{"id":1970,"date":"2018-05-31T11:17:54","date_gmt":"2018-05-31T09:17:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1970"},"modified":"2018-05-31T11:17:54","modified_gmt":"2018-05-31T09:17:54","slug":"accertamento-utilizzabili-solo-i-dati-regolari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1970","title":{"rendered":"Accertamento, utilizzabili solo i dati \u00abregolari\u00bb"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Laura Ambrosi e Antonio Iorio<\/small><\/h1>\n<p class=\"paragrafo@4\">Se l\u2019accesso presso i locali adibiti promiscuamente ad abitazione e a sede dell\u2019attivit\u00e0 non \u00e8 autorizzato dalla Procura i dati acquisiti non sono utilizzabili a nulla rilevando la consegna spontanea ai verificatori da parte dell\u2019interessato. Nessuna norma, infatti, subordina l\u2019autorizzazione alla volont\u00e0 del soggetto sottoposto a verifica. A fornire questo importante chiarimento \u00e8 la Corte di cassazione con l\u2019ordinanza n. 13711 depositata ieri.<\/p>\n<p id=\"U4199755380VnH\" class=\"paragrafo@4\">L\u2019agenzia delle Entrate rettificava a un contribuente un avviso di accertamento fondato sulla documentazione rinvenuta in occasione dell\u2019accesso presso i locali adibiti promiscuamente ad abitazione e a sede dell\u2019attivit\u00e0. Il contribuente impugnava l\u2019atto impositivo evidenziando tra i diversi motivi di ricorso che l\u2019accesso dei verificatori era avvenuto in assenza dell\u2019autorizzazione (ex articolo 52 del Dpr 633\/1972).<\/p>\n<p id=\"U4199755380c3G\" class=\"paragrafo@4\">Entrambi i giudici di merito annullavano l\u2019accertamento e l\u2019agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione. In particolare, l\u2019Ufficio evidenziava che la spontanea consegna della documentazione da parte del contribuente avrebbe escluso la necessit\u00e0 della predetta autorizzazione, potendosi utilizzare il materiale indiziario comunque raccolto.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">I giudici di legittimit\u00e0 hanno premesso che non esiste nell\u2019ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilit\u00e0 delle prove illegittimamente acquisite, con la conseguenza che i verificatori devono solo rispettare le disposizioni dettate dalle norme tributarie. Tuttavia, proprio tali norme, prevedono la necessit\u00e0 di una preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica per procedere a specifici accessi diversi dalla mera sede dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"U4199755380SyF\" class=\"paragrafo@4\">La giurisprudenza in proposito ha chiarito che la mancanza di tale autorizzazione, ove richiesta, determina la inutilizzabilit\u00e0 degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l\u2019accertamento solo nell\u2019ipotesi di accesso domiciliare. Pi\u00f9 precisamente, la norma dispone che se i locali sono adibiti anche ad abitazione (cosiddetto uso promiscuo) \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione del Procuratore della Repubblica, quale mero atto amministrativo. Mentre se si tratta di un accesso presso la sola abitazione occorre un\u2019autorizzazione con specifica indicazione degli indizi gravi indizi di violazione delle norme tributarie.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Tale inutilizzabilit\u00e0, sebbene non espressamente prevista per legge, deriva sia dalla regola generale secondo cui l\u2019assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola, sia dal principio dell\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio (articolo 14 della Costituzione). Il giudice deve cos\u00ec vagliare le prove offerte in causa solo se ritualmente acquisite.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La Cassazione, alla luce di queste premesse, ha rilevato che tali principi non possono essere derogati per effetto della consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente. Ed infatti, l\u2019accesso, effettuato senza la necessaria autorizzazione, in ogni caso non \u00e8 legittimo; l\u2019eventuale consenso o dissenso del contribuente \u00e8 privo di rilievo giuridico non essendo richiesto e o preso in considerazione da nessuna norma di legge. Nella specie, quindi, poich\u00e9 la sede era adibita sia ad attivit\u00e0 sia ad abitazione, occorreva l\u2019autorizzazione del procuratore della Repubblica a prescindere che il contribuente avesse spontaneamente consegnato i documenti richiesti.<\/p>\n<p id=\"U4199755380mtF\" class=\"paragrafo@4\">La decisione \u00e8 particolarmente importante poich\u00e9 non di rado, in occasione dei controlli, i verificatori ritengono di poter bypassare le necessarie autorizzazioni solo perch\u00e9 il contribuente si mostra collaborativo, consegnando ci\u00f2 che gli viene richiesto.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Laura Ambrosi e Antonio Iorio Se l\u2019accesso presso i locali adibiti promiscuamente ad abitazione e a sede dell\u2019attivit\u00e0 non \u00e8 autorizzato dalla Procura i dati acquisiti non sono utilizzabili a nulla rilevando la consegna spontanea ai verificatori da parte dell\u2019interessato. 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