{"id":2000,"date":"2018-06-19T10:01:03","date_gmt":"2018-06-19T08:01:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2000"},"modified":"2018-06-19T10:01:03","modified_gmt":"2018-06-19T08:01:03","slug":"il-mancato-versamento-del-saldo-mette-a-rischio-il-superammortamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2000","title":{"rendered":"Il mancato versamento del saldo mette a rischio il superammortamento"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta<\/small><\/h1>\n<p>Calcolo degli acconti influenzati dai maxi-ammortamenti sui beni materiali strumentali nuovi. Le norme che regolano le proroghe del super e dell\u2019iper ammortamento infatti risultano disallineate sotto molti punti di vista e quando si tratta di calcolare gli acconti da versare entro il prossimo 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato) gli operatori economici incontrano non poche difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Nel calcolo degli acconti un difetto di coordinamento per il mancato richiamo del comma 94 della legge di stabilit\u00e0 2016 nell\u2019analoga disposizione della legge di bilancio 2017, creava come conseguenza che l\u2019acconto 2018 va determinato senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull\u2019iperammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali, diversamente dalla regola generale prevista dalla legge che impone di non considerare gli effetti delle agevolazioni (si veda <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/art\/dichiarazioni-e-adempimenti\/2018-05-04\/superammortamento-slalom-redditi-l-acconto-184914.php?uuid=AE1lXHjE\" target=\"_blank\">Il Quotidiano del Fisco dell\u20198 maggio 2018<\/a> ).<\/p>\n<p>Ebbene i problemi di disallineamento normativo non terminano qui. Occorre prestare attenzione anche al caso in cui per lo stesso bene si voglia beneficiare sia dell\u2019iper che del super ammortamento. In tale ipotesi l\u2019articolo 1, comma 8, della legge 232\/2016 sancisce, per quanto riguarda il super ammortamento, che \u00able disposizioni dell\u2019articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all\u2019articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione\u00bb.<\/p>\n<p>Il comma 9 stabilisce per l\u2019iperammortamento che \u00abla disposizione \u2026 si applica agli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione\u00bb.<\/p>\n<p>Lo slittamento del termine ultimo, ad opera del Dl 91\/2017, non \u00e8 stato esteso anche al super ammortamento, cosicch\u00e9 la data del 30 settembre 2018 quale termine di ultimazione degli investimenti opera solo con riferimento a quelli iperammortizzabili. Infatti, un bene iperammortizzabile \u00e8 sempre anche soggetto al super ammortamento, crescendo di livello nella deduzione (da 40% a 150%) solo per via della interconnessione (che pu\u00f2 avvenire anche in anni successivi). Ci\u00f2 significa, permanendo questa doppia data limite, che un bene, ordinato entro il 2017 con il versamento del 20% del costo di acquisizione, ultimato oltre il 30 giugno 2018, ma entro il 30 settembre, non sar\u00e0 mai super ammortizzabile, ma potrebbe godere dell\u2019iper-ammortamento se e in quanto diverr\u00e0 interconnesso.<\/p>\n<p>Pertanto, si suggerisce di ultimare gli acquisti dei beni materiali strumentali nuovi di cui all\u2019allegato A della legge di bilancio 2018 entro la data del 30 giugno 2018, altrimenti non sar\u00e0 possibile tener conto dell\u2019agevolazione al 40% ma soltanto di quella al 150 per cento.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta Calcolo degli acconti influenzati dai maxi-ammortamenti sui beni materiali strumentali nuovi. 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