili.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giovanni Negri Per contestare il reato di falso in bilancio non \u00e8 sufficiente che la violazione di norme contabili sia stata rilevante. Serve il dolo. E poi, l&#8217;omissione di dati contabili imposti dalla legge e suscettibili di incidere sulla consistenza del patrimonio dell&#8217;impresa pu\u00f2 dare luogo a singoli reati istantanei di falso in bilancio, &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1924\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Falso in bilancio, serve il dolo<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-1924","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1924"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1924\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1925,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1924\/revisions\/1925"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}