{"id":2049,"date":"2018-07-17T13:04:19","date_gmt":"2018-07-17T11:04:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2049"},"modified":"2018-07-17T13:04:19","modified_gmt":"2018-07-17T11:04:19","slug":"aiuti-di-stato-da-restituire-solo-per-licenziamenti-disciplinari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2049","title":{"rendered":"Aiuti di Stato da restituire solo per licenziamenti disciplinari"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleTitles\">\n<div class=\"articleTitle\">Per la norma irrilevante la riduzione di personale per motivi economici<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\">La sanzione colpisce la diminuzione di organico in tutte le imprese<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Qualora, nei cinque anni successivi all\u2019ottenimento di un aiuto di Stato, venga ridotta l\u2019occupazione oltre il 10% nell\u2019unit\u00e0 produttiva interessata, l\u2019azienda \u00e8 tenuta alla restituzione totale o parziale dell\u2019agevolazione. La riduzione \u00e8 in ogni caso consentita per motivi economici. La norma \u00e8 contenuta nell\u2019articolo 6 del decreto legge \u201cdignit\u00e0\u201d (87\/2018) che ha come obiettivo la \u00abtutela dell\u2019occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti\u00bb.<br \/>\nPer quanto riguarda i soggetti coinvolti, il provvedimento fa generico riferimento alle imprese italiane o estere che \u00aboperano sul territorio nazionale\u00bb, a prescindere dalla loro dimensione. Pi\u00f9 complessa \u00e8 l\u2019individuazione dell\u2019incentivo interessato. La norma fa riferimento alle \u00abmisure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell\u2019impatto occupazionale\u00bb.<br \/>\nIl primo nodo da sciogliere \u00e8 se la definizione di \u201caiuto di Stato\u201d sia quella di origine comunitaria o meno. Qualora prevalesse la definizione comunitaria, si tratterebbe di qualsiasi misura che procura un vantaggio economico all\u2019impresa che non sarebbe in grado di ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato (Comunicazione Ce 262\/15). Per esser definito aiuto, non \u00e8 rilevante quale sia l\u2019articolazione che lo eroga (Stato, Regione o Comune).<br \/>\nAndrebbe chiarito se in questa definizione rientrino le integrazioni salariali, anche se al riguardo la Comunicazione 262\/15 precisa che \u00e8 un vantaggio \u00abse uno Stato membro paga una parte dei costi relativi ai dipendenti di una specifica impresa, solleva tale impresa dai costi connessi alle sue attivit\u00e0 economiche. Esiste un vantaggio anche quando le autorit\u00e0 pubbliche pagano un\u2019integrazione salariale ai dipendenti di una specifica impresa\u00bb.<br \/>\nL\u2019aspetto che sembra rilevare \u00e8 che la misura deve avere tra le condizioni di concessione (anche se non in modo esclusivo) la \u00abvalutazione dell\u2019impatto occupazionale\u00bb. Pertanto si tratta di iniziative che hanno l\u2019obiettivo di incrementare taluni contratti di lavoro o quello di aumentare l\u2019occupazione rispetto a un determinato periodo.<br \/>\nIn questo senso dovrebbero essere interessate, ad esempio, le agevolazioni per l\u2019occupazione dei Neet o per Garanzia giovani. Ma anche l\u2019incentivo occupazione per il Mezzogiorno o quello previsto per i lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.<br \/>\nAd ogni modo, le disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi, nonch\u00e9 agli investimenti agevolati avviati dopo l\u2019entrata in vigore del decreto 87\/2018 (14 luglio 2018).<br \/>\nLa norma prevede che l\u2019impresa decade dal beneficio se nei cinque anni successivi \u00aballa data di completamento dell\u2019investimento\u00bb c\u2019\u00e8 una riduzione dell\u2019occupazione superiore al 10%; la decadenza \u00e8 disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed \u00e8 comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. Se, da un lato, la norma sembra attrarre un\u2019ampia platea di agevolazioni, dall\u2019altro lato la condizione di decadenza sembra parametrata solo per specifiche agevolazioni che prevedono un investimento. Pertanto rimane il dubbio sulla determinazione del quinquennio per gli incentivi legati all\u2019occupazione fruiti mensilmente.<br \/>\nAi fini della determinazione del limite del 10% o del 50% la norma fa riferimento solo alle riduzioni su iniziativa dell\u2019impresa, anche se sono escluse quelle per motivi economici. Questo sembra voler significare che le uniche riduzioni rilevanti sono quelle per motivi disciplinari.<br \/>\nPer le modalit\u00e0 di attuazione la norma non fa un espresso rinvio a uno specifico decreto, ma la relazione illustrativa precisa che il compito spetta a ogni amministrazione concedente. Si tratta di una modalit\u00e0 piuttosto innovativa che rischia di generare un\u2019applicazione del provvedimento non uniforme, con conseguente ampio contenzioso.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<br \/>\nEnzo De Fusco<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per la norma irrilevante la riduzione di personale per motivi economici La sanzione colpisce la diminuzione di organico in tutte le imprese Qualora, nei cinque anni successivi all\u2019ottenimento di un aiuto di Stato, venga ridotta l\u2019occupazione oltre il 10% nell\u2019unit\u00e0 produttiva interessata, l\u2019azienda \u00e8 tenuta alla restituzione totale o parziale dell\u2019agevolazione. 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