{"id":2173,"date":"2018-12-11T12:39:41","date_gmt":"2018-12-11T11:39:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2173"},"modified":"2018-12-11T12:39:41","modified_gmt":"2018-12-11T11:39:41","slug":"fattura-elettronica-anche-per-il-bonus-ristrutturazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2173","title":{"rendered":"Fattura elettronica anche per il bonus ristrutturazioni"},"content":{"rendered":"<p>Si avvicina sempre pi\u00f9 il 1\u00b0 gennaio 2019 e con esso l\u2019entrata in vigore della fatturazione elettronica. I soggetti che subiranno tale rivoluzione saranno principalmente gli operatori Iva, ma \u00e8 necessario che anche i consumatori finali siano preparati all\u2019evento, considerato che l\u2019e-fattura dovr\u00e0 essere emessa anche nei confronti di questi soggetti. A tal proposito, un aspetto ancora poco discusso riguarda le conseguenze dichiarative derivanti dalla ricezione dell\u2019Xml, ai fini delle detrazioni e delle deduzioni fiscali. Si pensi, ad esempio, alle agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attualmente confermate anche per il 2019 dalla bozza della legge di Bilancio 2019 e, quindi, interessate dall\u2019avvento della fatturazione elettronica. In particolare, per poter beneficiare della detrazione al 50% l\u2019agenzia delle Entrate nella circolare 7\/E\/2018, che richiama il provvedimento 2 novembre 2011, richiede che il beneficiario conservi, tra gli altri documenti ivi indicati, anche le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. Pertanto, \u00e8 necessario che per gli interventi di ristrutturazione edilizia il soggetto interessato si faccia rilasciare la fattura in formato elettronico.<\/p>\n<p>Si ricorda che il provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, recante le regole operative della fatturazione elettronica, nel descrivere le modalit\u00e0 di compilazione del campo \u00abCodiceDestiantario\u00bb dell\u2019Xml, ha precisato che per i consumatori finali si debba inserire il codice convenzionale \u00ab0000000\u00bb e, chiaramente, in luogo del campo \u00abIdFiscale Iva\u00bb va compilato \u00abCodiceFiscale\u00bb. In tal modo, la fattura sar\u00e0 disponibile nell\u2019area riservata del portale Fatture e corrispettivi, al quale per\u00f2 i clienti finali non possono ancora accedere nonostante in possesso delle credenziali, quali Fisconline o Spid, come precisato anche nella guida online delle Entrate. Recentemente, con la pubblicazione delle Faq sul proprio sito istituzionale, l\u2019Amministrazione ha previsto che i consumatori finali possono anche comunicare un indirizzo Pec nel quale farsi recapitare il documento Xml.<\/p>\n<p>Occorre, inoltre, precisare che il comma 3 dell\u2019articolo 1 del Dlgs 127\/2015 impone ai fornitori di rilasciare una copia cartacea o analogica della fattura elettronica al cliente, il quale pu\u00f2 sempre rinunciarvi. Tenuto presente che attualmente per i consumatori finali non \u00e8 possibile accedere alla propria area personale, \u00e8 consigliabile farsi comunque rilasciare una stampa della fattura trasmessa al Sistema di interscambio, anche se la stessa, come precisato dalla norma, rimane una copia dell\u2019originale, unitamente alle ricevute di trasmissione.<\/p>\n<p>Qualora, poi, gli interventi riguardino parti comuni condominiali, gli adempimenti necessari sono solitamente posti in essere dall\u2019amministratore del condominio, il quale poi rilascia ai singoli cond\u00f2mini una certificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla norma, nonch\u00e9 la somma di competenza del contribuente ai fini della detrazione. In queste ipotesi, le fatture elettroniche saranno emesse a favore del condominio e, posto che l\u2019agenzia delle Entrate ha gi\u00e0 precisato che ai condom\u00ecni si applicano le stesse regole dei consumatori finali, vale quanto precedentemente detto in merito alla compilazione dei campi \u00abCodiceDestiantario\u00bb e \u00abCodiceFiscale\u00bb e della possibilit\u00e0 di avvalersi di un indirizzo Pec come canale di recapito dei documenti in Xml.<\/p>\n<p>Inoltre, i fornitori dovranno rilasciare una copia cartacea o analogica della fattura elettronica trasmessa allo Sdi e, pertanto, \u00e8 ugualmente consigliabile che l\u2019amministratore condominiale non rinunci alla copia e si faccia inviare anche le ricevute di trasmissione.<br \/>\nQualora, invece, l\u2019edificio fosse un condominio minimo (privo di codice fiscale), la fattura potrebbe essere intestata ad un singolo condomino, di conseguenza si applicano le medesime regole di cui sopra.<\/p>\n<p>In conclusione, considerato che i consumatori finali, ma anche i condom\u00ecni e gli enti non commerciali, non possono accedere, almeno per il momento, al portale Fatture e corrispettivi per reperire l\u2019originale della fattura, si ritiene che gli stessi non debbano rinunciare alla copia dell\u2019e-fattura, ma anzi debbano anche farsi rilasciare le ricevute di trasmissione dal fornitore o richiedere un duplicato informatico del documento in Xml che l\u2019agenzia delle Entrate mette a disposizione del prestatore\/cedente nell\u2019area personale di Fatture e corrispettivi. Al fine di semplificare gli adempimenti sia per i clienti che i per i fornitori, l\u2019agenzia delle Entrate potrebbe anche concludere che ai fini della detrazione non sia pi\u00f9 necessario conservare le fatture dei lavori considerato anche che i relativi dati sono transitati per lo Sdi.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si avvicina sempre pi\u00f9 il 1\u00b0 gennaio 2019 e con esso l\u2019entrata in vigore della fatturazione elettronica. I soggetti che subiranno tale rivoluzione saranno principalmente gli operatori Iva, ma \u00e8 necessario che anche i consumatori finali siano preparati all\u2019evento, considerato che l\u2019e-fattura dovr\u00e0 essere emessa anche nei confronti di questi soggetti. 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