{"id":1966,"date":"2018-05-30T12:20:50","date_gmt":"2018-05-30T10:20:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1966"},"modified":"2018-05-30T12:20:50","modified_gmt":"2018-05-30T10:20:50","slug":"il-professionista-deduce-il-leasing-immobiliare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1966","title":{"rendered":"Il professionista deduce il leasing immobiliare"},"content":{"rendered":"<div class=\"span2 span2ext sticky\"><\/div>\n<div class=\"span9\">\n<header>\n<h1><small>di Gian Paolo Tosoni<\/small><\/h1>\n<p class=\"paragrafo@4\">I professionisti possono dedurre i canoni di leasing immobiliare ma non l\u2019ammortamento del fabbricato strumentale. La conferma da parte dell\u2019Agenzia in occasione dello speciale L\u2019esperto risponde era scontata, ma ha consentito di aprire il dibattito su una delle tante anomalie del nostro sistema tributario, sottolineata nell\u2019occasione dal consigliere delegato alla fiscalit\u00e0 del Cndcec Gilberto Gelosa.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">L\u2019articolo 54, comma 2, del Tuir in tema di deducibilit\u00e0 del costo dei beni ammortizzabili prevede fra l\u2019altro che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria \u00e8 ammessa per un periodo non inferiore alla met\u00e0 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dall\u2019apposito decreto; in caso di beni immobili la deduzione \u00e8 ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Tale modifica \u00e8 stata introdotta dal dall\u2019articolo 1, comma 162, della legge 147\/2013 con effetto dai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2014. In quella occasione il legislatore aveva fissato il limite minimo di deducibilit\u00e0 per i canoni di leasing immobiliare nella misura di dodici anni prevedendo la modifica anche per il reddito di lavoro autonomo, senza considerare che per tali soggetti la deducibilit\u00e0 non era ammessa. Per\u00f2 introducendo una norma che stabiliva il nuovo limite di deducibilit\u00e0 temporale, ha legittimato la rilevanza fiscale del costo anche per i professionisti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Mentre la deducibilit\u00e0 dell\u2019ammortamento dei fabbricati strumentali per l\u2019esercizio di arti e professioni si \u00e8 fermata agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2009 relativamente agli immobili acquistati nel periodo dal 2007 al 2009.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Quindi durante il forum, l\u2019Agenzia ha ricordato che in mancanza di una espressa previsione normativa, resta invece a tutt\u2019oggi preclusa la possibilit\u00e0 di dedurre gli ammortamenti relativi ai beni immobili strumentali acquistati dal professionista a partire dal 1\u00b0 gennaio 2010.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Per questi immobili si applica la disposizione contenuta nell\u2019articolo 43 del Tuir la quale afferma che il fabbricato strumentale posseduto e utilizzato esclusivamente per l\u2019esercizio della professione, non produce reddito fondiario e quindi non deve essere assolta l\u2019Irpef sulla rendita catastale.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Inoltre la risposta dell\u2019Agenzia ricorda che la indeducibilit\u00e0 del costo sostenuto dal professionista per l\u2019acquisto diretto dell\u2019immobile strumentale \u00e8 contemperata dalla irrilevanza delle eventuali plusvalenze prodotte dal medesimo bene (risoluzione 13\/E\/2010) le quali sono imponibili solamente per gli immobili acquistati nel periodo 2007\/2009 per i quali sono state dedotte le quote di ammortamento. Nella fattispecie la vendita non genera plusvalenza, anche se il fabbricato viene ceduto entro cinque anni in quanto l\u2019articolo 67 del Tuir, in materia di redditi diversi colpisce le plusvalenze realizzate al di fuori dell\u2019esercizio di arti e professioni e di impresa.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Per gli immobili acquisiti mediante contratti di leasing, con canoni dedotti, si porr\u00e0 il problema della plusvalenza quando saranno ceduti tenuto conto che l\u2019articolo 54 del Tuir contempla anche per i professionisti la tassazione delle plusvalenze e deduzione delle minusvalenze dei beni strumentali. Verosimilmente il fabbricato strumentale riscattato dal professionista e poi ceduto o destinato all\u2019uso personale, rientrer\u00e0 in questa fattispecie.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Invece l\u2019articolo 54 del Tuir per i professionisti non contempla la rilevanza fiscale della sopravvenienza attiva costituita dal valore normale del bene che si verifica in presenza di cessione del contratto (articolo 88 del Tuir). Non convince la tesi che la sopravvenienza venga inquadrata fra gli elementi immateriali riferibili alla attivit\u00e0 professionale e quindi tassabili analogamente alla cessione della clientela (comma 1-quater, articolo 54 del Tuir).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/header>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Gian Paolo Tosoni I professionisti possono dedurre i canoni di leasing immobiliare ma non l\u2019ammortamento del fabbricato strumentale. La conferma da parte dell\u2019Agenzia in occasione dello speciale L\u2019esperto risponde era scontata, ma ha consentito di aprire il dibattito su una delle tante anomalie del nostro sistema tributario, sottolineata nell\u2019occasione dal consigliere delegato alla fiscalit\u00e0 &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1966\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Il professionista deduce il leasing immobiliare<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1966"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1966\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1967,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1966\/revisions\/1967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}