{"id":2185,"date":"2018-12-14T12:34:36","date_gmt":"2018-12-14T11:34:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2185"},"modified":"2018-12-14T12:34:36","modified_gmt":"2018-12-14T11:34:36","slug":"decreto-fiscale-ecco-tutte-le-novita-introdotte-dal-parlamento-al-testo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2185","title":{"rendered":"Decreto fiscale, ecco tutte le novit\u00e0 introdotte dal Parlamento al testo"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto fiscale \u00e8 legge. L&#8217;Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato il provvedimento senza correzioni rispetto al testo votato dal Senato. Il decreto ha ottenuto 272 voti favorevoli e 143 contrari (3 gli astenuti).<br \/>\nIn realt\u00e0, durante l&#8217;iter parlamentare di conversione il Dl 119\/2018 ha subito numerose modifiche rispetto alla versione originaria del 23 ottobre. Sul provvedimento, varato senza modifiche rispetto al testo votato dal Senato, il Governo aveva incassato anche il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/notizie\/2018-12-13\/ddl-anticorruzione-ok-senato-fiducia-162-si119-no-105156.shtml?uuid=AE9BrGzG\">via libera al voto di fiducia<\/a>\u00a0con 310 s\u00ec, 228 no e quattro astenuti. Da segnalare anche il piccolo incidente \u201cpolitico\u201d di percorso del governo, battuto su un ordine del giorno. Ma vediamo le principali novit\u00e0 introdotte nell\u2019iter di conversione.<\/p>\n<p><b>Rottamazione-ter<\/b><br \/>\nNumerose le novit\u00e0 della rottamazione-ter delle cartelle esattoriali. Il pagamento potr\u00e0 essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure potr\u00e0 essere dilazionato fino a 18 (non pi\u00f9 10) rate. Le prime due (di importo pari al 10% del totale dovuto) devono essere versate rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre 2019. Le altre, invece, tutte di pari importo, devono essere versate a partire dal 2020 entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.<\/p>\n<p><b>Definizione agevolata delle liti tributarie<\/b><br \/>\nNumerose anche le modifiche introdotte nel corso dell&#8217;iter di conversione del provvedimento alla chiusura delle liti pendenti. Intanto, il decreto prevede che le controversie tributarie possono essere definite, e dunque chiuse, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Ma in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia pu\u00f2 essere definita con il pagamento del 90% del suo valore.<\/p>\n<p>Alleggerito, poi, il costo della chiusura in caso di soccombenza delle Entrate. In questi casi, infatti, il decreto legge convertito definitivamente dalle Camere consente la definizione della controversia con il pagamento del 40% del suo valore (anzich\u00e9 la met\u00e0, come originariamente previsto) in caso di soccombenza delle Entrate in primo grado; e con il pagamento del 15% del valore (anzich\u00e9 1\/5) in caso di soccombenza delle Entrate in secondo grado. Infine, le liti pendenti in Cassazione possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.<\/p>\n<p><b>Irregolarit\u00e0 formali<\/b><br \/>\nIl decreto 119\/2018 prevedeva la \u00abdichiarazione integrativa\u00bb speciale che ora, nel testo convertito dal Parlamento, lascia spazio alla sanatoria sugli omessi versamenti alla quale potr\u00e0 far ricorso non chi non ha effettuato la dichiarazione dei redditi ma solo chi, pur avendola effettuata, non ha pagato le imposte dovute o per assenza di liquidit\u00e0 o, pi\u00f9 in generale, per difficolt\u00e0 economiche.<\/p>\n<p>Al pari delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, le irregolarit\u00e0 formali commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d&#8217;imposta. Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarit\u00e0 o delle omissioni.<br \/>\nLa regolarizzazione non pu\u00f2 essere utilizzata per gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi nell&#8217;ambito della voluntary disclosure, n\u00e9 per l&#8217;emersione di attivit\u00e0 finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all&#8217;estero e neppure per le violazioni gi\u00e0 contestate in atti diventati definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Infine, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 il provvedimento prevede la proroga di due anni dei termini di prescrizione ordinarii (cinque anni).<\/p>\n<p><b>Definizione agevolata dei Pvc<\/b><br \/>\nPer quanto riguarda la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, le novit\u00e0 introdotte nel decreto legge riguardano i termini e le rate dovute per la regolarizzazione. Le rate successive alla prima, in particolare, devono essere versate entro l&#8217;ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull&#8217;importo, inoltre, sono dovuti gli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo al termine del versamento della prima rata.<\/p>\n<p><b>Fatturazione elettronica<\/b><br \/>\nTra gli esonerati dall&#8217;obbligo della fatturazione elettronica vengono ricomprese anche le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario (legge 398\/1991) e che nel periodo d&#8217;imposta precedente hanno conseguito dall&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Per il 2019 sonerati dall&#8217;obbligo di fatturazione elettronica.<br \/>\nPer il 2019, in riferimento alle informazioni gi\u00e0 trasmesse, sono esonerati dall&#8217;obbligo di fatturazione elettronica i medici, i farmacisti, i veterinari e, pi\u00f9 in generale, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l&#8217;elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.<br \/>\nInoltre, le deroghe previste all&#8217;obbligo di fatturazione elettronica (niente sanzioni per il primo semestre 2019 e, a seconda dei casi, riduzione dell&#8217;80%) si applicano invece fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell&#8217;Iva con cadenza mensile.<\/p>\n<p><b>Archivio dei rapporti finanziari<\/b><br \/>\nIn chiave anti evasione cambiano anche le regole relative all&#8217;archivio dei rapporti finanziari. Intanto viene stabilito un termine di conservazione dei dati di dieci anni e poi l&#8217;accesso ai dati viene consentito anche alla Guardia di finanza e al Dipartimento delle finanze.<\/p>\n<p><b>Interpello sui nuovi investimenti<\/b><br \/>\nLe imprese che vogliono investire in Italia possono sottoporre all&#8217;Agenzia delle Entrate il relativo piano di investimento per conoscere il trattamento fiscale cui andranno incontro. La chance, prevista dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147\/2015)\u00e8 ora consentita non anche per investimenti pi\u00f9 bassi rispetto a quanto richiesto fino a oggi: 20 milioni anzich\u00e9 30.<\/p>\n<p><b>Reverse charge<\/b><br \/>\nProrogata al 30 giugno 2022 l&#8217;applicazione del reverse charge (il meccanismo dell&#8217;inversione contabile) per alcune operazioni come la cessione di cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet e pc viene prorogata dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022.<\/p>\n<p><b>Rilascio del Durc<\/b><br \/>\nLa domanda di definizione agevolata non impedisce il Durc. Il Documento unico di regolarit\u00e0 contributiva potr\u00e0 infatti essere rilasciato anche alle imprese che hanno chiesto la pace fiscale in presenza, ovviamente, di tutti gli altri requisiti di regolarit\u00e0 previsti il rilascio del documento.<\/p>\n<p><b>Imposta sui trasferimenti di denaro all&#8217;estero<\/b><br \/>\nDal 1\u00b0 gennaio 2019 si pagher\u00e0 un&#8217;imposta sui trasferimenti di denaro (eccetto le transazioni commerciali) effettuati verso paesi non Ue da money transfer. L&#8217;imposta sar\u00e0 pari all&#8217;1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un minimo di 10 euro.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto fiscale \u00e8 legge. L&#8217;Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato il provvedimento senza correzioni rispetto al testo votato dal Senato. Il decreto ha ottenuto 272 voti favorevoli e 143 contrari (3 gli astenuti). 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