{"id":2164,"date":"2018-12-03T16:44:34","date_gmt":"2018-12-03T15:44:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2164"},"modified":"2018-12-03T16:44:34","modified_gmt":"2018-12-03T15:44:34","slug":"gestione-rate-residue-nella-rottamazione-ter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2164","title":{"rendered":"Gestione rate residue nella rottamazione ter"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Con il pagamento entro il 7 dicembre delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis, le rate residue di novembre 2018 e febbraio 2019 confluiscono d\u2019ufficio nella rottamazione ter. La conferma giunge dal comunicato stampa di agenzia delle Entrate-Riscossione che correttamente non fa alcuna distinzione tra affidamenti ante e post 1\u00b0 gennaio 2017. La scadenza del 30 novembre dunque \u00e8 stata superata dalla modifica introdotta dal Dl 119\/2018.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La rottamazione ter peraltro si distingue dalle precedenti anche per il trattamento delle dilazioni in corso. Fermo restando che non vi sono ostacoli a rottamare carichi relativi a rateazioni scadute, la novit\u00e0 riguarda i piani di rientro pendenti alla data di presentazione dell\u2019istanza. Nelle prime due edizioni, era precisato che, una volta trasmessa la domanda, tutte le rate in scadenza successivamente erano sospese fino al termine della prima quota di rottamazione. Era inoltre disposto che con il versamento della prima rata la rateazione pregressa era revocata ope legis. Questo significava, come confermato ripetutamente dall\u2019Agenzia, che se non si pagava la prima rata il debitore poteva riattivare il precedente piano di rientro. In tale eventualit\u00e0, l\u2019agente della riscossione provvedeva a ripartire d\u2019ufficio il debito residuo per il numero di rate non pagate del piano originario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nell\u2019attuale versione di legge, si conferma che con la trasmissione dell\u2019istanza le rate, relative a piani in corso, con scadenza successiva sono sospese fino al 31 luglio 2019. Inoltre, diversamente dal passato, \u00e8 stabilito che tali rateazioni sono sempre revocate ope legis alla data del 31 luglio 2019. La differenza consiste nel fatto che il venir meno dei piani di dilazione non \u00e8 pi\u00f9 correlato al pagamento della prima scadenza di rottamazione ter ma \u00e8 automatico, sia che si paghi o meno.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Quindi, una volta conosciuto il costo della definizione agevolata con la ricezione della comunicazione dell\u2019Agenzia entro la fine di giugno 2019, il debitore non potr\u00e0 pi\u00f9 ripensarci e riprendere la vecchia rateazione, evitando di versare la prima rata della definizione. L\u2019ulteriore effetto \u00e8 che se si decade dalla rottamazione-ter, in qualsiasi momento, si perde irrimediabilmente la possibilit\u00e0 di rateizzare il debito residuo e si resta esposti alle azioni di recupero dell\u2019agente della riscossione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Bisognava infine chiarire perch\u00e9 la norma di legge dispone la mera sospensione delle dilazioni in essere, lasciando cos\u00ec intendere che sia possibile riattivare le stesse. La risposta \u00e8 nelle Faq dell\u2019Agenzia che ha al riguardo precisato che la ripresa delle precedenti rateazioni \u00e8 ammessa in due ipotesi:<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">\u2022in caso di revoca dell\u2019istanza di definizione agevolata, comunicata entro aprile 2019;<br \/>\n\u2022 in caso di rigetto dell\u2019istanza da parte dell\u2019agente della riscossione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La prima ipotesi rappresenta anche un\u2019utile conferma ufficiale. Ader, infatti, rassicura sul fatto che il debitore fa in tempo a ritirare l\u2019istanza entro il termine di legge di presentazione della stessa.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il pagamento entro il 7 dicembre delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis, le rate residue di novembre 2018 e febbraio 2019 confluiscono d\u2019ufficio nella rottamazione ter. 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