{"id":2159,"date":"2018-11-30T10:18:05","date_gmt":"2018-11-30T09:18:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2159"},"modified":"2018-11-30T10:18:05","modified_gmt":"2018-11-30T09:18:05","slug":"liti-sanabili-se-si-e-in-regola-con-le-rate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2159","title":{"rendered":"Liti sanabili se si \u00e8 in regola con le rate"},"content":{"rendered":"<p id=\"U41181465474195D\" class=\"paragrafo\">La scadenza del 7 dicembre \u00e8 legata anche alla validit\u00e0 della definizione delle liti pendenti. Se nella rottamazione bis, infatti, sono stati inclusi carichi in contenzioso che tuttavia non esauriscono l\u2019ammontare controverso, se si vuole chiudere la lite, in base all\u2019articolo 6 del decreto legge 119\/2018, occorre rispettare la scadenza di dicembre.<\/p>\n<p id=\"U411814654741wl\" class=\"paragrafo\">Si ipotizzi che il contribuente abbia presentato istanza di rottamazione bis includendo una iscrizione a ruolo provvisoria derivante da una controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento.<\/p>\n<p id=\"U411814654741fmG\" class=\"paragrafo\">Se vi \u00e8 stata sentenza di Commissione tributaria provinciale sfavorevole al contribuente l\u2019ufficio ha affidato all\u2019agente della riscossione un importo complessivamente pari a due terzi dell\u2019accertato.<\/p>\n<p id=\"U411814654741XF\" class=\"paragrafo\">Con il perfezionamento della rottamazione, come chiarito nella circolare 2 del 2017 dell\u2019agenzia delle Entrate, la lite prosegue per la differenza. Se il soggetto passivo intende definire del tutto la controversia pendente, tuttavia, egli dovr\u00e0 pagare entro il 7 dicembre le rate di rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018. In difetto, la definizione della lite sar\u00e0 inammissibile (articolo 6, comma 7, del decreto legge 119\/2018). Si ricorda peraltro che anche in questo caso trover\u00e0 applicazione la soglia di tolleranza di cinque giorni approvata in Senato in sede di conversione del decreto.<\/p>\n<p id=\"U411814654741R0F\" class=\"paragrafo\">Sempre secondo la tesi dell\u2019agenzia delle Entrate, inoltre, (circolare 22 del 2017) ai fini della chiusura della controversia non occorrer\u00e0 portare a buon fine l\u2019intera procedura di rottamazione, pagando anche le somme residue, corrispondenti alle rate di novembre 2018 e febbraio 2019.<\/p>\n<p id=\"U411814654741SG\" class=\"paragrafo\">Allo scopo, sar\u00e0 pertanto sufficiente versare la prima rata della definizione ex articolo 6, in scadenza alla fine del mese di maggio 2019.<\/p>\n<p id=\"U411814654741PIG\" class=\"paragrafo\">In presenza di carichi in contenzioso, il contribuente deve valutare bene se aderire alla rottamazione ter oppure alla definizione delle liti pendenti.<\/p>\n<p id=\"U411814654741i9\" class=\"paragrafo\">In alcuni casi, la scelta \u00e8 obbligata. Si pensi all\u2019impugnazione di una cartella emessa in base all\u2019articolo 36 bis del Dpr 600\/1973, avente ad oggetto il recupero di somme dichiarate e non versate. In tale eventualit\u00e0, poich\u00e9 la controversia non ha ad oggetto un atto impositivo, l\u2019unica strada \u00e8 quella della rottamazione. Lo stesso si dica qualora l\u2019impugnazione della cartella sia stata promossa unicamente nei confronti dell\u2019agente della riscossione e l\u2019agenzia delle Entrate non sia intervenuta in giudizio.<\/p>\n<p id=\"U411814654741L9H\" class=\"paragrafo\">In linea generale, peraltro, la definizione delle liti pendenti \u00e8 pi\u00f9 favorevole rispetto alla rottamazione. Con la prima infatti sono del tutto azzerati sia gli interessi che l\u2019aggio di riscossione, mentre nella rottamazione restano dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l\u2019aggio sulle somme liquidate dall\u2019agente della riscossione, oltre alle spese delle eventuali procedure esecutive.<\/p>\n<p id=\"U411814654741TsD\" class=\"paragrafo\">A ci\u00f2 si aggiunga che le sentenze emesse medio tempore, se favorevoli al contribuente, riducono anche sensibilmente l\u2019importo della sanatoria della controversia mentre sono del tutto irrilevanti ai fini della rottamazione.<\/p>\n<p id=\"U411814654741ErE\" class=\"paragrafo\">D\u2019altro canto, se la lite ha ad oggetto un atto di accertamento ai fini dell\u2019imposta di registro, va ricordato che se il contribuente non ha versato l\u2019importo dovuto in pendenza di giudizio l\u2019ufficio iscrive a ruolo l\u2019ulteriore sanzione del 30 per cento. Secondo quanto affermato nella circolare n. 23 del 2017 dell\u2019agenzia delle Entrate, con la definizione della lite pendente non si ottiene l\u2019azzeramento di quest\u2019ultima sanzione, in quanto non inclusa nell\u2019atto originariamente impugnato. Se per\u00f2 l\u2019intero ammontare preteso dall\u2019ufficio \u00e8 stato affidato all\u2019agente della riscossione entro la fine dell\u2019anno scorso, la rottamazione determina l\u2019annullamento di tutte le sanzioni, compresa quella aggiuntiva del 30 per cento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Vale infine ricordare che in entrambe le procedure \u00e8 possibile chiedere la sospensione dei giudizi in corso, in pendenza del perfezionamento della definizione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La scadenza del 7 dicembre \u00e8 legata anche alla validit\u00e0 della definizione delle liti pendenti. 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