{"id":2092,"date":"2018-11-13T12:17:29","date_gmt":"2018-11-13T11:17:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2092"},"modified":"2018-11-13T12:17:29","modified_gmt":"2018-11-13T11:17:29","slug":"domande-esperti-risposte-agenzia-entrate-fatturazione-elettronica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2092","title":{"rendered":"Domande esperti &#8211; risposte Agenzia Entrate (Fatturazione Elettronica)"},"content":{"rendered":"<h2>Detrazione indebita<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l&#8217;imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell&#8217;articolo 25 sar\u00e0 sanzionabile?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong>Nel caso di specie si ritiene che avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile.Al contrario,se non riceve la fattura elettronica via Sdi entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione la sanzione risulter\u00e0 applicabile, in quanto ha detratto l&#8217;Iva in assenza di una fattura regolare (cio\u00e8, la fattura elettronica via Sdl).<\/p>\n<h2>Sparisce lo spesometro<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0Le fatture emesse da minimi, forfettari nonch\u00e9 in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono pi\u00f9 soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong> L&#8217;articolo 1,comma 3 bis,del Dlgs 127\/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cio\u00e8 quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l&#8217;articolo 21 del Dl 78\/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1<sup>0 <\/sup>gennaio 2019 (il cosiddetto &#8220;nuovo spesometro&#8221;). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1<sup>0 <\/sup>gennaio 2019 non sussister\u00e0 pi\u00f9 l&#8217;obbligo di comunicazione &#8220;spesometro&#8221;.<\/p>\n<h2>Gli omaggi passano dallo Sdi<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell&#8217;obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1\u00b0<sup>\u00a0<\/sup>gennaio 2019? Se s\u00ec, sono previsti particolari documenti?<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong>S\u00ec, le fatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d&#8217;interscambio.<\/p>\n<h2>Autofatture in reverse charge<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> Le autofatture fatte in caso di reverse charge vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalit\u00e0 digitale?<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong>Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l&#8217;operatore Iva residente o stabilito in Italia sar\u00e0 tenuto a effettuare l&#8217;adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d&#8217;acquisto ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3 bis, del Dgs 127\/15. Per gli acquisti interni peri quali l&#8217;operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura &#8220;N6&#8221;, in quanto I&#8217;operazione \u00e8 effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del Dpr 633\/72, l&#8217;adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una &#8220;integrazione&#8221; della fattura ricevuta con l&#8217;aliquota e l&#8217;imposta dovuta e la conseguente\u00a0registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633\/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, I&#8217;Agenzia ha gi\u00e0 chiarito con la circolare 13\/E del 2 luglio 2018 che una modalit\u00e0 alternativa all&#8217;integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l&#8217;integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento \u2014 che per consuetudine viene chiamato &#8220;autofattura&#8221; poich\u00e9 contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l&#8217;identificativo Iva dell&#8217;operatore che effettua l&#8217;integrazione sia nel campo del cedente\/ prestatore che in quello del cessionario\/committente &#8211; pu\u00f2 essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l&#8217;operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall&#8217;agenzia delle Entrate, il documento verr\u00e0 portato automaticamente in conservazione.<\/p>\n<h2>Fatture per conto terzi<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0 ln presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, Dpr 633\/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l&#8217;acquirente-emittente glielo comunica con modalit\u00e0 estranee allo Sdl.<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong>Lo Sdl consegna la fattura all&#8217;indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario\/committente per conto del cedente\/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l&#8217;indirizzo telematico del cedente\/prestatore lo Sdl consegner\u00e0 a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario\/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.<\/p>\n<h2>Passaggi interni dallo Sdi<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0 Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell&#8217;articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all&#8217;emittente mediante SDI?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong> S\u00ec, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate allo Sdl.<\/p>\n<h2>Niente e-fatture fuori campo<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0 Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong>Perle operazioni fuoricampo di applicazione dell&#8217;Iva (ad esempio, le operazioni &#8220;monofase&#8221; di cui all&#8217;articolo 74 del Dpr 633\/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l&#8217;operatore non \u00e8 tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l&#8217;introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l&#8217;operatore non sar\u00e0 obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del direttore dell&#8217;agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l&#8217;emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche &#8220;fuori campo Iva&#8221; con il formato XML: pertanto, qualora l&#8217;operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovr\u00e0 emetterla elettronicamente via Sdl utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il &#8220;codice natura&#8221; da utilizzare per rappresentare tali operazioni \u00e8 &#8220;N2&#8221;.