{"id":1976,"date":"2018-06-01T11:00:41","date_gmt":"2018-06-01T09:00:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1976"},"modified":"2018-06-01T11:00:41","modified_gmt":"2018-06-01T09:00:41","slug":"pignoramenti-la-corte-costituzionale-apre-allopposizione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1976","title":{"rendered":"Pignoramenti, la Corte costituzionale apre all\u2019opposizione"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Laura Ambrosi e Antonio\u2009Iorio<\/small><\/h1>\n<p id=\"U411060070981r\" class=\"paragrafo@4\">Pi\u00f9 tutele per i contribuenti nel pignoramento presso terzi dall\u2019agente della riscossione. \u00c8 stata infatti dichiarata incostituzionale la norma che non ammetteva nell\u2019esecuzione esattoriale la tutela prevista dal codice di procedura civile in occasione delle esecuzioni ordinarie. A sancirlo \u00e8 la Consulta con la sentenza 114, depositata ieri.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Ma vediamo, in estrema sintesi, i termini della questione. Nell\u2019ipotesi in cui, a seguito della cartella di pagamento, il contribuente non adempia al proprio debito tributario richiesto dall\u2019agente della riscossione, tra i vari poteri a disposizione di quest\u2019ultimo vi \u00e8 il pignoramento presso terzi.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In questi casi la controversia non riguarda il giudice tributario e il contribuente pu\u00f2 solo opporsi all\u2019esecuzione davanti al giudice ordinario. Tuttavia, rispetto alla normativa del codice di procedura civile, nell\u2019esecuzione esattoriale e segnatamente nel pignoramento presso terzi, esistono alcune deroghe a favore del creditore (l\u2019agente della riscossione) previste dal Dpr 602\/73.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">A norma dell\u2019articolo 57 di questo decreto nel pignoramento presso terzi nelle esecuzioni esattoriali non sono ammesse: le opposizioni regolate dall\u2019articolo 615 Cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilit\u00e0 dei beni; le opposizioni regolate dall\u2019articolo 617 Cpc relative alla regolarit\u00e0 formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Ne consegue che il contribuente interessato, una volta effettuato il pignoramento presso terzi dall\u2019agente della riscossione, ha di fatto pochissimi strumenti di tutela proprio perch\u00e9 quelli previsti dal codice di procedura civile subiscono delle forti limitazioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In questo contesto i tribunali di Trieste e Sulmona rilevavano in opposizione ad atti di pignoramento dell\u2019agente della riscossione la fondatezza sostanziale e processuale dell\u2019impugnazione del contribuente. In particolare, nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici triestini, il contribuente lamentava la violazione da parte di Equitalia dell\u2019articolo 7 del Dl 70\/2011, relativo alla sospensione ex lege degli atti esecutivi esattoriali per la durata di 120 giorni.<\/p>\n<p id=\"U411060070981UD\" class=\"paragrafo@4\">Tuttavia, si trattava di circostanze che non potevano essere fatte valere n\u00e9 davanti alle commissioni tributarie, poich\u00e9 gli atti dell\u2019esecuzione esulano dalla giurisdizione tributaria, n\u00e9 davanti al giudice ordinario per le limitazioni poste dal ripetuto articolo 57. Vi sarebbe, cos\u00ec, un difetto assoluto di giurisdizione con conseguente violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Da qui, in buona sostanza, la remissione alla Consulta.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata dal tribunale di Trieste. Secondo la Consulta, in estrema sintesi, la peculiarit\u00e0 dei crediti tributari, che pu\u00f2 determinare una disciplina di favore per l\u2019amministrazione fiscale, come gi\u00e0 rilevato dalla Corte stessa anche recentemente (da ultimo, sentenza n. 90 del 2018), e che \u00e8 a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata, non \u00e8 per\u00f2 tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori.<\/p>\n<p id=\"U41106007098gyB\" class=\"paragrafo@4\">Per tali ragioni \u00e8 stata dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 57, comma 1 lettera a) del Dpr 602\/73, nella parte in cui non prevede per le controversie relative agli atti dell\u2019esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella le opposizioni regolate dall\u2019articolo 615 codice procedura civile.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Laura Ambrosi e Antonio\u2009Iorio Pi\u00f9 tutele per i contribuenti nel pignoramento presso terzi dall\u2019agente della riscossione. \u00c8 stata infatti dichiarata incostituzionale la norma che non ammetteva nell\u2019esecuzione esattoriale la tutela prevista dal codice di procedura civile in occasione delle esecuzioni ordinarie. 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