{"id":2022,"date":"2018-06-27T10:38:38","date_gmt":"2018-06-27T08:38:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2022"},"modified":"2018-06-27T10:38:38","modified_gmt":"2018-06-27T08:38:38","slug":"compensazione-orizzontale-con-f24-telematico-per-i-titolari-di-partita-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2022","title":{"rendered":"Compensazione orizzontale con F24 telematico per i titolari di partita Iva"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Pierpaolo Ceroli e\u2009Luisa Miletta<\/small><\/h1>\n<p>Chance compensazione per il versamento degli acconti di imposta in scadenza il prossimo 2 luglio. Ma con limitazioni da rispettare. Le regole da seguire per effettuare correttamente la compensazione si fondano su due norme cardine.<\/p>\n<p>\u2022Articolo 17 del Dlgs 241\/1997, modificato da ultimo dalla manovrina dello scorso anno (decreto legge 50\/2017), che disciplina la compensazione orizzontale, consistente nella possibilit\u00e0 di compensare debiti e crediti di natura diversa sorti nei confronti di differenti Enti (Erario, Inps, Inail, enti locali).<br \/>\n\u2022Articolo 34 comma 1 della legge 388\/2000 che fissa il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in base all&#8217;articolo 17 del Dlgs 241\/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, in 5mila euro per ciascun anno solare.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 17 del Dlgs 241\/1997 stabilisce che i debiti tributari possono essere saldati con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, emergenti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.<\/p>\n<p>In tema di compensazione l&#8217;Iva presenta delle peculiarit\u00e0 in quanto la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all&#8217;anno di tale imposta, per importi superiori a 5mila euro annui, pu\u00f2 essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell\u2019istanza da cui il credito emerge.<\/p>\n<p>Inoltre, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legge 50\/2017, le aziende e i professionisti sono obbligati a presentare il modello F24 tramite la procedura Entratel o Fisconline, in caso di utilizzo in compensazione di credito con un debito di natura fiscale. Ci\u00f2 scaturisce della modifica apportata dall\u2019articolo 3, comma 3, del Dl 50\/2017, all\u2019articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223\/2006, che estende l\u2019obbligo di presentazione telematica della delega a tutti i titolari di partita Iva che utilizzano in F24 un credito relativo a Iva, ritenute alla fonte, imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, Irap e crediti d\u2019imposta esposti nel quadro RU del modello Redditi. A differenza del passato, questo avviene indipendentemente dal saldo finale della delega stessa, che pu\u00f2 pertanto essere anche positivo, mentre prima della modifica l\u2019obbligo era limitato al caso di importo finale pari a zero.<\/p>\n<p>Resta escluso dalle nuove regole l\u2019utilizzo in compensazione dei crediti di natura non erariale (per esempio Inps e Inail), per i quali non vi \u00e8 l\u2019obbligo del canale telematico dell\u2019agenzia delle Entrate. L\u2019esclusione dai nuovi obblighi sussiste anche per i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate in base all\u2019articolo 1 del Dl 66\/2014 e dell\u2019articolo 1, commi 12 e successivi, della legge 190\/2014 (\u00abbonus 80 euro\u00bb). Tuttavia, nell\u2019ipotesi in cui la medesima delega di pagamento accolga anche altri crediti utilizzati in compensazione \u00aborizzontale\u00bb, allora risulta necessario ricorrere ai servizi telematici dell\u2019Agenzia. Si possono utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate quando nello stesso F24 vi \u00e8 una compensazione verticale parziale, con chiusura a debito.<br \/>\nSi segnala a tal fine la risoluzione 68\/E\/2017 che individua i codici tributo da utilizzare in sede di compensazione di crediti tributari (allegati 1, 2 e 3).<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Pierpaolo Ceroli e\u2009Luisa Miletta Chance compensazione per il versamento degli acconti di imposta in scadenza il prossimo 2 luglio. Ma con limitazioni da rispettare. 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