{"id":2181,"date":"2018-12-13T09:43:15","date_gmt":"2018-12-13T08:43:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2181"},"modified":"2018-12-13T09:43:15","modified_gmt":"2018-12-13T08:43:15","slug":"la-detrazione-anticipata-non-vale-per-le-fatture-2018-ricevute-nel-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2181","title":{"rendered":"La detrazione anticipata non vale per le fatture 2018 ricevute nel 2019"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Anticipata la detrazione Iva per le operazioni infrannuali anche per le fatture ricevute nei primi 15 giorni del mese successivo all\u2019effettuazione dell\u2019operazione. Regola, per\u00f2, inapplicabile agli acquisti a cavallo d\u2019anno. Il legislatore, dopo oltre un anno dalla modifica del regime della detrazione Iva (Dl 50\/2017) e dopo le discussioni scaturite dall\u2019intervento interpretativo sulla circolare 1\/E\/2018 con il Dl 119\/2018, torna sull\u2019argomento correggendo \u2013 in parte \u2013 il contrasto tra la circolare e il Dpr 100\/1998.<\/p>\n<p id=\"U411948806542Yr\" class=\"paragrafo\">In effetti, in base alla circolare 1\/E\/2018 per le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione non pi\u00f9 era pi\u00f9 possibile detrarre l\u2019Iva nel mese di competenza pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la liquidazione periodica, posticipando l\u2019esercizio del diritto al periodo successivo e creando un disallineamento tra esigibilit\u00e0 e detraibilit\u00e0 dell\u2019imposta.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il Dl 119\/2018 modifica l\u2019articolo 1, comma 1, del Dpr 100\/1998 stabilendo ora che entro il giorno 16 di ogni mese pu\u00f2 essere esercitato il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019operazione. Pertanto, a differenza di quanto accaduto fino a ottobre, con la modifica l\u2019Iva su una fattura relativa ad esempio a un\u2019operazione effettuata a ottobre 2018 (datata 31 ottobre 2018) e ricevuta il 5 novembre poteva essere inclusa nella liquidazione periodica del mese di ottobre e non pi\u00f9 in novembre.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il legislatore si \u00e8 tuttavia affrettato a specificare, in contrasto con il funzionamento dell\u2019imposta, che tale novella non si applica alle operazioni effettuate nell\u2019anno precedente, vale a dire al caso di una fattura relativa a un\u2019operazione effettuata a dicembre 2018 (data fattura 31\/12\/2018) ricevuta il 5 gennaio 2019, per la quale non \u00e8 possibile detrarre l\u2019imposta nella liquidazione del 16 gennaio.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Come districarsi quindi dal complesso intreccio normativo all\u2019approssimarsi di fine anno? Sono quattro i casi in cui le imprese (negli esempi considereremo solo i contribuenti con liquidazione mensile, ma le stesse considerazioni possono essere trasposte ai contribuenti trimestrali) potranno trovarsi: 1) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell\u2019anno; 2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019; 3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019; (4) fatture per operazioni effettuate nel 2019.<\/p>\n<p id=\"U411948806542jCC\" class=\"paragrafo\">Nel primo caso, il diritto alla detrazione potr\u00e0 essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).<\/p>\n<p id=\"U411948806542agB\" class=\"paragrafo\">Nel secondo caso, si potr\u00e0 esercitare il diritto alla detrazione dell\u2019imposta solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio, attesa l\u2019esclusione prevista dalla novellata formulazione dell\u2019articolo 1, comma 1, del Dpr 100\/1998. Tale nuova impostazione, peraltro, rischia di avere effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2018 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2019 non potr\u00e0 concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2019, bens\u00ec il diritto alla detrazione potr\u00e0 essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nel terzo caso il diritto alla detrazione potr\u00e0 essere esercitato al pi\u00f9 tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 e si render\u00e0 necessaria la predisposizione di un apposito registro Iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che inevitabilmente sar\u00e0 il 2019.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Infine, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2019, in un determinato mese si potr\u00e0 esercitare il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019operazione. La complessit\u00e0 di gestione operativa \u00e8 facilmente intuibile perch\u00e9 impone ai contribuenti di effettuare mensilmente un cherry picking delle fatture da inserire o da escludere dalla liquidazione Iva.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anticipata la detrazione Iva per le operazioni infrannuali anche per le fatture ricevute nei primi 15 giorni del mese successivo all\u2019effettuazione dell\u2019operazione. Regola, per\u00f2, inapplicabile agli acquisti a cavallo d\u2019anno. 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