{"id":1947,"date":"2018-05-22T11:39:02","date_gmt":"2018-05-22T09:39:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1947"},"modified":"2018-05-22T11:39:02","modified_gmt":"2018-05-22T09:39:02","slug":"scambio-dati-esteso-per-lantiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1947","title":{"rendered":"Scambio dati esteso per l\u2019antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Valerio Vallefuoco<\/small><\/h1>\n<p class=\"paragrafo@4\">Scambio di informazioni a raggio pi\u00f9 ampio. Il 16 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce anche in Italia l\u2019attuazione della direttiva Ue 2258 del 2016 di modifica della precedente direttiva 16\/2011 sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie, introducendo la facolt\u00e0 di accesso da parte delle autorit\u00e0 fiscali alle informazioni raccolte da tutti i soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Assistiamo quindi anche nel nostro paese al recepimento della normativa dell\u2019Unione europea meglio conosciuta come Dac 5 (acronimo per Directive on adminstrative cooperation). Questa regolamentazione prevede appunto che gli Stati membri Ue, attraverso normative nazionali, consentano l\u2019accesso alle rispettive amministrazioni fiscali anche a tutti i documenti, le informazioni e le procedure effettuate in materia di antiriciclaggio. Quindi, sono coinvolti tutti gli intermediari bancari, finanziari, assicurativi, le fiduciarie, i professionisti e in genere tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In particolare, le amministrazioni finanziarie dell\u2019Unione europea possono gi\u00e0 dal 2018 avere libero accesso alle informazioni raccolte per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alle informazioni e ai dati individuati sulla titolarit\u00e0 effettiva di societ\u00e0 e altre entit\u00e0 giuridiche, alle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva dei trust, dei dati individuati e comunicati ai rispettivi Registri centrali sui titolari effettivi ed in generale a tutti i dati e alle informazioni soggetti agli obblighi di conservazione e raccolta dai soggetti obbligati dalla materia antiriciclaggio.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">L\u2019intervento normativo \u00e8 stato effettuato attraverso la modifica del decreto legislativo 29\/2014, relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificando l\u2019articolo 3 comma 3 e prevendo quindi espressamente che i servizi di collegamento che sono stati nominati dai rispettivi Stati membri (in Italia, l\u2019agenzia delle Entrate), quando devono prestare assistenza ma in generale quando devono raccogliere elementi utili per lo scambio di informazioni, oltre alla consolidata facolt\u00e0 di accedere alle informazioni ed ai dati contenuti nell\u2019anagrafe tributaria o attraverso i tradizionali poteri di accertamento, potranno liberamente avere accesso anche alle notizie raccolte dai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, cos\u00ec come previsto nella direttiva europea Dac 5.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In particolare, l\u2019amministrazione finanziaria italiana potr\u00e0 accedere al registro centrale dei titolari effettivi (sezione speciale del Registro delle imprese che dovr\u00e0 essere istituito entro il mese di luglio 2018), dove tutte le societ\u00e0 e gli amministratori di enti o trust o fiduciarie dovranno comunicare i rispettivi titolari effettivi. I soggetti individuati per avere accesso a questi dati particolari saranno l\u2019agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza: in particolare, la prima potr\u00e0 accedere ai dati antiriciclaggio degli intermediari finanziari.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Per soggetti diversi dagli intermediari, come ad esempio i professionisti, l\u2019agenzia delle Entrate potr\u00e0 avvalersi della Guardia di Finanza ed in questo senso \u00e8 previsto dal decreto appena approvato che le due amministrazioni stipulino un\u2019apposita convenzione entro trenta giorni dalla pubblicazione della norma sulla Gazzetta ufficiale. Infine, di particolare rilievo la norma di chiusura che prevede che l\u2019accesso ai dati ed alle informazioni antiriciclaggio verr\u00e0 utilizzato dall\u2019amministrazione finanziaria italiana anche per verificare il corretto adempimento degli obblighi e delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Valerio Vallefuoco Scambio di informazioni a raggio pi\u00f9 ampio. 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