{"id":1930,"date":"2018-05-17T11:48:32","date_gmt":"2018-05-17T09:48:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1930"},"modified":"2018-05-17T11:48:32","modified_gmt":"2018-05-17T09:48:32","slug":"fatture-per-operazioni-inesistenti-la-prova-grava-sul-contribuente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1930","title":{"rendered":"Fatture per operazioni inesistenti, la prova grava sul contribuente"},"content":{"rendered":"<p>di Massimo\u2009Romeo<\/p>\n<p>L\u2019onere della prova circa la legittima deduzione dei costi ed il diritto alla detrazione dell\u2019imposta sul valore aggiunto, in relazione ad importi fatturati per operazioni qualificate dal fisco come oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente, il quale deve dimostrarne la non fittiziet\u00e0, non essendo sufficiente la mera esibizione delle fatture, n\u00e9 la sola dimostrazione della regolarit\u00e0 formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, normalmente utilizzati per far apparire reale un\u2019operazione fittizia. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp Milano n. 2081\/2018 depositata il 14 maggio.<\/p>\n<p>Il focus della controversia milionaria finita all\u2019attenzione dei giudici tributari milanesi traeva origine dalle risultanze di un\u2019 indagine della Gdf, culminata in un pvc, a cui facevano seguito avvisi di accertamento per la presunta inesistenza oggettiva di prestazioni di servizi rese a favore della ricorrente da imprese operanti nel settore della logistica e dei trasporti, definite dal fisco \u201cfantasma\u201d, cio\u00e8 prive di personale e di mezzi sufficienti a generare un cos\u00ec alto volume d\u2019affari.<\/p>\n<p>La ricorrente eccepiva la ricostruzione fatta dai verificatori gi\u00e0 nella fase di presentazione delle osservazioni al pvc , contestandone l\u2019omessa motivazione nei successivi avvisi di accertamento e ritenendo carente l\u2019impianto probatorio offerto dall\u2019Ufficio che avrebbe determinato a suo carico una grave ingiustizia per essersi tramutata l\u2019infedelt\u00e0 dei singoli prestatori ( accertata in esito ad un\u2019indagine penale dinanzi al tribunale) in uno strumento per aggredirla attraverso mere \u00aballusioni e illazioni&gt;; a conforto produceva contestazioni da parte dell\u2019Inps, verbali d\u2019infrazione al codice della strada nonch\u00e9 emessi dalla Polizia stradale a carico di automezzi di una delle ditte fornitrici dei servizi, dichiarazioni dei dipendenti che facevano riferimento ad attivit\u00e0 espletata in outsourcing, tutti elementi che, a suo parere, dovevano condurre a presupporre l\u2019esistenza di strutture operanti sul territorio.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio considerava inconfutabili le situazioni emerse dalle indagini del Nucleo di polizia tributaria ritenendo altres\u00ec incontestabile l\u2019esosit\u00e0 dei prezzi esposti nelle fatture, assolutamente fuori mercato e pertanto antieconomici i servizi pretesi dalla ricorrente come espletati; ne faceva quindi discendere il disconoscimento dei costi ai fini delle dirette e la non deducibilit\u00e0 dell\u2019Iva, spostando l\u2019onere della prova sulla contribuente in virt\u00f9 della rilevanza e gravit\u00e0 degli elementi emersi.<\/p>\n<p>Preliminarmente ed in punto di diritto i giudici ambrosiani rigettano le eccezioni della contribuente richiamando a supporto alcuni principi espressi dai giudici di legittimit\u00e0:<\/p>\n<p>\u2022sul mancato rispetto dell\u2019articolo 12 comma 7 dello Statuto, in ordine all\u2019omessa motivazione dell\u2019avviso sulle osservazioni prodotte, in quanto le parti si sono contrapposte con articolate argomentazioni e repliche che non consentono di ipotizzare una potenziale limitazione dell\u2019esercizio del diritto di difesa;<\/p>\n<p>\u2022sull\u2019onere della prova, in quanto in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sul contribuente ( articolo 1 lettera a Dlgs 74\/2000) l\u2019onere di dimostrare che le operazioni fatturate siano state effettivamente eseguite ed all\u2019Ufficio contestarne l\u2019effettivit\u00e0 anche sulla base di presunzioni;<\/p>\n<p>\u2022sulla prova, che non pu\u00f2 consistere nella mera esibizione delle fatture, n\u00e9 nella sola dimostrazione della regolarit\u00e0 formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, normalmente utilizzati per far apparire reale un\u2019operazione fittizia ( Cassazione 23550 novembre 2014 \u2013 Cassazione 11155 del 21 maggio 2014).<\/p>\n<p>Nel merito il Collegio, a parte rigettare tutte le varie eccezioni sullo \u201csforzo\u201d compiuto dalla ricorrente di dimostrare l\u2019effettiva operativit\u00e0 delle imprese fornitrici, considera dirimente e decisivo, \u00abper sgombrare il campo da qualsiasi incertezza\u00bb e smentire l\u2019asserita diligenza invocata dalla ricorrente nei rapporti con le imprese prestatrici di servizi ( esibizione Durc), l\u2019analisi dei \u201cmastrini contabili\u201d, di cui ne ha appositamente richiesto il deposito con ordinanza, nonch\u00e9 l\u2019assenza assoluta di documentazione di dettaglio in soccorso della laconicit\u00e0 della descrizione delle fatture disconosciute.<\/p>\n<p>In particolare i giudici osservano che l\u2019analisi di congruit\u00e0 dei movimenti riportati nelle sopracitate schede contabili non pu\u00f2 prescindere dalle rilevazioni dei verificatori in merito alla consistenza patrimoniale (alquanto modesta) dei prestatori nonch\u00e9 dalla natura delle prestazioni (che richiedono molta manodopera); pertanto, in siffatto contesto, emergeva una sostanziale incongruenza in quanto le varie imprese avrebbero dovuto pagare la forza lavoro al massimo mensilmente, rendendo non possibile la concessione di un credito cos\u00ec ampio e duraturo nel tempo, in considerazione della rilevata modesta inconsistenza patrimoniale delle imprese che avrebbero eseguito i lavori fatturati. Non avendo pertanto assolto l\u2019onere della prova la Ctr decide di respingere i ricorsi riuniti.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<div class=\"charts\">\n<figure><figcaption>\n<h6><\/h6>\n<\/figcaption><div class=\"thumbnail\"><img alt=\"\" \/><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<p>\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Massimo\u2009Romeo L\u2019onere della prova circa la legittima deduzione dei costi ed il diritto alla detrazione dell\u2019imposta sul valore aggiunto, in relazione ad importi fatturati per operazioni qualificate dal fisco come oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente, il quale deve dimostrarne la non fittiziet\u00e0, non essendo sufficiente la mera esibizione delle fatture, n\u00e9 la sola dimostrazione &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1930\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Fatture per operazioni inesistenti, la prova grava sul contribuente<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,14],"tags":[],"class_list":["post-1930","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurispudenza","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1930"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1930\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1931,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1930\/revisions\/1931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}