{"id":2126,"date":"2018-11-27T13:57:27","date_gmt":"2018-11-27T12:57:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2126"},"modified":"2018-11-27T13:57:27","modified_gmt":"2018-11-27T12:57:27","slug":"fattura-elettronica-codici-diversi-per-operazioni-esenti-e-fuori-campo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2126","title":{"rendered":"Fattura elettronica, codici diversi per operazioni esenti e fuori campo"},"content":{"rendered":"<p>Anche il prossimo anno, non sar\u00e0 obbligatoria l\u2019emissione delle fatture con Iva esclusa, ad esempio, per addebitare gli interessi di mora, le penalit\u00e0 o i rimborsi spese anticipati in nome e per conto della controparte, ovvero l\u2019emissione di quelle non soggette a Iva o fuori campo Iva (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/art\/dichiarazioni-e-adempimenti\/2018-11-12\/niente-detrazione-iva-senza-fattura-elettronica-204043.php?uuid=AEvLcWfG\" target=\"_blank\">risposte delle Entrate al videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018<\/a> ). Se per\u00f2 si decide di emetterle, deve essere indicato il corretto codice natura dell\u2019operazione senza Iva: N1 per quelle escluse da Iva e N2 per quelle non soggette a Iva (ad esempio, le cessioni in regime monofase, ad esempio, di generi di monopolio tabacchi, di quotidiani, periodici, libri o di schede telefoniche prepagate).<\/p>\n<p><b>Fatture transfrontaliere<\/b><br \/>\nPer le fatture attive verso propri clienti non residenti o non stabiliti in Italia ovvero clienti solo identificati, invece, la fattura va sempre emessa e, per evitare l\u2019esterometro, sar\u00e0 possibile accordarsi con il proprio cliente (ad esempio, societ\u00e0 del gruppo) per l\u2019invio allo stesso della e-fattura, in formato xml, tramite lo Sdi (punto 9.2, provvedimento del 30 aprile 2018, che consente questa procedura anche per le fatture da fornitori esteri). Il cliente estero dovr\u00e0 dotarsi di una pec ovvero del codice destinatario (ad esempio, di un intermediario). In alternativa a questo metodo, per evitare l\u2019esterometro, la fattura cartacea emessa al cliente estero dovr\u00e0 essere trasformata in fattura elettronica, per essere inviata allo Sdi, indicando nel campo \u00abCodiceDestinatario\u00bb il codice \u00abXXXXXXX\u00bb.<br \/>\nA differenza della prima esenzione dall\u2019invio, questa \u00e8 possibile solo per le fatture attive e lo Sdi non invia nulla al cliente estero.<\/p>\n<p><b>Natura dei servizi Ue o extra-Ue<\/b><br \/>\nSia per le fatture attive emesse attraverso lo Sdi che per quelle solo inviate allo Sdi, va prestata attenzione al fatto che, sia i servizi resi a soggetti extra-Ue che quelli resi a soggetti Ue sono operazioni \u00abnon soggette\u00bb a Iva \u00abper mancanza del requisito territoriale\u00bb previsto dall\u2019articolo 7-ter, del Dpr 633\/1972, ma solo per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall\u2019Unione europea, in fattura deve essere riportata l\u2019annotazione \u00aboperazione non soggetta\u00bb. Per le prestazioni verso soggetti Iva Ue, invece, va riportata l\u2019annotazione \u00abinversione contabile\u00bb (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, del Dpr 633\/1972). Per questo motivo, le e-fatture emesse per i servizi resi a soggetti extra-Ue dovranno avere natura N2 (non soggetti a Iva) &#8211; circolare 1\/E\/2017, paragrafo 4 &#8211; , mentre quelle per servizi resi a soggetti Ue avranno natura N6 (inversione contabile). La risposta \u00e8 contenuta in una Faq dell\u2019agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2017, nel portale Fatture e corrispettivi, riferita allo spesometro, ma \u00e8 applicabile ora anche per le fatture elettroniche.<br \/>\nSecondo l\u2019agenzia delle Entrate, infatti, in linea generale, vale il principio che nello spesometro vada riportata l\u2019imposta o la sua natura cos\u00ec come \u00e8 riportata nel documento emesso. Ecco che i servizi resi a soggetti extra-Ue, dove le fatture hanno l\u2019annotazione \u00aboperazione non soggetta\u00bb, vanno classificati con la natura N2 (non soggetti a Iva) &#8211; circolare 1\/E\/2017, paragrafo 4 &#8211; mentre i servizi resi a soggetti Ue, dove le fatture hanno l\u2019annotazione \u00abinversione contabile\u00bb, vanno classificati con la natura N6 (inversione contabile).<\/p>\n<p><b>Autofattura e natura N6<\/b><br \/>\nSi segnala che l\u2019allegato A al provvedimento 30 aprile 2018, commentando la natura N6, inversione contabile, riporta ancora le indicazioni che erano state date per la compilazione della sezione Dtr dello spesometro, relativa alle fatture ricevute (allegato al provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793), in quanto dice che questa natura dovr\u00e0 essere utilizzata non solo per le operazioni attive in reverse charge, ma anche per \u00abl\u2019autofatturazione per acquisti extra Ue di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti\u00bb. Si ritiene che questa informazione debba essere eliminata, in quanto vige l\u2019esenzione di inviare allo Sdi gli acquisti e i servizi ricevuti da soggetti non residenti o non stabiliti ovvero solo identificati in Italia, ancorch\u00e9 documentati da autofattura.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche il prossimo anno, non sar\u00e0 obbligatoria l\u2019emissione delle fatture con Iva esclusa, ad esempio, per addebitare gli interessi di mora, le penalit\u00e0 o i rimborsi spese anticipati in nome e per conto della controparte, ovvero l\u2019emissione di quelle non soggette a Iva o fuori campo Iva (risposte delle Entrate al videoforum del Sole 24 &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2126\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Fattura elettronica, codici diversi per operazioni esenti e fuori campo<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-2126","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2126"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2126\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2127,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2126\/revisions\/2127"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}