{"id":1978,"date":"2018-06-04T10:34:04","date_gmt":"2018-06-04T08:34:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1978"},"modified":"2018-06-04T10:34:04","modified_gmt":"2018-06-04T08:34:04","slug":"costi-pluriennali-stop-ai-controlli-infiniti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1978","title":{"rendered":"Costi pluriennali, stop ai controlli \u00abinfiniti\u00bb"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Laura Ambrosi e Antonio Iorio<\/small><\/h1>\n<p class=\"paragrafo@4\">Per i costi pluriennali la rettifica da parte dell\u2019amministrazione \u00e8 possibile solo se nell\u2019esercizio di sostenimento, ossia il primo di imputazione, il potere di accertamento non \u00e8 ancora decaduto, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali. \u00c8 questo l\u2019importante orientamento assunto recentemente dalla Corte di cassazione.<\/p>\n<p class=\"rientro\"><b>La questione <\/b><br \/>\nI costi di \u00abutilit\u00e0 pluriennale\u00bb non sono dedotti integralmente nell\u2019esercizio di sostenimento, ma vengono imputati anche negli anni successivi.Ne consegue cos\u00ec che in un determinato periodo di imposta potrebbero esserci quote di ammortamento relative a beni acquistati in anni il cui potere di accertamento \u00e8 gi\u00e0 decaduto.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La circostanza ha suscitato dubbi nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di controllo: secondo la prassi seguita dai verificatori, infatti, poich\u00e9 \u201cparte\u201d di quel costo ha rilevanza in esercizi ancora accertabili, \u00e8 possibile verificarne la congruit\u00e0 fin dall\u2019origine e, quindi, \u00e8 legittimo disconoscere parte o tutto del valore di acquisto.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Si pensi ad esempio a un macchinario acquistato al prezzo di 100mila euro nel 2010 (periodo di imposta per il quale \u00e8 decaduto a fine 2015 il potere di rettifica da parte dell\u2019amministrazione) e ammortizzato al 10% annuo, pari cio\u00e8 a 10mila euro imputati in ciascun esercizio. Cosa succede se nel corso di una verifica nel 2018 e relativa al 2014 (anno ancora accertabile), nell\u2019ambito del controllo dei beni strumentali, i verificatori ritengono per le pi\u00f9 svariate ragioni che solo 20mila dei 100mila euro sostenuti siano deducibili?<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Secondo l\u2019interpretazione dell\u2019amministrazione, poich\u00e9 la quota di ammortamento ha rilevanza in anni ancora accertabili, \u00e8 possibile recuperare a tassazione la parte ritenuta indeducibile rispetto al costo originario. E quindi, seguendo l\u2019esempio, \u00e8 legittimo il recupero di 8mila euro dei 10mila imputati in ammortamento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><b>Il principio della Cassazione<\/b><br \/>\n\u00c8 stato richiesto alla Suprema corte di stabilire se per i costi che danno luogo a una deduzione frazionata in pi\u00f9 anni la decadenza del potere di accertamento dell\u2019amministrazione si realizzi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di ciascun periodo di imposta in cui \u00e8 dedotto il costo ovvero a quello in cui \u00e8 stato iscritto il costo originario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Con la recente <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/06\/04\/Cassazione_9993-18.PDF\" target=\"_blank\">sentenza 9993\/2018<\/a> i giudici di legittimit\u00e0 hanno innanzitutto ricordato che in conformit\u00e0 dei principi affermati dalla Consulta (sentenza 352\/2004), l\u2019interpretazione della norma sulla decadenza non pu\u00f2 lasciare il contribuente esposto all\u2019azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati. Ci\u00f2 anche perch\u00e9 il contribuente \u00e8 tenuto alla conservazione dei documenti per gli anni oggetto di possibile controllo.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Per non violare questi principi, secondo i giudici di legittimit\u00e0 nell\u2019ipotesi di costi la cui deducibilit\u00e0 \u00e8 frazionata nel tempo, il computo della decadenza decorre dall\u2019anno in cui \u00e8 stato iscritto in bilancio il valore da ripartire. Perci\u00f2, se il Fisco non ha disconosciuto tale originaria iscrizione, le relative quote imputate negli esercizi successivi divengono deducibili.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">L\u2019unica contestazione in tali periodi di imposta, pu\u00f2 riguardare un\u2019eventuale errata determinazione perch\u00e9 ad esempio imputata in misura superiore o malamente calcolata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><b>Gli acquisti non rettificabili <\/b><br \/>\nAlla luce di questo principio occorre individuare se l\u2019acquisto del bene strumentale in ammortamento sia avvenuto in un anno non ancora decaduto:<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><span class=\"numero@1\"> <b>fino al periodo di imposta 2015<\/b> (modello Unico 2016), gli uffici potevano notificare accertamenti entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (o quinto in caso di omessa dichiarazione). Quindi, se la dichiarazione \u00e8 stata presentata, nel 2018 risultano decaduti gli acquisti effettuati fino al 2012, a prescindere dal fatto che il relativo ammortamento sia ancora in corso. Inoltre, la norma prevedeva il raddoppio dei termini se la violazione comportava l\u2019obbligo di denuncia di un reato tributario. \u00c8 pertanto verosimile che in tale ipotesi, il maggior termine consenta all\u2019ufficio di verificare gli acquisti di cespiti anche se avvenuti in periodi precedenti al 2012;<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><span class=\"numero@2\"> <b>dal periodo d\u2019imposta 2016<\/b> (modello Redditi 2017), invece, gli uffici possono notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare). E quindi, ad esempio, il bene strumentale acquisito nel 2016, potr\u00e0 essere verificato e nel caso contestato solo fino al 2022, senza peraltro alcuna possibile proroga anche in presenza di reato, dato che la modifica ha abrogato il raddoppio dei termini.<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Laura Ambrosi e Antonio Iorio Per i costi pluriennali la rettifica da parte dell\u2019amministrazione \u00e8 possibile solo se nell\u2019esercizio di sostenimento, ossia il primo di imputazione, il potere di accertamento non \u00e8 ancora decaduto, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali. \u00c8 questo l\u2019importante orientamento assunto recentemente dalla Corte di cassazione. 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