{"id":2138,"date":"2018-11-28T10:23:32","date_gmt":"2018-11-28T09:23:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2138"},"modified":"2018-11-28T10:23:32","modified_gmt":"2018-11-28T09:23:32","slug":"lacquisto-di-azienda-non-incide-sul-bonus-rs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2138","title":{"rendered":"L\u2019acquisto di azienda non incide sul bonus R&#038;S"},"content":{"rendered":"<p id=\"U4117867088173bF\" class=\"paragrafo\">L\u2019acquisto di una azienda \u201cindipendente\u201d sotto l\u2019aspetto del soggetto economico non incide sulla media di riferimento per il calcolo incrementale del credito d\u2019imposta ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145\/2013), contrariamente a quanto avviene con operazioni di subentro in regime di continuit\u00e0 nelle vicende e nelle posizioni fiscali altrui (come accade in caso di fusioni e scissioni). Diversamente, in presenza di operazioni quali il conferimento di azienda o l\u2019affitto di azienda, alla stessa stregua dell\u2019acquisto, ove esse rappresentino fenomeni di riorganizzazione realizzate all\u2019interno del gruppo societario, la media storica va implementata con i dati rilevanti dei soggetti danti causa. \u00c8 questo, in sintesi, il contenuto della risposta a interpello (prot. 909-638\/2018) resa nelle scorse settimane dalla Dre Emilia-Romagna, ove vengono richiamate e precisate le affermazioni contenute nella circolare n. 10\/E\/2018. La conclusione \u00e8 sicuramente utile per le aziende interessate, anche con riferimento alle spese che verranno sostenute nel 2019, in vigenza dalle modifiche alle regole generali sul credito d\u2019imposta contenute nella bozza di legge di Bilancio 2019 in discussione in Parlamento.<\/p>\n<p id=\"U411786708817lUG\" class=\"paragrafo\">Nel caso in esame, la societ\u00e0 istante aveva acquistato una azienda da un fallimento nel corso del 2014 e si chiedeva se i dati della cedente per il periodo ante acquisizione concorressero alla determinazione della media sui cui si basa il calcolo incrementale del credito d\u2019imposta, come previsto dall\u2019articolo 5, comma 2, del Dm 27 maggio 2015. I meccanismi di calcolo del credito d\u2019imposta in presenza di operazioni straordinarie sono stato chiariti dall\u2019agenzia delle Entrate con circolare n. 10\/E\/2018, che ha diviso, sostanzialmente, le varie operazioni in due gruppi:<\/p>\n<p id=\"U411786708817bFD\" class=\"paragrafo\"><span id=\"U411786708817p4B\" class=\"pallino-inline\">quelle (come la fusione e la scissione) caratterizzate da una sostanziale continuit\u00e0 nelle vicende giuridiche e nelle posizioni fiscali delle societ\u00e0 incorporate (o fuse) e scisse, in cui i dati di queste ultime devono essere trasferite nella media storica di riferimento delle societ\u00e0 incorporanti (o risultanti) e delle beneficiarie;<\/span><\/p>\n<p id=\"U411786708817UC\" class=\"paragrafo\"><span id=\"U411786708817dFH\" class=\"pallino-inline\">quelle (come la cessione di azienda, il conferimento e l\u2019affitto di azienda) in cui tale continuit\u00e0 sostanziale generalmente non si ravvisa, per cui non si verifica neppure il trasferimento dei dati storici, peraltro di assai difficile ricostruzione senza un obbligo preciso di informazione da parte del soggetto dante causa.<\/span><\/p>\n<p id=\"U411786708817eLC\" class=\"paragrafo\">Quest\u2019ultima conclusione, tuttavia, va rivista nel caso in cui tali operazioni avvengano all\u2019interno di un gruppo, ossia nell\u2019ambito del medesimo soggetto economico, nel qual caso \u00absulla base di valutazioni di ordine sistematico ed equitativo\u00bb si deve giungere alle stesse conclusioni previste per fusioni e scissioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Richiamando questi concetti, la Dre Emilia-Romagna, esaminando il caso di cui all\u2019interpello, conclude nel senso che la societ\u00e0 acquirente non deve ereditare i dati dei costi di ricerca sostenuti dall\u2019azienda acquistata nel periodo di riferimento (2012-2014, sino alla cessione), poich\u00e9 \u00abil cambiamento del soggetto economico conseguente alla cessione determina una discontinuit\u00e0 nell\u2019attivit\u00e0 di ricerca precedentemente svolta\u00bb. Nell\u2019istanza, infatti, era stato precisato che la societ\u00e0 acquirente e la fallita erano sempre state parti indipendenti, non avendo mai fatto parte dello stesso gruppo societario, n\u00e9 essendo state interessate da rapporto di partecipazione reciproca, di controllo o di collegamento ex articolo 2359 del Codice civile o di correlazione. Il che, quindi, rende tutto pi\u00f9 semplice.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019acquisto di una azienda \u201cindipendente\u201d sotto l\u2019aspetto del soggetto economico non incide sulla media di riferimento per il calcolo incrementale del credito d\u2019imposta ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145\/2013), contrariamente a quanto avviene con operazioni di subentro in regime di continuit\u00e0 nelle vicende e nelle posizioni fiscali altrui (come accade in caso di &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2138\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">L\u2019acquisto di azienda non incide sul bonus R&#038;S<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-2138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finanziamento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2138"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2138\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2139,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2138\/revisions\/2139"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}