{"id":1954,"date":"2018-05-23T15:39:25","date_gmt":"2018-05-23T13:39:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1954"},"modified":"2018-05-23T15:39:25","modified_gmt":"2018-05-23T13:39:25","slug":"patent-box-plusvalenza-agevolabile-con-applicazione-del-nexus-ratio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1954","title":{"rendered":"Patent box, plusvalenza agevolabile con applicazione del \u00abnexus ratio\u00bb"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Michele Brusaterra<\/small><\/h1>\n<p>In caso di cessione di un bene immateriale per cui risulta applicabile il \u00abpatent box\u00bb, la plusvalenza \u00e8 esclusa da tassazione, per la parte del 50 per cento del valore risultante dall\u2019applicazione alla stessa del \u00abnexus ratio\u00bb.<\/p>\n<p>Questa, in sintesi, la regola da tenere a mente per sfruttare la detassazione stabilita dalle norme sul patent box e che riguarda la cessione di uno di quegli \u00abIntellectual property\u00bb individuati dalle disposizioni stesse.<\/p>\n<p>Viene stabilito, pi\u00f9 precisamente, che tale plusvalenza \u00e8 esclusa dal reddito complessivo, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo che deriva da tale cessione venga reinvestito in attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo che servono per lo \u00absviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali\u00bb, diversi da quelli gi\u00e0 posseduti dall\u2019impresa, e con esclusione dell\u2019importo sostenuto per il loro acquisto, come chiarito dalla <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/05\/23\/circ%2011%20e%202016.pdf&amp;uuid=AEiCp5rE\" target=\"_blank\">circolare dell\u2019agenzia delle Entrate n. 11\/E\/2016<\/a> .<\/p>\n<p>Tale somma va reinvestita, prima della chiusura del secondo periodo d\u2019imposta successivo a quello di cessione, nelle attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo svolte direttamente dal soggetto che beneficia dell\u2019agevolazione, ovvero in contratti di ricerca stipulati con universit\u00e0, enti di ricerca od organismi equiparati, con societ\u00e0, anche start up innovative, sia che esse appartengano o non appartengano al gruppo del beneficiario dell\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>Sostiene, inoltre, sempre la citata circolare n. 11\/E\/2016, che la plusvalenza costituisce reddito agevolabile nei limiti scaturenti dall\u2019adozione della stessa regola valida per la determinazione del reddito agevolabile derivante dallo sfruttamento degli asset, applicando, quindi, il \u00abnexus ratio\u00bb, ossia il rapporto fra costi qualificati e costi complessivi, sostenuti dall\u2019azienda.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente il \u00abnexus ratio\u00bb \u00e8 dato dal rapporto tra i costi sostenuti per le attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, sia svolte direttamente dal soggetto beneficiario dell\u2019agevolazione, sia da universit\u00e0 o enti di ricerca e organismi equiparati, da societ\u00e0, anche se start up innovative, diverse da quelle che controllano, direttamente o indirettamente, l\u2019impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societ\u00e0 che controlla l\u2019impresa, costi, tutti, che vanno indicati al numeratore del rapporto.<br \/>\nSempre al numeratore possono anche essere inseriti i costi relativi ad attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, che sono addebitati da soggetti facenti parte dello stesso gruppo societario, ma solo per la quota di tali costi che rappresentano \u00abun mero riaddebito di costi sostenuti da tali societ\u00e0 del gruppo nei confronti di soggetti terzi per l\u2019effettuazione delle medesime attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo\u00bb.<\/p>\n<p>Dopo l\u2019intervento del Dl 3\/2015, il numeratore pu\u00f2 essere anche aumentato di un importo pari alla differenza tra quanto indicato al denominatore e quanto indicato al numeratore, ma nel limite, comunque, del 30 per cento di quest\u2019ultimo valore.<\/p>\n<p>Al denominatore si devono indicare, invece, tutti i costi indicati al numeratore, a cui vanno sommati il costo di acquisizione, anche tramite licenza di concessione in uso, del bene immateriale e i costi per operazioni intercorse con le societ\u00e0 che direttamente o indirettamente controllano l\u2019impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societ\u00e0 che controlla l\u2019impresa.<\/p>\n<p>Una volta determinato il \u00abnexus ratio\u00bb, esso va applicato alla plusvalenza realizzata, e il risultato costituisce reddito agevolabile nella misura del suo 50 per cento, percentuale stabilita nel 30 per cento per il 2015 e nel 40 per cento nel 2016.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Michele Brusaterra In caso di cessione di un bene immateriale per cui risulta applicabile il \u00abpatent box\u00bb, la plusvalenza \u00e8 esclusa da tassazione, per la parte del 50 per cento del valore risultante dall\u2019applicazione alla stessa del \u00abnexus ratio\u00bb. Questa, in sintesi, la regola da tenere a mente per sfruttare la detassazione stabilita dalle &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1954\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Patent box, plusvalenza agevolabile con applicazione del \u00abnexus ratio\u00bb<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-1954","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1954","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1954"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1954\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1955,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1954\/revisions\/1955"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1954"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1954"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1954"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}