{"id":2157,"date":"2018-11-30T10:13:47","date_gmt":"2018-11-30T09:13:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2157"},"modified":"2018-11-30T10:13:47","modified_gmt":"2018-11-30T09:13:47","slug":"i-paradossi-dello-sdi-dallintegrazione-due-operazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2157","title":{"rendered":"I paradossi dello Sdi: dall\u2019integrazione due operazioni"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">La fatturazione elettronica, ai fini dei controlli cui \u00e8 demandata l\u2019amministrazione finanziaria, altro non \u00e8 che uno spesometro continuo, con una rilevante differenza. Gli spesometri sono due, quello relativo alle fatture emesse dal fornitore e quello relativo alle fatture ricevute dal cliente, da cui la necessit\u00e0 di incrociare i due elenchi per porre in evidenza eventuali difformit\u00e0. La fatturazione elettronica, invece, \u00e8 un flusso univoco generato solo dal fornitore, che \u2013 attraverso il passaggio dal sistema di interscambio \u2013 viene acquisito dal cliente senza che possano pi\u00f9 esistere differenze tra mittente e destinatario. Ne consegue che la fattura emessa indicando un destinatario errato ed estraneo al rapporto con quel fornitore non pu\u00f2 \u2013 a differenza della procedura verso la pubblica amministrazione \u2013 essere respinta dal destinatario, il quale dovr\u00e0 attivarsi (extra SdI, \u00a7 6.2 del provvedimento 30 aprile 2018) con il fornitore, che deve a questo punto emettere una nota di variazione per stornare la fattura errata. Vengono peraltro i brividi al pensiero della veicolazione automatizzata di queste fatture per operazioni di fatto inesistenti, che il sistema carica sulla posizione del destinatario, il quale potrebbe erroneamente esercitare il diritto di detrazione per mera negligenza di non aver controllato il flusso in entrata. La centralit\u00e0 della posizione del fornitore trova il fondamento nell\u2019articolo 26 della legge Iva: solo chi ha emesso la fattura pu\u00f2 ridurne l\u2019imponibile e\/o l\u2019imposta.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">In questo contesto meritano ulteriori approfondimenti alcune recenti affermazioni verbali dell Entrate. La prima riguarda la nota di variazione elettronica emessa nel 2019 a fronte di una fattura tradizionale del 2018. La risposta, pubblicata sul \u00abSole\u00bb il 13 novembre parla del contribuente che \u00abdovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018\u00bb. Ma, tornando ai criteri generali e all\u2019articolo 26 legge Iva, la nota di variazione pu\u00f2 riguardare solo fatture emesse, cio\u00e8 pu\u00f2 essere fatta e immessa nello SdI solo dal fornitore e non dal cliente. Un analogo problema \u201cdirezionale\u201d del flusso riguarda l\u2019integrazione con imponibile e Iva della fattura emessa in reverse charge interno. La circolare 13\/E\/ 2018, \u00a7 3.1, ribadisce la non modificabilit\u00e0 della fattura immessa dal fornitore, cos\u00ec che questi dati ulteriori vanno indicati dal cliente in \u00abun altro documento, da allegare al file della fattura\u00bb. Questo tema viene ripreso nella risposta pubblicata sempre il 13 novembre, ove si fa richiamo a questa circolare, ma poi si afferma che questo documento, per consuetudine chiamato autofattura, \u201cpu\u00f2\u201d essere inviato allo SdI, anche ai fini di usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall\u2019Agenzia. Ma se andiamo al provvedimento del 30 aprile 2018, la causale autofattura \u201cTD20\u201d nei rapporti interni pu\u00f2 essere usata solo come autofattura-denuncia, nel caso in cui il fornitore non abbia emesso la fattura entro i 4 mesi successivi alll\u2019operazione. Questo input \u00e8 di tutta evidenza: il fornitore non ha caricato la vendita nello SdI, lo fa il cliente. Ma se a fronte di una fattura caricata dal fornitore in reverse charge anche il cliente carica una autofattura, il sistema rileva due operazioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La fatturazione elettronica, ai fini dei controlli cui \u00e8 demandata l\u2019amministrazione finanziaria, altro non \u00e8 che uno spesometro continuo, con una rilevante differenza. 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