{"id":2073,"date":"2018-09-17T11:02:21","date_gmt":"2018-09-17T09:02:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2073"},"modified":"2018-09-17T11:02:21","modified_gmt":"2018-09-17T09:02:21","slug":"il-regime-semplificato-non-esclude-passaggi-al-forfettario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2073","title":{"rendered":"Il regime semplificato non esclude passaggi al forfettario"},"content":{"rendered":"<p>di Salvina Morina e Tonino Morina<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">L\u2019omessa indicazione dell\u2019opzione nella dichiarazione annuale Iva, per l\u2019applicazione del regime semplificato, anche se non \u00e8 vincolante per l\u2019efficacia del regime scelto, \u00e8 comunque una violazione sanzionabile. Il contribuente pu\u00f2, per\u00f2, avvalersi del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione. Vale il comportamento concludente del contribuente, che per\u00f2 non \u00e8 vincolato alla permanenza triennale nel regime, con la conseguenza che la scelta per la contabilit\u00e0 semplificata non preclude il passaggio al regime forfettario, se in possesso dei requisiti di legge. \u00c8 questa la risposta fornita dall\u2019agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64\/E di ieri, a seguito di un\u2019istanza di interpello.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nell\u2019istanza, il contribuente ha specificato che, pur essendo in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario di cui all\u2019articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fin dall\u2019anno 2015 ha sempre svolto l\u2019attivit\u00e0 di parrucchiera in regime di contabilit\u00e0 semplificata, di cui all\u2019articolo 18 del Dpr 600\/1973, determinando l\u2019Iva nei modi ordinari, cosiddetto regime normale Iva da Iva, adottando semplicemente un \u00abcomportamento concludente\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nel 2017, il contribuente ha optato per il nuovo regime semplificato, cosiddetto di cassa, di cui al comma 5 dell\u2019articolo 18 Dpr 600\/1973 secondo il quale \u00abprevia opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell\u2019imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (&#8230;). In tal caso, per finalit\u00e0 di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui \u00e8 intervenuto il relativo incasso o pagamento\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Per l\u2019agenzia delle Entrate, la scelta per comportamento concludente, effettuata a partire dal 2015, di avvalersi del regime semplificato, invece di quello forfettario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime semplificato in quanto si tratta di regime \u00abnaturale\u00bb per i contribuenti minori. Non rileva nemmeno il fatto che, dal 2017, il contribuente determina il reddito secondo il \u00abcriterio di cassa\u00bb poich\u00e9 si tratta, anche stavolta, del regime \u00abnaturale\u00bb dei contribuenti in contabilit\u00e0 semplificata in presenza dell\u2019opzione di cui all\u2019articolo 18 comma 5 del Dpr 600\/1973.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Per l\u2019agenzia delle Entrate, il vincolo triennale rileva solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all\u2019articolo 18, comma 5, e non anche per quelli che, in possesso dei requisiti di legge, scelgono di accedere al regime forfettario. Ne consegue che il contribuente, in possesso dei requisiti di legge, pu\u00f2 transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza vincolo triennale di permanenza nel semplificato e, di conseguenza, avvalersi gi\u00e0 per l\u2019anno 2018 del regime forfettario. In definitiva, il nuovo regime di contabilit\u00e0 semplificata si rivela sempre pi\u00f9 complicato.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<div class=\"charts\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvina Morina e Tonino Morina L\u2019omessa indicazione dell\u2019opzione nella dichiarazione annuale Iva, per l\u2019applicazione del regime semplificato, anche se non \u00e8 vincolante per l\u2019efficacia del regime scelto, \u00e8 comunque una violazione sanzionabile. Il contribuente pu\u00f2, per\u00f2, avvalersi del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione. 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