{"id":2177,"date":"2018-12-11T14:00:05","date_gmt":"2018-12-11T13:00:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2177"},"modified":"2018-12-11T14:00:05","modified_gmt":"2018-12-11T13:00:05","slug":"si-alla-detrazione-iva-per-le-spese-sostenute-sugli-immobili-di-terzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2177","title":{"rendered":"S\u00ec alla detrazione Iva per le spese sostenute sugli immobili di terzi"},"content":{"rendered":"<p>\u00abDeve riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di propriet\u00e0 di terzi, purch\u00e9 sia presente un nesso di strumentalit\u00e0 con l\u2019attivit\u00e0 di impresa o professionale, anche se quest\u2019ultima sia potenziale o di prospettiva. E ci\u00f2 pur se \u2013 per cause estranee al contribuente \u2013 la predetta attivit\u00e0 non abbia poi potuto concretamente esercitarsi\u00bb.<br \/>\n\u00c8 questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza 11533\/2018, che ha messo la parola fine alla controversa questione sulla detrazione d\u2019imposta delle spese di ristrutturazione o manutenzione di immobili non di propriet\u00e0, bens\u00ec soltanto detenuti da soggetti passivi di imposta a titolo di locazione.<br \/>\nLa pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da una Srl avverso tre avvisi di accertamento con i quali veniva recuperata l\u2019Iva, ritenuta indebitamente detratta, in relazione a spese di ristrutturazione di un complesso immobiliare detenuto in locazione dalla stessa e di propriet\u00e0 della controllante estera della ricorrente.<br \/>\nL\u2019immobile destinato a residence per vacanze era inizialmente accatastato come abitativo in categoria A\/2 e, solo al termine della ristrutturazione, aveva ricevuto il diverso inquadramento catastale come immobile in categoria D\/2.<br \/>\nLa fattispecie de qua inoltre si caratterizzava per la ulteriore circostanza che la societ\u00e0 contribuente aveva detratto l\u2019Iva senza mai esercitare in concreto l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa. Difatti, le suddette spese erano state sostenute nella prospettiva di una futura attivit\u00e0 imprenditoriale che tuttavia non \u00e8 mai stata avviata dalla societ\u00e0 italiana in ragione della vendita del complesso turistico ristrutturato successivamente alla incorporazione della controllante.<br \/>\nOccorre evidenziare che, in casi simili, precedenti pronunce avevano escluso il diritto alla detrazione dell\u2019imposta in ragione del fatto che il contratto di locazione potesse essere solo strumentale, predisposto cio\u00e8 al solo fine di permettere al conduttore una detrazione di cui il proprietario dell\u2019immobile, in quanto \u201cconsumatore finale\u201d, non avrebbe potuto aver diritto in quanto non esercente attivit\u00e0 di impresa o professionale.<br \/>\nPur prendendo atto di tale preoccupazione, la Suprema Corte \u00e8 giunta ad una soluzione mediana e, conformemente al fondamentale principio europeo di neutralit\u00e0 dell\u2019Iva, ha riconosciuto il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche se su immobili di propriet\u00e0 di terzi, purch\u00e9 sia presente un nesso di strumentalit\u00e0 con l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa o professionale.<br \/>\nTale nesso di strumentalit\u00e0 viene meno soltanto quando l\u2019attivit\u00e0 economica, anche se potenziale o prospettica, non abbia mai potuto concretamente esercitarsi per circostanze dipendenti e non estranee al contribuente, non potendosi tollerare in via di principio limitazioni al diritto di detrazione.<br \/>\n\u00c8 stato infine precisato che ai fini della detrazione vi deve essere un tipico accertamento di fatto che tenga conto della esistenza o meno della natura strumentale dell\u2019immobile rispetto all\u2019attivit\u00e0 economica effettivamente svolta o che il contribuente avrebbe potuto svolgere.<br \/>\nAccertamento che nel caso di specie la Ctr ha invece omesso di fare, ritenendo erroneamente esclusa la detrazione perch\u00e9 in corso di ristrutturazione l\u2019immobile era indicato in categoria A\/2 abitativa.<br \/>\n\u00c8 evidente che si vuole ancora una volta tutelare il diritto alla detrazione, ancorando la sua limitazione ad una concreta e puntuale verifica.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abDeve riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di propriet\u00e0 di terzi, purch\u00e9 sia presente un nesso di strumentalit\u00e0 con l\u2019attivit\u00e0 di impresa o professionale, anche se quest\u2019ultima sia potenziale o di prospettiva. 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