{"id":2130,"date":"2018-11-27T14:15:47","date_gmt":"2018-11-27T13:15:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2130"},"modified":"2018-11-27T14:15:47","modified_gmt":"2018-11-27T13:15:47","slug":"liti-pendenti-la-doppia-vittoria-consente-la-definizione-con-il-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2130","title":{"rendered":"Liti pendenti, la doppia vittoria consente la definizione con il 5%"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Definizione delle liti fiscali pendenti con pi\u00f9 appeal. Gli emendamenti approvati ieri dalla Commissione Finanze del Senato al Dl 119 prevedono che, in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la lite pu\u00f2 essere definita con il 90% delle imposte dovute nell\u2019atto impugnato. Se, invece, \u00e8 stata depositata una sentenza favorevole al contribuente la definizione della lite avviene con il pagamento del 40% delle imposte se la pronuncia \u00e8 di primo grado o del 15% se \u00e8 di secondo grado. Invece, se la controversia \u00e8 pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e l\u2019Agenzia sia risultata soccombente in tutti i precedenti giudizi, la definizione avviene con il pagamento del 5% del valore della controversia.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nonostante queste favorevoli modifiche permangono vari dubbi. Innanzitutto il riferimento al \u00abricorso pendente iscritto\u00bb potrebbe comportare che si tratta solo di quei ricorsi in primo grado per i quali \u00e8 stata fatta la costituzione in giudizio e non anche quelli soltanto notificati alla controparte. Se cos\u00ec fosse, bisogna chiarire se la data di riferimento per la costituzione sia l\u2019entrata in vigore della legge di conversione o il 24 ottobre. Poi, non \u00e8 stato disciplinato il trattamento per le pronunce della Cassazione con rinvio. Nel decreto legge, nelle ipotesi di rinvio, per la definizione della lite \u00e8 necessario versare il 100% delle imposte pretese con l\u2019atto impugnato. Ora, considerata la modifica intervenuta per i giudizi pendenti in primo grado, l\u2019importo dovrebbe verosimilmente scendere al 90%. La relazione illustrativa al decreto, infatti, precisava che nel caso di sentenza della Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione. Poich\u00e9 dopo l\u2019emendamento, per i ricorsi pendenti in primo grado, la definizione potr\u00e0 avvenire con il pagamento del 90% dovrebbe conseguire che i rinvii della Cassazione potranno essere analogamente chiusi con il 90%. Si tratta comunque di una circostanza singolare, atteso che il contribuente potrebbe aver avuto una sentenza in un grado di giudizio favorevole e non beneficerebbe di tale circostanza.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Quanto alla nuova previsione, secondo cui per un doppio grado di giudizio favorevole \u00e8 dovuto il 5%, occorre comprendere se per \u00abcontroversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione\u00bb debbano intendersi i ricorsi gi\u00e0 notificati ovvero quelli i cui termini di impugnazione della sentenza di appello non siano ancora spirati. Va da s\u00e9 che prevalendo la prima interpretazione, pi\u00f9 aderente alla norma, il nuovo beneficio del 5% sarebbe legato alla tempestivit\u00e0 del ricorso dell\u2019agenzia delle Entrate alla data di conversione della legge, in assenza del quale, il contribuente potrebbe beneficiare solo del pagamento del 15%.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nei giorni scorsi sono stati poi approvati tre emendamenti sulla rottamazione ter che rendono pi\u00f9 interessante il meccanismo di definizione. Anzich\u00e9 10 rate, viene consentito il pagamento in un numero massimo di 18 rate, consecutive, la prima e la seconda delle quali, di importo pari al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. \u00c8 stato poi previsto che l\u2019effetto di inefficacia della definizione non si produce nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni e non sono dovuti interessi.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Definizione delle liti fiscali pendenti con pi\u00f9 appeal. Gli emendamenti approvati ieri dalla Commissione Finanze del Senato al Dl 119 prevedono che, in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la lite pu\u00f2 essere definita con il 90% delle imposte dovute nell\u2019atto impugnato. 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