{"id":2155,"date":"2018-11-30T10:02:15","date_gmt":"2018-11-30T09:02:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2155"},"modified":"2018-11-30T10:02:15","modified_gmt":"2018-11-30T09:02:15","slug":"anche-per-i-documenti-datati-2018-puo-scattare-lobbligo-di-e-fattura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2155","title":{"rendered":"Anche per i documenti datati 2018 pu\u00f2 scattare l\u2019obbligo di e-fattura"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Formato elettronico obbligatorio per le fatture emesse dal 1\u00b0 gennaio 2019: si potr\u00e0 quindi continuare validamente a gestire in formato cartaceo eventuali fatture datate 2018 ricevute nel 2019 con canali diversi dal Sistema di interscambio. Al contrario, eventuali note di variazione 2019 relative a fatture del 2018, emesse in formato cartaceo, andranno trasmesse dall\u2019emittente e ricevute dal destinatario in elettronico attraverso il sistema di interscambio in formato strutturato Xml. Il chiarimento di sicuro interesse degli operatori necessita, per\u00f2, di una attenta valutazione per evitare di registrare un documento analogico che in effetti, doveva essere emesso fin dall\u2019origine in elettronico.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La risposta dell\u2019Agenzia \u00e8 esattamente la seguente: \u00abL\u2019obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all\u2019articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019. Il momento da cui decorre l\u2019obbligo \u00e8 legato all\u2019effettiva emissione della fattura. Pertanto, se la fattura \u00e8 stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data \u00e8 sicuramente un elemento qualificante) in modalit\u00e0 cartacea ed \u00e8 stata ricevuta dal cessionario\/committente nel 2019, la stessa non sar\u00e0 soggetta all\u2019obbligo della fatturazione elettronica\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Quindi in via generale una fattura datata 31 dicembre 2018 (essendo la data un elemento qualificante) sar\u00e0, di per s\u00e9, analogica e non elettronica. Per\u00f2, se la stessa fattura, sempre datata 31 dicembre 2018 viene formata e contabilizzata nel 2018 e poi inviata, ad esempio, via Pec nel 2019 risulter\u00e0 \u201cemessa\u201d nel 2019 e quindi dovr\u00e0 essere trattata in elettronico.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Questa situazione, riprendendo un\u2019ulteriore risposta fornita dall\u2019agenzia delle Entrate, per la quale una fattura emessa nel 2019 e non ricevuta in elettronico non consente al cessionario\/committente di detrarre l\u2019imposta perch\u00e9 lo stesso non sarebbe in possesso di una fattura fiscalmente rilevante, potrebbe determinare a fine anno qualche problema al contribuente destinatario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Pertanto, oltre ad auspicare, tenendo conto delle difficolt\u00e0 che potrebbero scaturire nei primi giorni del 2019, un\u2019applicazione flessibile della norma e della relativa interpretazione, si consiglia ai contribuenti, per quest\u2019anno e per quanto possibile di anticipare la fatturazione di qualche giorno rispetto all\u2019ultimo giorno dell\u2019anno ovvero se a cavallo dell\u2019anno di essere sicuri di trasmettere la fattura entro il 31 dicembre. Al contrario, se la spedizione avverr\u00e0 i primi giorni del 2019 sarebbe cautelativo adottare fin da subito la fattura elettronica.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">L\u2019ulteriore chiarimento contenuto nella stessa risposta relativamente alle note di variazione \u00e8 confermativo di quanto gi\u00e0 indicato nella circolare 1\/DF del 31 marzo del 2014 dal dipartimento delle Finanze in occasione dell\u2019entrata in vigore dell\u2019obbligo di fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni centrali. Pertanto in caso di emissione di una nota di variazione nel 2019 di una fattura emessa in modalit\u00e0 analogica (su carta) nel 2018, va gestita unicamente in elettronico.<\/p>\n<p><b>La manutenzione allo Sdi<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Sempre a proposito di date, le Entrate hanno reso noto nella serata di ieri che sabato 1 e domenica 2 dicembre Sogei effettuer\u00e0 dei lavori di potenziamento del Sistema di interscambio, che quindi non sar\u00e0 disponibile nel week-end. Per questo l\u2019Agenzia \u00abha disposto il differimento al 4 dicembre dei termini per la trasmissione di fatture e note di variazione dei giorni 1 e 2 dicembre 2018\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Formato elettronico obbligatorio per le fatture emesse dal 1\u00b0 gennaio 2019: si potr\u00e0 quindi continuare validamente a gestire in formato cartaceo eventuali fatture datate 2018 ricevute nel 2019 con canali diversi dal Sistema di interscambio. 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