{"id":2077,"date":"2018-09-21T09:58:51","date_gmt":"2018-09-21T07:58:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2077"},"modified":"2018-09-21T09:58:51","modified_gmt":"2018-09-21T07:58:51","slug":"lorgano-di-controllo-certifica-il-bonus-ricerca-e-sviluppo-in-redditi-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2077","title":{"rendered":"L\u2019organo di controllo certifica il bonus ricerca e sviluppo in Redditi 2018"},"content":{"rendered":"<p>di Giuseppe\u2009Carucci e Barbara Zanardi<\/p>\n<p>Il credito ricerca e sviluppo da inserire nel quadro RU della dichiarazione Redditi 2018 deve essere certificato dal collegio sindacale o da un revisore. Secondo quanto previsto dall\u2019articolo 3, comma 11, del Dl 145\/2013, infatti, per fruire del credito \u00e8 necessaria una documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale, dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. A tali soggetti, qualora incorrano in colpa grave nell\u2019esecuzione degli atti che sono richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 64 del Codice di procedura civile in tema di \u00abResponsabilit\u00e0 del consulente\u00bb.<\/p>\n<p><b>I controlli per la certificazione<\/b><br \/>\n\u00c8 bene dunque avere chiaro il tipo di controllo che il sindaco o il revisore devono fare prima di rilasciare la certificazione. Viene in tal senso in aiuto un documento dell\u2019Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova di settembre 2017n (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/09\/19\/Odcec%20Genova_certificazione.pdf&amp;uuid=AEvk94xF\" target=\"_blank\">clicca qui per consultarlo<\/a> ) nel quale \u00e8 precisato che il documento di certificazione deve contenere, in ogni caso, l\u2019attestazione della regolarit\u00e0 formale della documentazione contabile e dell\u2019effettivit\u00e0 dei costi sostenuti. Pertanto, la certificazione avr\u00e0 ad oggetto la mera regolarit\u00e0 formale della documentazione contabile e dell\u2019effettivit\u00e0 dei costi sostenuti, prescindendo dalle attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo poste in essere dal contribuente e da una loro analisi. Operativamente dunque il \u00abcertificatore\u00bb deve, ad esempio, esaminare le fatture relative ai costi agevolabili, i contratti e le buste paga dei dipendenti che hanno generato costi eleggibili per l\u2019agevolazione.<\/p>\n<p><b>I tempi per la certificazione<\/b><br \/>\nLa documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e certificata entro la data di approvazione dello stesso ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all\u2019approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.<\/p>\n<p>La circolare 13\/E\/2017 (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2017\/04\/28\/circolare_13_E_2017.pdf&amp;uuid=AEyfEtCB\" target=\"_blank\">clicca qui per consultarla<\/a> ) ha, tuttavia, chiarito che il mancato rispetto del termine previsto per la certificazione non inficia il diritto al credito di imposta e costituisce una violazione meramente formale, non sanzionabile. Allo stesso modo non inficia il diritto al credito di imposta la mancata \u201callegazione\u201d, nei termini sopra riportati, della documentazione contabile al bilancio. L\u2019omissione, in questo caso, costituisce una violazione di natura formale alla quale si rende applicabile la sanzione da 250 euro a 2mila euro, con possibilit\u00e0 di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso.<\/p>\n<p><b>I controlli di merito <\/b><br \/>\n\u00c8 evidente che nel caso in cui la societ\u00e0 sia dotata di un collegio sindacale, organo che vigila sul rispetto della legge e sull\u2019osservanza dei principi di corretta amministrazione, i controlli potrebbero opportunamente essere estesi ai profili di spettanza dell\u2019agevolazione. Potrebbe essere dunque utile acquisire l\u2019analisi tecnica svolta dalla societ\u00e0 per valutare la corrispondenza tra le attivit\u00e0 di R&amp;S poste in essere e quelle agevolabili cos\u00ec come definite dalla normativa e dalla prassi vigente.<\/p>\n<p>Dal punto di vista pratico, dunque, il collegio potrebbe verificare, ad esempio, che la societ\u00e0 abbia fatto gli approfondimenti necessari ad accertare che l\u2019investimento in ricerca e sviluppo presenti i requisiti ben dettagliati nella circolare Mise 59990\/2018.<\/p>\n<p>La societ\u00e0, dunque, deve accertarsi che l\u2019esecuzione di un progetto per lo sviluppo di un software, con riferimento al quale intende usufruire del credito, dipenda da un progresso scientifico e\/o tecnologico e lo scopo del progetto sia la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giuseppe\u2009Carucci e Barbara Zanardi Il credito ricerca e sviluppo da inserire nel quadro RU della dichiarazione Redditi 2018 deve essere certificato dal collegio sindacale o da un revisore. 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