{"id":1956,"date":"2018-05-23T15:46:51","date_gmt":"2018-05-23T13:46:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1956"},"modified":"2018-05-23T15:46:51","modified_gmt":"2018-05-23T13:46:51","slug":"tassazione-dei-dividendi-soci-qualificati-penalizzati-dal-nuovo-regime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1956","title":{"rendered":"Tassazione dei dividendi, soci qualificati penalizzati dal nuovo regime"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Giorgio Gavelli<\/small><\/h1>\n<p class=\"paragrafo@4\">In queste settimane le societ\u00e0 presentano i bilanci ai soci riuniti in assemblea e, quando i risultati sono positivi, viene spesso assunta la delibera di distribuzione dei dividendi. Quest\u2019anno, tuttavia, alcune questioni di natura fiscale e contabile meritano un approfondimento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><em><strong>Sul piano tributario, l\u2019attenzione \u00e8 puntata sulle controverse disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 e, in particolare, sulla norma transitoria di cui all&#8217;articolo 1, comma 1006 della legge n. 205\/2017. Se, in linea generale, l\u2019intento delle nuove disposizioni \u00e8 quello di assimilare il trattamento dei soci (persone fisiche) qualificati e non, prevedendo in entrambi i casi l\u2019applicazione della ritenuta secca del 26%, viene contestualmente statuito che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in societ\u00e0 ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1\u00b0 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole previgenti.<\/strong><\/em><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">\u00c8 facile verificare che, nella stragrande maggioranza dei casi, il socio qualificato \u00e8 penalizzato dal nuovo regime, anche per il fatto che la ritenuta alla fonte (o l\u2019imposta sostitutiva) non permette di sfruttare deduzioni e detrazioni per abbattere l\u2019imponibile. Ne consegue che, in prima approssimazione, si potrebbe pensare di risolvere subito il problema deliberando in questi giorni la distribuzione di tutte le riserve divisibili ante 2018 presenti in bilancio, lasciando poi alle possibilit\u00e0 finanziarie della societ\u00e0 la materiale liquidazione di quanto deliberato.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Tuttavia, a ben vedere, un simile comportamento appare del tutto sconsigliabile, per pi\u00f9 di un motivo. In effetti, la scrittura contabile conseguente ad una simile delibera (dare Riserve avere Debiti verso soci per dividendi) ridurrebbe drasticamente il patrimonio netto, con effetti pressoch\u00e9 immediati su rating e rapporti bancari. Inoltre, qualora successivamente la societ\u00e0 realizzasse perdite di esercizio, l\u2019assenza di un patrimonio netto capiente indurrebbe i soci a rinunciare al proprio credito per dividendi, innescando cos\u00ec il rischio di vedersi imputare dall\u2019amministrazione finanziaria il cosiddetto incasso giuridico, atteso che il dividendo \u00e8 un reddito tassato per cassa come il compenso amministratore, il Tfm, gli interessi attivi e via dicendo (risoluzione n. 124\/E\/2017, circolare n. 73\/1994, Cassazione n. 1335\/2016 e n. 26842\/2014).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Ma gli effetti negativi non finiscono qui, se si pensa che una scrittura quale quella sopra riportata ha anche l\u2019effetto di ridurre per un pari importo la base Ace sin dall\u2019inizio del periodo d\u2019imposta (circolare n. 12\/E\/2014) e con analogo impatto sui periodi successivi, nonostante la liquidit\u00e0 permanga in societ\u00e0, anche se non pi\u00f9 nell\u2019ambito del netto patrimoniale.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Delicate conseguenze potrebbe anche avere la permanenza del debito verso i soci per un lungo periodo. Infatti, da un lato i diritti che derivano dai rapporti sociali si prescrivono in cinque anni (articolo 2949 Cc), dall\u2019altro non si pu\u00f2 escludere che, sulla scorta di alcune discutibili sentenze della Cassazione (10030\/2009 e 17839\/2016), qualche verificatore trasformi questi importi in finanziamenti fruttiferi da socio a societ\u00e0, inventando interessi e (omesse) ritenute.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">A ben vedere, considerato anche l\u2019evidente errore commesso nei confronti di chi aveva gi\u00e0 deliberato ma non distribuito, alla data di entrata in vigore della legge n. 205\/2017, gli utili realizzati (si veda Il Sole 24 Ore del 14 aprile scorso), la norma transitoria andrebbe riscritta completamente, prima che si concretizzino tutte le situazioni negative a cui pu\u00f2 portare. Perch\u00e9 appare scontato che l\u2019erario non vedr\u00e0 applicato il 26% sugli utili ante 2018 dei soci qualificati, tanto vale stabilire sin d\u2019ora che l\u2019assimilazione con la disciplina dei soci non qualificati (ove ritenuta necessaria) entri in vigore direttamente con la distribuzione degli utili realizzati dall&#8217;esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giorgio Gavelli In queste settimane le societ\u00e0 presentano i bilanci ai soci riuniti in assemblea e, quando i risultati sono positivi, viene spesso assunta la delibera di distribuzione dei dividendi. Quest\u2019anno, tuttavia, alcune questioni di natura fiscale e contabile meritano un approfondimento. 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