<\/p>\n<h2>Possibile indicare pi\u00f9 Pec<\/h2>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> L&#8217;impresa, anzich\u00e9 utilizzare l&#8217;indirizzo Pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l&#8217;equivalente &#8220;elettronico&#8221; dell&#8217;indirizzo &#8220;fisico&#8221; della sede legale) pu\u00f2 dotarsi di un altro indirizzo Pec da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se s\u00ec ha lo stesso valore fiscale\/legale?<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong> Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilit\u00e0 di utilizzare pi\u00f9 Indirizzi telematici&#8221;, quindi anche pi\u00f9 Pec, anche diverse da quella legale registrata in Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata www.inipec.gov.it).<\/p>\n<p>Peraltro, l&#8217;operatore Iva residente o stabilito pu\u00f2 scegliere anche di trasmettere e\/o ricevere le sue fatture attraverso l&#8217;indirizzo telematico (ad esempio Pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessit\u00e0 di comunicare alcuna &#8220;delega&#8221; in tal senso all&#8217;Agenzia delle entrate. Il Sistema di interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all&#8217;indirizzo telematico (come la Pec) che trover\u00e0 riportato nella fattura elettronica salvo che l&#8217;operatore Iva che appare in fattura come cessionario\/committente non abbia preventivamente &#8220;registrato&#8221; nel portale &#8220;Fatture e Corrispettivi&#8221; l&#8217;indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell&#8217;area tematica della home page del sito dell&#8217;agenzia delle Entrate.<\/p>\n<h1>Fattura 2018 in ritardo<\/h1>\n<p><strong>Domanda:\u00a0<\/strong>Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail?<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong>L&#8217;obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all&#8217;articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1<sup>0 <\/sup>gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l&#8217;obbligo \u00e8 legato all&#8217;effettiva emissione della fattura. Nel caso evidenziato nel quesito se la fattura \u00e8 stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data \u00e8 sicuramente un elemento qualificante) in modalit\u00e0 cartacea ed \u00e8 stata ricevuta dal cessionario\/committente nel 2019, la\u00a0stessa non sar\u00e0 soggetta all&#8217;obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovr\u00e0 essere emessa in via elettronica.<\/p>\n<h1>Fattura non trasmessa<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> Dal 2019, se un fornitore non invier\u00e0 la fattura elettronicamente, il contribuente perder\u00e0 la possibilit\u00e0 di detrarre l&#8217;Iva? Sar\u00e0 comunque tenuto a pagare l&#8217;importo pattuito?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong> Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario\/committente (titolare di partita Iva) non disporr\u00e0 di un documento fiscalmente corretto e non potr\u00e0 esercitare il diritto alla detrazione dell&#8217;Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l&#8217;emissione della fattura elettronica via Sdl e, se non la riceve, \u00e8 obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 8, del Dlgs 471\/97. Con la regolarizzazione potr\u00e0 portare in detrazione l&#8217;Iva relativa.Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1 del Dlgs n. 127\/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.<\/p>\n<h1>Possibile la fattura differita<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> Nell&#8217;ambito della fattura elettronica \u00e8 possibile l&#8217;uso della fattura differita?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong> L&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all&#8217;articolo 21, comma 4,del Dpr 633\/72 e quindi \u00e8 possibile l&#8217;emissione di una fattura elettronica &#8220;differita&#8221;. Secondo la norma si pu\u00f2 emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell &#8216;operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d&#8217;esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l&#8217;operatore Iva residente o stabilito potr\u00e0 emettere una fattura elettronica &#8220;differita&#8221; il 10 febbraio 2019 avendo cura di: e al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472\/1996) che accompagni la merce; e datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); e far concorrere l&#8217;Iva alla liquidazione del mese di gennaio.<\/p>\n<h1>Una copia al condominio<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0Dal 1\u00b0<sup>\u00a0<\/sup>gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condomini?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong>\u00a0 Il condominio non \u00e8 un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura.<\/p>\n<p>Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via Sdl considerando il condominio alla stregua di un &#8220;consumatore finale&#8221;. Pertanto, come previsto dal provvedimento del direttore dell&#8217;agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018: e nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell&#8217;identificativo fiscale CF del cessionario\/ committente; e valorizzeranno il campo &#8220;codice destinatario&#8221; della fattura elettronica con il codice convenzionale &#8220;0000000&#8221; e invieranno la fattura elettronica al Sdl;<\/p>\n<p>o consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa &#8211; in formato analogico o elettronico &#8211; al condominio. Nella copia dovr\u00e0 essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sar\u00e0 esclusivamente quello disponibile nell&#8217;area riservata.