{"id":2171,"date":"2018-12-10T14:15:17","date_gmt":"2018-12-10T13:15:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2171"},"modified":"2018-12-10T14:15:17","modified_gmt":"2018-12-10T13:15:17","slug":"forfettario-aperto-anche-a-chi-supera-i-ricavi-limite-nel-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2171","title":{"rendered":"Forfettario aperto anche a chi supera i ricavi-limite nel 2018"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">L\u2019allargamento delle \u201cporte d\u2019accesso\u201d al regime forfettario a decorrere dal prossimo 1\u00b0 gennaio \u00e8 uno dei punti del ddl di Bilancio che hanno suscitato pi\u00f9 interesse. Il cambio dei presupposti nel passaggio tra il periodo d\u2019imposta 2018 e quello del 2019 per\u00f2, pone in diversi dubbi sulla corretta applicazione del regime. Le incertezze, in particolare, riguardano:<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">&#8211; chi nel 2018 ha superato i limiti della precedente normativa, ma non quelli della nuova normativa;<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">&#8211; chi nel 2018 rispetta i requisiti precedenti ma non quelli che saranno in vigore dal 2019.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Diciamo subito che l\u2019unico requisito che qualificher\u00e0 i nuovi forfettari nel periodo d\u2019imposta 2019 sar\u00e0 il rispetto, nell\u2019anno precedente, del limite di ricavi o compensi conseguiti fissato in 65mila euro. Vengono meno gli altri requisiti, quali la detenzione di beni strumentali non superiori a 20mila euro ovvero l\u2019aver corrisposto compensi a personale dipendente o assimilato superiori a 5mila euro.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\"><b>Sforamento dei vecchi limiti<\/b><br \/>\nDato che l\u2019unico requisito diviene il limite di ricavi o compensi \u00e8 opportuno capire cosa accade se un contribuente ha superato nel 2018 il vecchio limite ma non quello nuovo, come avviene, ad esempio, per un commerciante che abbia generato, nel 2018, 55mila euro di ricavi, quindi superiori al massimo consentito nel 2018, ma non superiori al nuovo limite di 65mila euro.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Tale soggetto nel 2019 avrebbe dovuto abbandonare il regime forfettario, ma sul punto occorre ricordare che la <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/12\/10\/circolare-10-e-16.pdf\" target=\"_blank\">circolare 10\/E\/16<\/a> ha affermato che il controllo dei ricavi per il periodo successivo va eseguito gi\u00e0 considerando i nuovi limiti. Quindi applicando questa tesi, nel caso sopra esemplificato, il contribuente rester\u00e0 nel regime forfettario anche nel 2019; e questo vale per tutti i requisiti abrogati. Dal che se ne deduce che potr\u00e0 applicare ancora il regime forfettario nel 2019 il contribuente che, ad esempio, detenga al 31 dicembre 2018 beni strumentali superiori a 20mila euro, che hanno superato il tetto per effetto di acquisti eseguiti nel 2018.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Un altro requisito che viene meno \u00e8 il tetto di 30mila euro quale reddito da lavoro dipendente, quindi chi ha superato questa soglia nel 2018 potr\u00e0 restare nel regime forfettario anche nel 2019.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Uno degli emendamenti al Ddl di Bilancio punta a introdurre tuttavia un nuovo requisito: il divieto, per chi vuole entrare nel 2019 nel regime forfettario, di esercitare prevalentemente l\u2019attivit\u00e0 nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti ad essi riconducibili anche indirettamente) con i quali sia in essere un rapporto di lavoro o lo sia stato nei due periodi d\u2019imposta precedenti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\"><b>Applicazione dei nuovi criteri<\/b><br \/>\nOra verifichiamo l\u2019ipotesi contraria, cio\u00e8 un soggetto forfettario che presenta un elemento inibente l\u2019applicazione del regime di favore in base alle nuove regole.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Pensiamo a un forfettario che partecipa in qualit\u00e0 di socio a una Srl non in regime di trasparenza. La situazione era lecita nel 2018, mentre diventa una causa di esclusione nel 2019. Significa che costui deve abbandonare il regime nel 2019? Il punto \u00e8 delicato e merita una pronuncia ufficiale, va per\u00f2 ricordato che nella <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/12\/10\/circolare-10-e-16.pdf\" target=\"_blank\">circolare 10\/E\/16<\/a> l\u2019Agenzia ha ammesso l\u2019applicazione del regime di favore per il soggetto che entro il termine del periodo d\u2019imposta ceda la partecipazione societaria che costituisce elemento ostativo. Una soluzione analoga potrebbe essere ragionevole per il caso sopra ricordato, e quindi, cedendo la partecipazione nella Srl entro il periodo d\u2019imposta 2019 potrebbe essere mantenuto il regime di favore nello stesso periodo d\u2019imposta 2019.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019allargamento delle \u201cporte d\u2019accesso\u201d al regime forfettario a decorrere dal prossimo 1\u00b0 gennaio \u00e8 uno dei punti del ddl di Bilancio che hanno suscitato pi\u00f9 interesse. Il cambio dei presupposti nel passaggio tra il periodo d\u2019imposta 2018 e quello del 2019 per\u00f2, pone in diversi dubbi sulla corretta applicazione del regime. 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