{"id":2033,"date":"2018-07-02T11:48:32","date_gmt":"2018-07-02T09:48:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2033"},"modified":"2018-07-02T11:48:32","modified_gmt":"2018-07-02T09:48:32","slug":"il-fisco-riconosce-il-trasferimento-allestero-solo-a-partire-dalla-cancellazione-in-comune","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2033","title":{"rendered":"Il Fisco riconosce il trasferimento all\u2019estero solo a partire dalla cancellazione in Comune"},"content":{"rendered":"<h1><small>di Francesco Avella<\/small><\/h1>\n<div><\/div>\n<div class=\"span9\">\n<header>&nbsp;<\/p>\n<\/header>\n<div class=\"allegati\"><\/div>\n<div class=\"contenuto\">\n<p>La Corte di cassazione nella <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/07\/02\/16634.pdf&amp;uuid=AEz2DdEF\">sentenza n.16634\/18<\/a> ribalta il verdetto della <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/07\/02\/Ctr%20Puglia.pdf&amp;uuid=AEz2DdEF\">Ctr Puglia n. 64\/07\/2017<\/a> (si veda il <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/art\/accertamento-e-contenzioso\/2017-03-29\/la-tardiva-iscrizione-all-aire-non-basta-contestare-residenza-italia-224819.php?uuid=AEWsz4v\">Qf del 31 marzo 2017)<\/a> affermando che ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 2, Tuir le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente dovrebbero considerarsi \u00abin ogni caso residenti\u00bb con la conseguenza che, ai fini delle imposte sui redditi, \u00abil trasferimento della residenza all\u2019estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall\u2019anagrafe di un Comune italiano\u00bb.<br \/>\nLa Ctr Puglia, al contrario, aveva giudicato non decisivo il mantenimento dell\u2019iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (e la mancata iscrizione all\u2019Aire), posto che la situazione fattuale mostrava un chiaro trasferimento della dimora abituale e del centro degli interessi vitali all\u2019estero: nel caso di specie, il contribuente persona fisica si era infatti trasferito da anni nel Regno Unito e ivi svolgeva la sua attivit\u00e0 lavorativa. La Ctr Puglia era giunta a tale conclusione senza far leva sulla tie-breaker rule contenuta nella Convenzione Italia-Regno Unito, ma semplicemente interpretando la norma interna valorizzando i principi costituzionali: \u00abL\u2019applicazione di qualsivoglia strumento presuntivo non pu\u00f2 avvenire in maniera asettica e automatica, dovendo esso, per converso, avere riguardo necessariamente alla reale capacit\u00e0 contributiva ex articolo 53 Costituzione, nonch\u00e9 evitare una inammissibile duplicazione d\u2019imposta\u00bb.<br \/>\nLa chiusura della Corte di cassazione &#8211; che con la sentenza n.16634\/18 ribadice peraltro una posizione gi\u00e0 espressa nelle precedenti sentenze 21970\/2015, 677\/2015 e 9139\/2006 &#8211; continua a non convincere.<br \/>\nNel caso di specie (Regno Unito), cos\u00ec come nella maggior parte dei casi precedenti (Svizzera, Romania), il trasferimento era avvenuto in uno Stato con il quale era in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che avrebbe comunque consentito di superare il dato normativo nazionale, posto che riveste carattere di specialit\u00e0 rispetto alle corrispondenti norme nazionali e dovendo la potest\u00e0 legislativa essere comunque esercitata, ai sensi dell\u2019articolo 117 Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (da ultimo, in tal senso, Cassazione 13 ottobre 2017, n. 24112). La Cassazione avrebbe cio\u00e8 potuto superare il dato meramente formale dell\u2019iscrizione nelle anagrafi della popolazione valorizzando la tie-breaker rule contenuta nella Convenzione Italia-Regno Unito (sebbene dalle sentenze non si comprenda se il contribuente ne avesse invocato i benefici) e i criteri ivi contenuti, in particolare il centro degli interessi vitali che, nel merito, la Ctr Puglia aveva stabilito essere nel Regno Unito e non in Italia.<br \/>\nInoltre, un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata dell\u2019articolo 2, comma 2, Tuir come quella fornita dalla Ctr Puglia pare pi\u00f9 rispondente al canone della capacit\u00e0 contributiva e pi\u00f9 rispettosa dei vincoli posti dal diritto dell\u2019Unione Europea in termini di libert\u00e0 fondamentali (almeno ogni qual volta, come nel caso di specie, il trasferimento avvenga verso uno Stato membro dell\u2019Ue) e, pertanto, sarebbe stata preferibile anche prescindendo dalla Convenzione Italia-Regno Unito.<br \/>\nLa sentenza della Cassazione impone quindi ai contribuenti particolare attenzione e cautela, affinch\u00e9 non sottovalutino un adempimento \u2013 quello della cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente e della conseguente iscrizione all\u2019Aire \u2013 che, pur avendo carattere formale, rischia di avere un impatto drammaticamente sostanziale.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Francesco Avella &nbsp; La Corte di cassazione nella sentenza n.16634\/18 ribalta il verdetto della Ctr Puglia n. 64\/07\/2017 (si veda il Qf del 31 marzo 2017) affermando che ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 2, Tuir le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente dovrebbero considerarsi \u00abin ogni caso residenti\u00bb con la conseguenza che, ai &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2033\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Il Fisco riconosce il trasferimento all\u2019estero solo a partire dalla cancellazione in Comune<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-2033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2033"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2033\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2034,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2033\/revisions\/2034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}