{"id":1986,"date":"2018-06-12T11:53:11","date_gmt":"2018-06-12T09:53:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1986"},"modified":"2018-06-12T11:53:11","modified_gmt":"2018-06-12T09:53:11","slug":"dagli-studi-di-settore-alleredita-tante-liti-senza-speranza-per-lerario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1986","title":{"rendered":"Dagli studi di settore all\u2019eredit\u00e0, tante liti senza speranza per l\u2019Erario"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Salvina Morina e Tonino Morina<\/small><\/h1>\n<p>Sono frequenti le condanne a carico degli uffici che proseguono il contenzioso perdente, subendo una doppia beffa. L\u2019erario non incassa nulla e l\u2019ufficio \u00e8 condannato a pagare le spese di giudizio. Sono diversi i casi in cui gli ufficipotrebbero evitare la prosecuzione del contenzioso. Ecco, di seguito, quelli pi\u00f9 frequenti.<\/p>\n<p><b>La rinuncia all\u2019eredit\u00e0 \u00absalva\u00bb dal Fisco<\/b><br \/>\nPer la Cassazione, ordinanza 13639\/18, depositata il 30 maggio 2018, chi rinuncia all\u2019eredit\u00e0 non ha alcuna responsabilit\u00e0 per i debiti del contribuente deceduto. Sbaglia perci\u00f2 l\u2019ufficio che insiste nella richiesta di pagamento agli eredi rinunciatari, e, quindi, deve essere accolto il ricorso dei contribuenti con condanna alle spese a carico dell\u2019agenzia delle Entrate per 15mila euro, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.<\/p>\n<p><b>L\u2019ufficio deve provare che le operazioni sono inesistenti<\/b><br \/>\nPer la Cassazione, l\u2019ufficio che nega la detrazione dell\u2019Iva per presunte operazioni soggettivamente inesistenti, deve fornire la \u201cprova\u201d che le operazioni non sono mai state poste in essere. In mancanza di questa prova, l\u2019accertamento del Fisco deve essere annullato, l\u2019ufficio non incassa nulla ed \u00e8 condannato a pagare le spese di giudizio, a favore del contribuente, per oltre 6mila euro.<\/p>\n<p><b>Stop alle sanzioni sugli errori formali<\/b><br \/>\nPer i giudici di legittimit\u00e0, ordinanza 14933 del giorno 8 giugno 2018, non \u00e8 punibile il contribuente che presenta in ritardo le scritture contabili, a condizione che la violazione \u00absia priva di incidenza sulla determinazione della base imponibile dell\u2019imposta e sul versamento del tributo e sia inidonea ad arrecare pregiudizio all\u2019esercizio delle azioni di controllo\u00bb. Il \u201cguaio\u201d \u00e8 che, dopo quasi 13 anni di contenzioso, l\u2019erario, dopo avere sub\u00ecto una triplice bocciatura, primo grado, in secondo grado e in Cassazione, non incassa nulla e deve anche pagare le spese di giudizio per circa 5mila euro.<\/p>\n<p><b>La media semplice non \u00e8 ponderata<\/b><br \/>\nPer la Cassazione, \u00e8 illegittimo il ricorso alla media semplice, anzich\u00e9 alla media ponderata, quando tra i vari tipi di merci esiste una notevole differenza di valore ed i tipi pi\u00f9 venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cassazione, n. 13319 del 2011; n. 4312 del 2015). Sono diversi i contenziosi in materia di applicazione sbagliata della media aritmetica semplice, \u201cscambiata\u201d per media ponderata. Per giurisprudenza consolidata in materia, \u00e8 costante l\u2019accoglimento del ricorso dei contribuenti, con conseguente bocciatura dell\u2019operato della Finanza e degli uffici delle Entrate che non applicano correttamente il ricarico medio ponderato.<\/p>\n<p><b>Il rimborso Iva \u00e8 soggetto alla prescrizione decennale<\/b><br \/>\nPer la Cassazione, sentenza n. 19510 del 19 dicembre 2003, il credito del contribuente per il rimborso dell\u2019Iva si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l\u2019amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed \u00e8 esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Pertanto, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine.<\/p>\n<p><b>L\u2019Inps chiede i contributi in base agli accertamenti<\/b><br \/>\nL\u2019Inps non ha alcun titolo per chiedere i contributi che scaturiscono dagli accertamenti del Fisco definiti con la chiusura delle liti pendenti. \u00c8 perci\u00f2 priva di effetti la richiesta fatta dall\u2019istituto previdenziale, con un avviso di addebito, sulla base dell\u2019accertamento emesso dall\u2019agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa. Per il Tribunale di Siracusa, deve essere perci\u00f2 accolto il ricorso del contribuente, e, per l\u2019effetto, deve essere annullato l\u2019avviso di addebito emesso dall\u2019Inps (sentenza n. 108\/2018, pubblicata il 5 febbraio 2018).<\/p>\n<p><b>Stop agli studi di settore automatizzati<\/b><br \/>\nProseguono le bocciature della Cassazione nei confronti degli uffici che emettono accertamenti standardizzati da studi di settore. Un esempio \u00e8 nella sentenza 9755\/17, depositata il 18 aprile 2017. Per la Cassazione, sbagliano gli uffici che considerano gli studi di settore uno strumento di accertamento.<\/p>\n<p><b>Dopo 5 anni di silenzio il Fisco perde i soldi<\/b><br \/>\nLe richieste di pagamento, cos\u00ec come i fermi amministrativi notificati dopo i 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento, sono prive di effetto. Per la Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23397\/16, depositata il 17 novembre 2016, le pretese della Pubblica Amministrazione, agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, e altri enti impositori, si prescrivono nel termine \u201cbreve\u201d di cinque anni, con l\u2019eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.<\/p>\n<p><b>I conti fittizi devono essere provati<\/b><br \/>\nPer la Cassazione, deve essere annullato l\u2019accertamento dell\u2019ufficio, relativo all\u2019anno 2002, che non ha \u201cprovato\u201d in alcun modo che i versamenti rilevati sui conti personali del socio e della figlia fossero effettivamente riferibili alla societ\u00e0 (ordinanza 9212\/2018, depositata il 13 aprile 2018). Dopo tre bocciature, primo grado, secondo grado e Cassazione, e dopo oltre 10 anni, il Fisco rimane con un pugno di mosche in mano e con una condanna al pagamento delle spese che la Cassazione liquida in 6mila euro per compensi, pi\u00f9 200 euro per esborsi e il 15% a titolo di spese forfettarie.<\/p>\n<p><b>Contraddittorio preventivo obbligatorio<\/b><br \/>\nGli atti emessi dal Fisco senza alcun confronto con il contribuente devono essere annullati. Per la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza 48\/02\/2018, depositata il 17 gennaio 2018, \u00abla violazione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, ossia antecedente all\u2019emanazione dell\u2019atto di accertamento, determina pertanto l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto, e di conseguenza, il suo annullamento\u00bb.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvina Morina e Tonino Morina Sono frequenti le condanne a carico degli uffici che proseguono il contenzioso perdente, subendo una doppia beffa. L\u2019erario non incassa nulla e l\u2019ufficio \u00e8 condannato a pagare le spese di giudizio. Sono diversi i casi in cui gli ufficipotrebbero evitare la prosecuzione del contenzioso. 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