{"id":2006,"date":"2018-06-20T14:51:19","date_gmt":"2018-06-20T12:51:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2006"},"modified":"2018-06-20T14:51:19","modified_gmt":"2018-06-20T12:51:19","slug":"quello-spiraglio-per-il-ravvedimento-sulle-operazioni-soggettivamente-inesistenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2006","title":{"rendered":"Quello spiraglio per il ravvedimento sulle operazioni soggettivamente inesistenti"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Antonio Zappi<\/small><\/h1>\n<p>Se un cessionario\/committente assume consapevolezza che un\u2019operazione economica \u00e8 stata posta in essere da una controparte diversa da quella indicata in fattura come fornitore, ma se ne accorge solo dopo aver presentato la dichiarazione, incappa in una operazione accertabile come soggettivamente inesistente e rischia di vedersi contestare la falsit\u00e0 documentale.<\/p>\n<p>Molto spesso, allora, il contribuente, nella difficolt\u00e0 di provare con elementi oggettivi la propria buona fede, preferirebbe rinunciare a difendere la detrazione del tributo ed a ravvedere un\u2019indebita detrazione dell\u2019Iva, ante-accertamento, per evitare ogni contaminazione da illecito altrui e non subire conseguenze penali, nonch\u00e9 anche per evitare il rischio della sanzione per infedele dichiarazione (aumentabile anche della met\u00e0 per violazioni da falsa fatturazione, ex articolo 5, comma 4-bis, del Dlgs 471\/1997, ovvero dal 135% al 270% dell\u2019imposta). Detta sanzione, peraltro, assorbe anche quella per l\u2019utilizzo in compensazione del credito illecito, giusto quanto chiarito con la risoluzione 36\/E\/2018, con la quale le Entrate hanno illustrato il trattamento sanzionatorio da adottare nei casi di detrazione e\/o di utilizzo di crediti Iva derivanti da falsa fatturazione, ma nella quale, per ovvie ragioni, non hanno fatto alcun cenno all\u2019ipotesi di poter anche ravvedere infrazioni alla normativa tributaria suscettibili di fraudolenza, in quanto \u00e8 ben nota la netta chiusura espressa sul tema nel corso del Telefisco 2018, sia dalle Entrate che dalla Guardia di finanza.<\/p>\n<p>Tuttavia, se gi\u00e0 l\u2019impossibilit\u00e0 di ravvedere gli effetti delle fatture false inserite in dichiarazione \u00e8 alquanto controversa, poich\u00e9 la posizione del Fisco (circolare 180\/E\/98) non per tutti coincide n\u00e9 con la formulazione dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997, n\u00e9 con quella dell\u2019articolo 13-bis del Dlgs 74\/2000 (Cassazione, sentenza 5448\/2018), in un caso come quello prospettato, anche a voler aderire alla tesi erariale secondo cui il concetto di \u00aberrore od omissione\u00bb va escluso per le violazioni connotate dalla fraudolenza, un ravvedimento operoso sarebbe difficilmente sindacabile anche dal Fisco, perch\u00e9 l\u2019erronea identificazione in buona fede della controparte di una operazione economica realmente avvenuta integra un errore qualificabile come colposo, ovvero, mutuando le stesse parole espresse dalle Entrate per giustificare le inibizioni dal ravvedimento, un\u2019infrazione non considerabile come \u201ccaratterizzata da un grado di intrinseca antigiuridicit\u00e0\u201d, al punto che, in assenza di ravvedimento, per il contribuente estraneo alla frode la detrazione del tributo sarebbe anche ammessa.<\/p>\n<p>Proponendo, quindi, una resipiscenza dall\u2019errore originario con una dichiarazione a sfavore non appena si assume consapevolezza della diversit\u00e0 anagrafica del reale fornitore, un ravvedimento operoso per escludere fatture includenti un elemento antigiuridico, ma avente origine in un errore\/omissione, appare perfezionabile, mentre risulterebbe illegittimo far derivare solo da una non adeguata verifica della controparte di un\u2019operazione economica (oggettivamente esistita) un\u2019ipotesi preclusiva del ravvedimento operoso di un\u2019indebita detrazione ed infedele dichiarazione (sanzione base 90%): perch\u00e9 finch\u00e9 c\u2019\u00e8 inconsapevolezza non pu\u00f2 esserci frode.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Antonio Zappi Se un cessionario\/committente assume consapevolezza che un\u2019operazione economica \u00e8 stata posta in essere da una controparte diversa da quella indicata in fattura come fornitore, ma se ne accorge solo dopo aver presentato la dichiarazione, incappa in una operazione accertabile come soggettivamente inesistente e rischia di vedersi contestare la falsit\u00e0 documentale. 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