{"id":2065,"date":"2018-09-14T16:22:43","date_gmt":"2018-09-14T14:22:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2065"},"modified":"2018-09-14T16:23:09","modified_gmt":"2018-09-14T14:23:09","slug":"omessa-dichiarazione-niente-sanzioni-sul-credito-compensato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2065","title":{"rendered":"Omessa dichiarazione, niente sanzioni sul credito compensato"},"content":{"rendered":"<p>di Antonio Zappi<\/p>\n<p>Un\u2019omissione dichiarativa non preclude il riporto del credito Iva dell\u2019anno precedente e la sua compensazione in F24 non \u00e8 sanzionabile. Inoltre, senza dover necessariamente attendere la cartella di pagamento, \u00e8 ammissibile impugnare direttamente anche l\u2019avviso bonario derivante dalla liquidazione automatica e con il quale l\u2019ente impositore contesta l\u2019utilizzo del credito, ex articolo 54-bis del Dpr 633\/1972: tale atto, infatti, contiene una specifica pretesa tributaria anche se non \u00e8 ricompreso nell\u2019elenco dell\u2019articolo 19 del Dlgs 546\/1992. A queste conclusioni \u00e8 giunta la sentenza 14856\/46\/2018 della Ctp Roma (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/09\/13\/Ctp%20Roma%2014856_46_2018.pdf&amp;uuid=AErrMIrF\" target=\"_blank\">clicca qui per consultarla<\/a> ). Nella vicenda in esame, era stata notificata una cartella di pagamento ad un contribuente che, per errore materiale, aveva omesso di \u201cagganciare\u201d al modello Unico 2015 (per il periodo d\u2019imposta 2014) la dichiarazione Iva del medesimo anno, cosicch\u00e9 le Entrate si costituivano in giudizio sostenendo l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione della comunicazione di irregolarit\u00e0 e, al contempo, contestavano sia il riporto del credito Iva, indicato al rigo VL8 del modello dell\u2019anno successivo, che l\u2019avvenuta compensazione orizzontale del tributo. A parere dell\u2019Ufficio, infatti, il contribuente sarebbe stato intempestivo avendo prodotto la documentazione attestante la spettanza del diritto solo oltre i 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarit\u00e0 (circolari 21\/E\/2013 e 34\/E\/2012).<\/p>\n<p>Per i giudici romani, invece, non solo il ricorso contro qualsiasi atto portante una pretesa tributaria deve essere ritenuto ammissibile in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pa (Cassazione 3315\/2018), ma che nessuna conseguenza pu\u00f2 derivare dalla previsione di un termine di adempimento \u00abfissato non dalla legge, ma dalla stessa Amministrazione mediante circolare amministrativa, che non ha natura perentoria ed ha il solo fine di facilitare l\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione\u00bb.<\/p>\n<p>La normativa tributaria, sottolineano i giudici capitolini, \u00abha da tempo sottolineato il principio secondo cui al mancato rispetto delle formalit\u00e0 deve cedere il passo il dato sostanziale\u00bb, cosicch\u00e9, da un lato facendo richiamo all\u2019articolo 10 della legge 212\/2000 e, dall\u2019altro lato, osservando come l\u2019Ufficio avrebbe avuto la possibilit\u00e0 di tener conto, ancorch\u00e9 con qualche giorno di ritardo, della natura meramente formale della violazione ascritta alla societ\u00e0 ricorrente, avrebbe ben potuto accoglierne i rilievi e non applicare sanzioni, anche in ragione dell\u2019evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.<br \/>\nLe stesse Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 17758\/2016) hanno, infatti, sancito che l\u2019omessa dichiarazione non comporta la perdita del credito, potendo questo essere riportato a nuovo e\/o compensato, mentre la giurisprudenza di merito ha statuito che dalla compensazione del menzionato credito non possano scaturire neanche le sanzioni pretese dal Fisco, ex articolo 13 del Dlgs 471\/1997 (Ctr Sardegna 377\/1\/2018), ancorch\u00e9 in altro caso, invece, sia stata riconosciuta come corretta solo la sanzione formale per la dichiarazione omessa, ma non quella da indebita compensazione (Ctr Veneto 1093\/5\/2016).<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Antonio Zappi Un\u2019omissione dichiarativa non preclude il riporto del credito Iva dell\u2019anno precedente e la sua compensazione in F24 non \u00e8 sanzionabile. 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