{"id":1984,"date":"2018-06-12T09:50:19","date_gmt":"2018-06-12T07:50:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1984"},"modified":"2018-06-12T09:50:19","modified_gmt":"2018-06-12T07:50:19","slug":"tre-strade-differenti-per-gli-affitti-brevi-in-dichiarazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1984","title":{"rendered":"Tre strade differenti per gli affitti brevi in dichiarazione"},"content":{"rendered":"<p><strong><\/strong><small>di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi<\/small><\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Le locazioni brevi entrano a pieno regime nei modelli dichiarativi 2018 con tutte le novit\u00e0 approvate nel 2017. Di fatto, i contribuenti si trovano di fronte a tre possibili percorsi dichiarativi:<\/p>\n<p class=\"pallino-block\">le locazioni stipulate prima del 1\u00b0 giugno 2017, che seguono le vecchie regole;<\/p>\n<p class=\"pallino-block\">le locazioni brevi stipulate dal 1\u00b0 giugno 2017 sottoposte a ritenuta da parte dell\u2019intermediario;<\/p>\n<p class=\"pallino-block\">le locazioni brevi non sottoposte a ritenuta.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">La nuova disciplina \u00e8 contenuta nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/06\/11\/Articolo_4_Dl_50_2017.pdf&amp;uuid=AEAf3z2E\" target=\"_blank\">articolo 4 del Dl 50\/2017<\/a> , che ha ridisegnato l\u2019intero regime fiscale delle locazioni brevi, con modifiche che interessano i proprietari, gli inquilini e anche le agenzie immobiliari. I chiarimenti dell\u2019agenzia delle Entrate su questo tema sono stati forniti con la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/06\/11\/Circolare_24_E_2017.pdf&amp;uuid=AEAf3z2E\" target=\"_blank\">circolare 24\/E\/2017.<\/a><\/p>\n<p><b>I contratti e la tassazione<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">A partire dal 1\u00b0 giugno 2017 \u00e8 stata introdotta una disciplina fiscale ad hoc che permette l\u2019esercizio dell\u2019opzione relativa alla cedolare secca (con aliquota al 21%) per i contratti, stipulati da persone fisiche, di locazione, sublocazione e le concessioni in godimento oneroso a terzi da parte del comodatario, che hanno a oggetto immobili a uso abitativo, situati in Italia. Si tratta dei contratti di durata complessiva non superiore a 30 giorni, il cui limite si determina computando tutti i rapporti di locazione \u2013 di durata inferiore a 30 giorni \u2013 intercorsi nell\u2019anno con lo stesso conduttore (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/06\/11\/Circolare_12_E_1998.pdf&amp;uuid=AEAf3z2E\" target=\"_blank\">circolare 12\/E\/1998<\/a> ).<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Peraltro, nel caso delle locazioni di durata non superiore a 30 giorni la cedolare era gi\u00e0 applicabile fin dal 2011: l\u2019innovazione del Dl 50 sta nella possibilit\u00e0 di applicarla anche quando, insieme alla messa a disposizione della casa, vengano rese altre prestazioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Resta inteso che, in caso di mancato esercizio dell\u2019opzione per la cedolare secca, il contribuente dovr\u00e0 assoggettare ordinariamente a Irpef i relativi redditi.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Le nuove regole si applicano sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra chi detiene l\u2019immobile (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e il conduttore, sia quando intervengono i soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare (anche attraverso portali online). In quest\u2019ultimo caso, l\u2019ulteriore novit\u00e0 (si veda l\u2019altro articolo) \u00e8 costituita dall\u2019introduzione di una ritenuta del 21% da applicare a cura dell\u2019intermediario.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Il contratto di locazione breve pu\u00f2 avere a oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell\u2019immobile abitativo, anche la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali e di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell\u2019immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">La disciplina delle locazioni brevi non \u00e8 invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell\u2019abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalit\u00e0 residenziale dell\u2019immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.<\/p>\n<p><b>La natura del canone<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Il reddito conseguito dalle locazioni brevi pu\u00f2 assumere una diversa natura, in relazione al soggetto titolare dello stesso.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Se l\u2019immobile \u00e8 concesso in locazione da parte del proprietario o dal titolare dell\u2019usufrutto si dovr\u00e0 compilare nel modello Redditi il quadro RB, tassando il corrispettivo pattuito per competenza (secondo le logiche che governano i redditi fondiari), anche se questo non \u00e8 stato interamente percepito nell\u2019anno.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Laddove il canone di locazione sia assoggettato a Irpef (in assenza di opzione per la cedolare), questo risulter\u00e0 imponibile nella misura del 95%, ovvero con abbattimento del 35% per gli immobili di interesse storico, o del 25% per Venezia centro e isole limitrofe.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">In caso di opzione per la cedolare secca sar\u00e0 invece l\u2019intero canone di locazione a essere assoggettato all\u2019imposta sostitutiva nella misura del 21%, che andr\u00e0 poi successivamente liquidata nel nuovo quadro LC. L\u2019opzione per la tassazione piatta, non essendoci l\u2019obbligo di registrare il contratto, va fatta direttamente in dichiarazione dei redditi e si esercita singolarmente per ciascuno dei contratti stipulati nell\u2019anno. Per lo stesso immobile \u00e8, infatti possibile nei singoli periodi, con i diversi conduttori \u201cbrevi\u201d optare o meno per la tassa piatta.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene fatta in sede di registrazione.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">In caso, invece, di locazione breve dell\u2019immobile da parte del comodatario (o sublocatore), il reddito sar\u00e0 tassato in capo a quest\u2019ultimo come reddito diverso e dovr\u00e0 essere indicato obbligatoriamente nel quadro RL (rigo RL10).<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">In questa ipotesi il reddito da dichiarare sar\u00e0 quello riferibile ai soli canoni incassati nell\u2019anno (principio di cassa), senza tenere conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo. Le istruzioni opportunamente segnalano che, laddove si sia optato per la tassazione in cedolare secca non sar\u00e0 possibile compilare la colonna 5 \u00abSpese\u00bb (rigo RL10) poich\u00e9 dovr\u00e0 essere tassato l\u2019intero canone da contratto.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">In questo caso, il proprietario dell\u2019immobile dovr\u00e0 indicare nel quadro RB solamente la rendita catastale dell\u2019immobile concesso in comodato gratuito.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi Le locazioni brevi entrano a pieno regime nei modelli dichiarativi 2018 con tutte le novit\u00e0 approvate nel 2017. 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