{"id":2055,"date":"2018-09-06T10:38:13","date_gmt":"2018-09-06T08:38:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2055"},"modified":"2018-09-06T10:38:13","modified_gmt":"2018-09-06T08:38:13","slug":"per-la-mini-voluntary-versamenti-entro-il-1-ottobre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2055","title":{"rendered":"Per la mini-voluntary versamenti entro il 1\u00b0 ottobre"},"content":{"rendered":"<p>Settembre, tempo di dichiarazioni, sebbene quest\u2019anno si possa beneficiare di un altro mese per la presentazione dei modelli Redditi, a seguito della disposizione di cui al comma 932 dell\u2019articolo 1 della legge di Bilancio 2018 che ha spostato al 31 ottobre 2018 la dead line per l\u2019invio delle denunce reddituali.<\/p>\n<p>Per le persone fisiche che detengono redditi all\u2019estero, nel promemoria per il 31 ottobre occorre segnarsi compilazione ed invio sia del modello PF che del quadro RW, la cui disciplina di regolarizzazione della presentazione contiene rilevanti peculiarit\u00e0.<\/p>\n<p>Anzitutto, l\u2019articolo 5 del Dl 167\/1990 stabilisce che se il quadro RW \u00e8 presentato entro 90 giorni dal termine previsto per l\u2019invio del modello Redditi PF si applica la sanzione di 258 euro. Si tratta di una sanzione che \u00e8 comunque ravvedibile, stante il principio di carattere generale, pi\u00f9 volte ribadito dalla stessa amministrazione finanziaria secondo cui le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono sanzioni di natura tributaria.<\/p>\n<p>Per le violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale \u00e8 irrogata una sanzione dal 3 al 15% dell\u2019importo non dichiarato. Qualora le attivit\u00e0 estere di natura finanziaria o gli investimenti siano detenuti in paradisi fiscali, la sanzione raddoppia ed \u00e8 fissata nella misura che va dal 6 al 30% degli importi non dichiarati. La grandezza cui occorre riferirsi, quindi, \u00e8 costituita dal valore indicato nel campo 8 dei righi da RW1 a RW5, vale a dire dal valore dell\u2019intero investimento estero (patrimoniale o finanziario), che risulta al termine del periodo d\u2019imposta oppure, se precedente, del periodo di detenzione.<\/p>\n<p>Rimanendo in tema di regolarizzazione di dichiarazioni per attivit\u00e0 detenute al di fuori dei confini nazionali, anche nel 2018 si \u00e8 potuto parlare di voluntary disclosure, sebbene in versione \u201cmini\u201d. L\u2019articolo 5-septies del Dl 148\/2017 ha, infatti, introdotto una procedura ridotta di collaborazione volontaria riservata unicamente ai soggetti residenti in Italia (o eredi), che in precedenza erano iscritti all\u2019anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (Aire) o che hanno prestato la propria attivit\u00e0 lavorativa in via continuativa all\u2019estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (lavoratori frontalieri), che alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge 172\/2017, di conversione del Dl 148\/2017) risultano detenere, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all\u2019articolo 4 del Dl 167\/1990, conti correnti o depositi all\u2019estero derivanti da redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti fuori dal territorio nazionale.<\/p>\n<p>Nel dettaglio, la procedura riguarda i suddetti soggetti che hanno omesso la presentazione del quadro RW, i quali per fruire della regolarizzazione hanno trasmesso l\u2019apposita istanza entro il 31 luglio 2018 (modello approvato con provvedimento 110482\/2018). Va segnalato in questa sede che ai fini del perfezionamento della sanatoria, occorre versare entro il 1\u00b0 ottobre 2018 o in tre rate mensili, il 3% del valore delle attivit\u00e0 e della giacenza al 31 dicembre 2016, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.<\/p>\n<p>Inoltre, poich\u00e9 la procedura regolarizza le attivit\u00e0 fino al 2016, il contribuente dovr\u00e0 ricordarsi di compilare anche il quadro RW del modello Redditi PF 2018, entro il prossimo 31 ottobre, considerato che le attivit\u00e0 oggetto della procedura sono quelle possedute al 6 dicembre 2017, senza dimenticarsi del pagamento dell\u2019Ivafe dovuta che era da versare, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, entro il mese di giugno, pertanto ravvedibile, e come secondo acconto 2018 entro il 30 novembre.<\/p>\n<p>Si ricorda, infine, che la compilazione del quadro RW non si limita al solo titolare delle attivit\u00e0 detenute all\u2019estero, ma riguarda anche coloro che ne abbiano la disponibilit\u00e0 o la possibilit\u00e0 di movimentazione, cos\u00ec sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale anche i soggetti delegati al prelievo, tranne nel caso in cui si tratti di delega a operare per conto dell\u2019intestatario.<\/p>\n<p><small>di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta<\/small><\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Settembre, tempo di dichiarazioni, sebbene quest\u2019anno si possa beneficiare di un altro mese per la presentazione dei modelli Redditi, a seguito della disposizione di cui al comma 932 dell\u2019articolo 1 della legge di Bilancio 2018 che ha spostato al 31 ottobre 2018 la dead line per l\u2019invio delle denunce reddituali. 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