{"id":1968,"date":"2018-05-31T09:49:19","date_gmt":"2018-05-31T07:49:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1968"},"modified":"2018-05-31T09:49:19","modified_gmt":"2018-05-31T07:49:19","slug":"la-rinuncia-dei-soci-al-credito-cerca-una-via-duscita-dallimposta-di-registro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1968","title":{"rendered":"La rinuncia dei soci al credito cerca una via d\u2019uscita dall\u2019imposta di registro"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi<\/small><\/h1>\n<p>Il finanziamento dei soci persone fisiche enunciato nel verbale di assemblea potrebbe essere a rischio di assoggettamento a imposta di registro proporzionale. Pertanto, in occasione della copertura delle perdite mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento, alcuni accorgimenti operativi potrebbero scongiurare l\u2019imposizione per enunciazione. Il tema \u00e8 attuale per i soggetti che sono ancora alle prese con il bilancio 2017, ad esempio, perch\u00e9 hanno differito a 180 giorni il termine di approvazione.<\/p>\n<p><b>L\u2019origine del problema<\/b><br \/>\nIl rischio di enunciazione del finanziamento \u00e8 connesso al contenuto della sentenza della Cassazione 15585\/2010, che ha sancito l\u2019obbligo di corrispondere l\u2019imposta di registro del 3% per un finanziamento dei soci non registrato, ma richiamato in un successivo verbale di assemblea straordinaria nel quale, attraverso la rinuncia dei soci, si ricostituiva il capitale sociale eroso dalle perdite.<\/p>\n<p>L\u2019accertamento troverebbe fondamento nell\u2019articolo 22 del Dpr 131\/1986, che prevede l\u2019applicazione dell\u2019imposta alle disposizioni enunciate in un determinato atto e contenute in contratti verbali o atti scritti formati in precedenza e non registrati.<\/p>\n<p><b>Soluzioni operative<\/b><br \/>\nNonostante le critiche subite da tale decisione della Suprema corte, prudenzialmente, per cercare di evitare il rischio di una imposizione del finanziamento enunciato, \u00e8 opportuno adottare le seguenti principali soluzioni operative individuate dalla prassi notarile, prescindendo da ulteriori valutazioni prettamente giuridiche (ad esempio, effetti di diluizione dei soci che non sottoscrivono l\u2019aumento del capitale).<\/p>\n<p><b>Conversione finanziamento in capitale<\/b><br \/>\nLa prima soluzione consiste nel convertire preventivamente il finanziamento soci in versamento in conto capitale e, solo successivamente, di utilizzare, per l\u2019aumento del capitale sociale, la riserva di patrimonio netto generata a seguito di tale conversione.<br \/>\nIn tal modo, pertanto, prima si effettua la rinuncia al credito, ad esempio con lettera, e, poi, nel verbale, si da atto solo dell\u2019esistenza della riserva che viene utilizzata per l\u2019aumento del capitale.<\/p>\n<p><b>Delibera aumento e successiva esecuzione<\/b><br \/>\nUn\u2019altra soluzione consiste nel procedere con la sola delibera di aumento, riservando in un secondo momento, e con differenti modalit\u00e0 (ad esempio mediante scambio di corrispondenza), l\u2019esecuzione materiale dell\u2019aumento stesso, che, pertanto, non \u00e8 parte della delibera assembleare. In tal modo si evita di eseguire in un unico contesto l\u2019aumento e la sottoscrizione del capitale, nonch\u00e9 la liberazione della sottoscrizione mediante rinuncia del socio al credito derivante dal finanziamento effettuato a favore della societ\u00e0.<\/p>\n<p><b>Restituzione finanziamento<\/b><br \/>\nInfine, si potrebbe procedere alla restituzione del finanziamento soci prima dell\u2019adozione della delibera di aumento del capitale e, successivamente, al conferimento in societ\u00e0 del denaro. Tale soluzione non \u00e8 sempre percorribile, soprattutto quando il finanziamento non sia facilmente liquidabile e rimborsabile. In definitiva, come si evince dalle soluzioni operative sopra analizzate, al fine di cercare di sottrarre tali delibere di copertura perdite dal rischio di imposizione, \u00e8 opportuno che la \u201crinuncia\u201d al credito o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione si perfezioni al di fuori di un verbale notarile o comunque non in atti sottoposti a registrazione.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi Il finanziamento dei soci persone fisiche enunciato nel verbale di assemblea potrebbe essere a rischio di assoggettamento a imposta di registro proporzionale. Pertanto, in occasione della copertura delle perdite mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento, alcuni accorgimenti operativi potrebbero scongiurare l\u2019imposizione per enunciazione. 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