<\/p>\n<p>L&#8217;agenzia delle Entrate metter\u00e0 a disposizione del condominio la fattura elettronica correttamente elaborata dallo Sdl, in un&#8217;apposita area riservata del sito dell&#8217;Agenzia.<\/p>\n<p>Si coglie l&#8217;occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.<\/p>\n<h1>Privati, documento via mail<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0 I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente pu\u00f2 pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell&#8217;indirizzo la fattura elettronica oppure \u00e8 tenuto a scaricarla dallo Sdl?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong>\u00a0Come stabilito dall&#8217;articolo 1 del Dlgs 127\/15, l&#8217;operatore Iva residente o stabilito \u00e8 obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.<\/p>\n<p>La rinuncia della copia analogica o elettronica della fattura potr\u00e0 pi\u00f9 facilmente avvenire se l&#8217;operatore Iva ricorder\u00e0 al cliente che potr\u00e0 consultare facilmente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell&#8217;agenzia delle Entrate, in una specifica sezione accanto a quella della sua dichiarazione precompilata.<\/p>\n<p>Infine si sottolinea che tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).<\/p>\n<h1>Scarto da partita inesistente<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il Sdl scarta questa fattura?<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong>Le due ipotesi vanno distinte.<\/p>\n<p>Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario\/committente inesistente in Anagrafe tributaria, lo Sdl scarta la fattura in quanto la stessa non \u00e8 conforme alle prescrizioni dell&#8217;articolo 21 del Dpr 633\/72.<\/p>\n<p>Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, lo Sdl non scarta la fattura e la stessa sar\u00e0 correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l&#8217;agenzia delle Entrate potr\u00e0 eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicit\u00e0 dell&#8217;operazione.<\/p>\n<h1>Rifiuto fuori dallo Sdi<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?<\/p>\n<p><strong>Risposta:\u00a0<\/strong>L&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il &#8220;rifiuto&#8221; di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potr\u00e0 rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via email, telefono eccetera): non \u00e8 possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello Sdl.<\/p>\n<h1>Lo spazio Lettere d&#8217;intento<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong>\u00a0 Siamo una societ\u00e0 di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d&#8217;intento ricevuta.<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong> La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d&#8217;intento. Si ritiene che I &#8216;informazione possa essere inserita nell&#8217;XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, &#8220;Causale&#8221;) che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.<\/p>\n<h1>Il registro delle deleghe<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> Perch\u00e9 e con quali modalit\u00e0 occorre tenere il registro delle deleghe?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong> Il nuovo sistema di comunicazione telematica, direttamente da parte dell&#8217;intermediario delegato, dei dati per attivare la delega ricalca sostanzialmente la procedura gi\u00e0 in uso per l&#8217;accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, procedura gi\u00e0 ritenuta idonea dal Garante della Privacy per la protezione e riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell&#8217;ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalit\u00e0 di garantire che la delega sia stata acquisita dall&#8217;intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro pu\u00f2 essere tenuto con qualsiasi modalit\u00e0, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento.<\/p>\n<p>Eventuali moduli gi\u00e0 acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data g novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l&#8217;acquisizione della delega \u00e8 avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.<\/p>\n<h1>Originale all&#8217;Agenzia<\/h1>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalit\u00e0 approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell&#8217;originale?<\/p>\n<p><strong>Risposta:<\/strong>In tal caso, sar\u00e0 l&#8217;ufficio dell&#8217;agenzia delle Entrate che conserver\u00e0 il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potr\u00e0 essere riportata l&#8217;annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale \u00e8 conservato presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia dove \u00e8 stato presentato (riportando il nome dell&#8217;ufficio e il numero di protocollo della ricevuta).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Detrazione indebita Domanda:\u00a0Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l&#8217;imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2092\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Domande esperti &#8211; risposte Agenzia Entrate (Fatturazione Elettronica)<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-2092","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2092"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2092\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2094,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2092\/revisions\/2094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}